Risoluzione Agenzia Entrate n. 69/E del 17.12.2025

Rinnovazione di ipoteca – Predisposizione della nota per l’esecuzione   della formalità nei registri immobiliari in caso di intervenute   modifiche nei soggetti o nei beni – Modalità di pagamento dei tributi   per il rilascio di copia della nota di iscrizione originaria  


Divisione Servizi

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Direzione Centrale Servizi Catastali,

Cartografici e di Pubblicità Immobiliare

RISOLUZIONE N. 69/E

Roma, 17 dicembre 2025

OGGETTO: Rinnovazione di ipoteca – Predisposizione della nota per l’esecuzione

della formalità nei registri immobiliari in caso di intervenute

modifiche nei soggetti o nei beni Modalità di pagamento dei tributi

per il rilascio di copia della nota di iscrizione originaria

Con riferimento alla formalità di rinnovazione delle ipoteche nei registri

immobiliari, divenuta più ricorrente nell’attuale contesto in cui la durata dei mutui si

è spesso elevata ben oltre i venti anni di efficacia dell’iscrizione ipotecaria, sono state

segnalate a questa Direzione Centrale alcune difformità di comportamento rilevate

presso le conservatorie, con l’auspicio dell’adozione di una procedura

standardizzata” e comunque di “opportune iniziative volte a uniformare le prassi

operative”.

In particolare, i profili portati all’attenzione concernono la corretta modalità di

redazione delle note di iscrizione in rinnovazione delle ipoteche, soprattutto

allorquando, rispetto alla situazione esistente al momento delliscrizione originaria,

siano intervenute modifiche nel lato soggettivo (mutamenti relativi al creditore o al

debitore nel rapporto obbligatorio garantito) o oggettivo (modifiche relative agli

immobili ipotecati).

Inoltre, alcune incertezze operative sono emerse anche in ordine alle modalità

di pagamento dei tributi dovuti per il rilascio di copia della originaria nota di

iscrizione da presentare, in luogo del titolo, per la richiesta della formalità di

rinnovazione.

Al fine quindi di fornire indicazioni e favorire così l’uniformità dei diversi

comportamenti adottati presso i Servizi di pubblicità immobiliare, si rende opportuno

fornire i richiesti chiarimenti concernenti, in particolare, le seguenti fattispecie su cui

si incentrano le criticità segnalate:

a) subentro di nuovi soggetti, per atto inter vivos o mortis causa, nella

titolarità degli immobili ipotecati;

b) intervenute modificazioni soggettive nel lato creditorio del rapporto

garantito da ipoteca;

c) mutamento concernente gli elementi oggettivi (immobili) dell’ipoteca

soggetta a rinnovazione, ad esempio, per intervenute modifiche nella identificazione

catastale dei beni ipotecati o per intervenuta liberazione di parte degli stessi dal

gravame della garanzia.

Da ultimo, la parte finale è dedicata alle indicazioni relative alle opzioni di

pagamento per ottenere il rilascio della copia della nota di iscrizione originaria, che,

per espressa previsione contenuta nell’art. 2850 c.c., può sostituire il titolo nella

richiesta di rinnovazione.

* * * * *

In via preliminare, risulta utile premettere una ricognizione delle norme

applicabili in tema di rinnovazione ipotecaria.

A tal proposito, dalla lettura delle disposizioni codicistiche risulta chiaro, in

forza di quanto previsto dall’art. 2847 c.c. (Durata dell’efficacia dell’iscrizione), che

in assenza di una richiesta di rinnovazione entro i termini di efficacia gli effetti

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dell’ipoteca originariamente iscritta vengono meno; la tempestiva formalità di

rinnovazione pertanto produce, senza soluzione di continuità, una proroga degli

effetti dell’ipoteca originariamente iscritta, a differenza della “rinnovazione”

richiesta una volta che è decorso il termine ventennale per la quale si configura, ai

sensi dell’art. 2848 c.c. (Nuova iscrizione dell’ipoteca), una nuova iscrizione di

ipoteca che prende grado dalla sua data di esecuzione.

Con specifico riferimento alle modalità di richiesta della formalità di

rinnovazione, l’art. 2850 c.c., rubricato “Formalità per la rinnovazione”, prevede

che: “Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio

originale conforme a quella della precedente iscrizione, in cui si dichiari che

sintende rinnovare liscrizione originaria. In luogo del titolo si può presentare la

nota precedente…”.

Dall’analisi dei principi ordinatori della materia emerge un impianto in base al

quale, secondo le regole generali del sistema, la richiesta delle formalità, fatte salve

soltanto le ipotesi di eventuali espresse diposizioni di legge che prevedano l’obbligo

di esecuzione delle formalità a carico del conservatore, si configura come onere della

parte interessata1; anche nel caso di specie della rinnovazione, pertanto, l’onere della

richiesta incombe sostanzialmente sul creditore ipotecario, il quale conosce la attuale

persistenza del credito da garantire ed è il soggetto legittimato a disporre della

garanzia ad esso correlata richiedendone il protrarsi dell’efficacia ove sussistano

ancora ragioni creditorie, non potendo peraltro sostituirsi alla parte onerata il

conservatore in assenza di un obbligo giuridico esplicitamente previsto da una

disposizione normativa2.

1 Le ipotesi di formalità da eseguirsi di ufficio sono tassative e non suscettibili di estensione analogica; si pensi

al caso dell’iscrizione di ipoteca legale di cui all’art. 2834 del codice civile, ovvero alla trascrizione del vincolo

derivante dal fondo patrimoniale costituito con testamento di cui all’art. 2647 del codice civile. Tanto, anche

in coerenza con quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, ove si

dispone che “Ad eccezione delle … trascrizioni, iscrizioni e rinnovazioni da eseguirsi d’ufficio a norma di

legge, non è consentito alle conservatorie di redigere le note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione…”.

2 La regola assurge a carattere generale così che, in tal senso, la richiesta di rinnovazione deve ritenersi onere

della parte creditrice indipendentemente dalla natura del credito e quindi anche per le ipoteche prese a favore

delle amministrazioni dello Stato per le quali, in assenza peraltro di una espressa ipotesi legislativa/codicistica

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Sopravvenute modifiche nei soggetti titolari degli immobili ipotecati

Tanto premesso, nell’esaminare più specificatamente gli aspetti portati

all’attenzione dell’Agenzia, viene dapprima esaminato il caso dell’intervenuto

subentro di nuovi soggetti nella titolarità dei beni ipotecati per atto inter vivos o mortis

causa che rinviene la sua disciplina in una esplicita disposizione codicistica.

Al riguardo, l’art. 2851 c.c. rubricato “Rinnovazione rispetto a beni trasferiti

agli eredi o aventi causa– prevede espressamente l’ipotesi dell’avvenuto subentro

di nuovi soggetti nella titolarità dei beni ipotecati, disponendo che Se al tempo della

rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati

agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche

nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni

stabilite dallarticolo 2839, se queste risultano dai registri medesimi.”. In proposito,

si rammenta che, ai sensi dell’art. 2839 del c.c. (Formalità per l’iscrizione

dell’ipoteca), nella nota di iscrizione in rinnovazione, oltre alla dichiarazione che si

intende rinnovare l’iscrizione originaria, debbono essere presenti le indicazioni ivi

previste, e cioè:

1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale

del creditore, del debitore e delleventuale terzo datore di ipoteca; la denominazione

o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche,

delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle

associazioni non riconosciute, con l’indicazione, per queste ultime e per le società

semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l’atto

costitutivo. […];

2) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha

sede lufficio dei registri immobiliari;

di esecuzione di tali formalità d’ufficio, parimenti non risulta compatibile col sistema l’iniziativa del

conservatore nella esecuzione della formalità di rinnovazione.

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3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o

autenticato;

4) limporto della somma per la quale liscrizione è presa;

5) gli interessi e le annualità che il credito produce;

6) il tempo della esigibilità;

7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte

dall’art. 28263.

L’utilizzo della locuzione “anche” sembra deporre per la necessità di indicare

nella nota di rinnovazione sia i soggetti originari – peraltro coerentemente all’art.

2850 c.c. che richiede una nota “conforme” all’originaria – sia i soggetti

eventualmente subentrati nella titolarità dei beni oggetto di ipoteca.

L’ulteriore indicazione dei soggetti subentrati nella titolarità dei beni ipotecati,

tuttavia, è subordinata dal legislatore alla condizione che il passaggio dei diritti ad

eredi ed aventi causa risulti dai registri delle trascrizioni, richiedendosi, in sostanza,

che l’avvenuto trasferimento dei beni ipotecati sia evidenziato, rispetto alla formalità

di rinnovazione, da una precedente trascrizione relativa ad un acquisto mortis causa

ovvero ad un acquisto inter vivos.

In tali ipotesi, andranno quindi indicati nella nota di rinnovazione, oltre agli

originari titolari dei beni ipotecati, anche i soggetti subentrati nella titolarità degli

stessi beni, con le indicazioni di cui all’art. 2839 c.c. previste per le persone fisiche o

per le persone giuridiche (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale,

ecc…) se risultanti dai registri immobiliari.

Per quanto concerne poi le quote di titolarità dei nuovi soggetti subentrati, si

rileva che l’art. 2839, comma 2, n. 7 c.c., richiedendo l’indicazione della natura e

[del]la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall’articolo 2826”

(Indicazione dell’immobile ipotecato), porterebbe a ritenere che, ai fini pubblicitari,

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Ai sensi dell’art. 2674 c.c., il conservatore non può ricevere gli atti se la nota non contiene le indicazioni

prescritte dai numeri 1), 3), 4) e 7) dell’art. 2839 del codice civile.

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la situazione dell’immobile sia compiutamente descritta mediante l’indicazione

anche delle quote, nel presupposto che la locuzione “situazione dei beni gravati” stia

ad indicare elementi ulteriori rispetto alla natura ed ai dati di identificazione catastale

previsti dall’art. 2826 c.c.. Tuttavia, l’eventuale mancanza della quota di titolarità dei

nuovi soggetti subentrati, pur risultando funzionale ad una migliore rappresentazione

dei beni da assoggettare alla rinnovazione, non può costituire motivo di rifiuto della

formalità poiché, sostanziando la rinnovazione un prolungamento dellefficacia della

ipoteca originaria, non risulta rilevante la conoscenza della quota di proprietà

trasferita a detti soggetti.

Con riguardo poi all’indicazione delle formalità per effetto delle quali gli

aventi causa, per atto inter vivos o per atto mortis causa, risultano quali nuovi e/o

ulteriori titolari degli immobili ipotecati, sembra – in conformità all’articolo 2851 c.c.

a mente del quale la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall’art. 2839 – che

tale precetto sia assolto pienamente riportando nelle note di iscrizione in rinnovazione

non solo il riferimento alle formalità da cui risulta il passaggio di titolarità, ma anche

gli elementi utili ivi contenuti, il tutto anche al fine di una più compiuta pubblicità

immobiliare. Ciò risulta coerente, peraltro, con la mancanza, in capo all’ufficio presso

il quale è richiesta la rinnovazione, di un espresso obbligo che imponga di compiere

indagini finalizzate alla loro individuazione.

Sopravvenute modifiche nei soggetti titolari del credito garantito

Passando poi ad esaminare la questione relativa alle modalità di esecuzione

della rinnovazione in caso di intervenute modificazioni soggettive nel lato creditorio

del rapporto garantito da ipoteca, occorre evidenziare che, al riguardo – a differenza

di quanto invece esplicitamente previsto, come detto poc’anzi, per l’ipotesi del

subentro di nuovi soggetti nella titolarità dei beni – non vi è una norma espressa che

preveda l’indicazione, nella relativa nota, dei soggetti subentranti nel lato attivo del

rapporto obbligatorio e della connessa garanzia.

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Se ne potrebbe quindi desumere che il legislatore abbia inteso assicurare che

l’ipoteca rinnovata sia presa anche nei confronti degli aventi causa dei titolari dei beni

ipotecati, mentre non avrebbe ritenuto necessario (ubi lex voluit dixit, ubi noluit

tacuit) imporre analogo obbligo in relazione al nuovo creditore in sede di

rinnovazione.

Ad ogni buon conto, giova a tal riguardo rammentare che l’art. 2843 c.c.4, nel

disciplinare le vicende traslative del credito ipotecario, richiede che la modifica

medio tempore intervenuta nel lato soggettivo creditorio venga annotata a margine

dell’originaria iscrizione dell’ipoteca. La nuova titolarità del credito e della relativa

garanzia5 è quindi evidenziata nei registri immobiliari quando la vicenda traslativa

del credito è annotata ai sensi del richiamato art. 2843 c.c., considerato anche che tale

norma subordina l’effetto della trasmissione o del vincolo dell’ipoteca all’esecuzione

dell’annotazione.

Pertanto, nell’ipotesi di successione nel credito ipotecario, in mancanza di una

norma espressa che richieda l’indicazione del nuovo creditore nella nota di

rinnovazione, la formalità si può ritenere correttamente eseguita anche con

l’indicazione del solo creditore originario, in coerenza con la conformitàalla nota

dell’iscrizione originaria richiesta dall’art. 2850 c.c. e all’evidenza pubblicitaria già

fornita dalle annotazioni eseguite ai sensi del citato art. 2843 c.c.

Va tuttavia osservato che, in un’ottica di sistema, l’esatta individuazione di chi

risulta titolare attuale del credito appare funzionale ad una migliore pubblicità

immobiliare, perché consente di determinare il soggetto che, ai sensi dell’articolo

4 Ai sensi dell’art. 2843 c.c. (Annotazione di cessione, di surrogazione e altri atti dispositivi del credito) La

trasmissione o il vincolo dell’ipoteca per cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione

in dote del credito ipotecario, nonché per sequestro, pignoramento o assegnazione del credito medesimo si

deve annotare in margine all’iscrizione dell’ipoteca.

La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca non ha effetto finché l’annotazione non sia stata eseguita. Dopo

l’annotazione l’iscrizione non si può cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nell’annotazione

medesima e le intimazioni o notificazioni che occorrono in dipendenza dell’iscrizione devono essere loro fatte

nel domicilio eletto.

Per l’annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una scrittura

privata o un atto formato in paese estero, si applicano le disposizioni degli articoli 2835 e 2837.”

5 Ai sensi dell’art. 1263, primo comma c.c., il credito è trasferito al cessionario con le relative garanzie reali.

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2808 c.c. (Costituzione ed effetti dell’ipoteca), ha il diritto di espropriare, anche in

confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere

soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione, ovvero che, ai

sensi dell’art. 1200 c.c. (Liberazione dalle garanzie)6, presta l’assenso alla

cancellazione una volta soddisfatto del suo credito, ovvero ancora che, ai sensi

dell’art. 2844 c.c. (Azioni e notificazioni)7, può ricevere le intimazioni e notificazioni

che dipendono dall’iscrizione.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l’eventuale indicazione del nuovo

creditore in sede di compilazione della nota di rinnovazione sia consentita – anche per

ragioni di aderenza delle risultanze dei registri rispetto alla realtà fattuale – sempreché

il conservatore sia nella condizione di conoscere l’avvenuto trasferimento del credito

garantito e quindi della correlata garanzia.

Sopravvenute modifiche relative agli immobili ipotecati

Con riferimento alla tematica relativa al mutamento degli elementi oggettivi

dell’ipoteca soggetta a rinnovazione, occorre osservare che, considerato il periodo

ventennale di efficacia della garanzia, possono spesso verificarsi medio tempore

modificazioni oggettive tali da comportare diversità tra l’identificazione catastale

originaria degli immobili ipotecati e quella attuale al momento della richiesta di

rinnovazione.

Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, a un’ipoteca iscritta originariamente su

un fabbricato oggetto poi di demolizione e di interventi edificatori successivi

all’iscrizione ma precedenti alla rinnovazione, ovvero al caso in cui – ad esempio,

nell’ipotesi di avvenuto frazionamento catastale – vi sia una soppressione dei

6

Secondo quanto disposto dall’art. 1200 c.c. “Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la

liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la

disponibilità”.

7 Ai sensi dell’art. 2844 c.c., terzo comma “Se non è stata fatta elezione di domicilio o se è morta la persona

ovvero è cessato l’ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e le notificazioni possono essere fatte

all’ufficio presso il quale l’iscrizione è stata presa.

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precedenti mappali e, contestualmente, la creazione e l’attribuzione di nuovi

identificativi catastali per i beni ipotecati: in tali casi, non essendovi peraltro un atto

trascritto relativo a tali modifiche catastali, si ha una nuova e diversa identificazione

catastale dei beni ipotecati non risultante dai registri della pubblicità immobiliare.

Ancora, si pensi al caso di un creditore che intenda rinnovare la garanzia ipotecaria

solo su alcuni dei beni ipotecati, in quanto gli altri beni sono stati già oggetto di

precedenti annotazioni di restrizione a seguito di riduzione del credito per intervenuto

parziale adempimento dell’obbligazione oggetto di garanzia.

In tali circostanze, a parte le previste evidenze pubblicitarie, possono riproporsi

le medesime considerazioni svolte per le modifiche soggettive del credito. A tal

proposito, cioè, può affermarsi che, in assenza di differente espressa indicazione

normativa, la disciplina di riferimento si dovrebbe rinvenire nell’art. 2850 c.c.,

secondo cui la nota di rinnovazione deve essere conforme a quella della precedente

iscrizione e, in tal senso, non sarebbe necessaria l’indicazione della nuova e diversa

identificazione dei beni ai fini della validità della formalità di rinnovazione.

Al contempo, tuttavia, per rigore di completezza si ricorda che, ai sensi dei

richiamati artt. 2839, comma 2, n. 7) e 2826 c.c., gli immobili devono essere

specificamente descritti indicando la natura, il comune in cui si trovano, nonché i dati

di identificazione catastale. Da ciò consegue che nella nota di rinnovazione le

modifiche oggettive intervenute nel corso del tempo possano opportunamente trovare

evidenza mediante l’indicazione anche dei dati catastali attuali, se diversi da quelli

precedentemente indicati, aggiornando in tal modo la descrizione, medio tempore

intervenuta, degli immobili su cui si proroga l’efficacia dell’iscrizione originaria.

Al fine di assicurare una chiara e completa pubblicità e quindi consentire una

corretta individuazione dei beni gravati, si ritiene che si possano indicare, se diversi

dagli attuali, anche i dati catastali con i quali lo stesso immobile era individuato nella

formalità di iscrizione precedente.

In altri termini, pare coerente con il sistema e con le esigenze di una più chiara

e compiuta pubblicità, anche a beneficio del corretto affidamento dei terzi, ipotizzare

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la nota di iscrizione in rinnovazione redatta con la compilazione dei dati descrittivi

degli immobili sui quali rinnovare la garanzia ipotecaria da effettuarsi con l’utilizzo

dei dati identificativi “vigenti” al momento della rinnovazione per i beni interessati

da tale formalità.

Modalità di pagamento dei tributi per il rilascio di copia da presentare in

luogo del titolo

Da ultimo, sempre in tema di procedure relative alle iscrizioni di ipoteca in

rinnovazione e con specifico riferimento ai tributi dovuti per la richiesta della copia

della originaria nota di iscrizione da presentarsi in luogo del titolo ai fini della

rinnovazione, si rappresenta che è stato segnalato che taluni uffici non ammettono il

versamento unitario di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In proposito, occorre rammentare che il provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate 28 giugno 2017 prot. n. 120473, recante disposizioni per

la riscossione dei tributi dovuti per i servizi resi dagli Uffici provinciali Territorio,

e il successivo provvedimento 28 ottobre 2019 prot. 734564 hanno definito le

modalità di pagamento dei tributi dovuti in relazione ai servizi ipotecari.

In particolare, a far data dal 1° luglio 2017, il modello “F24 Versamenti con

elementi identificativi” (F24 elide) è utilizzabile per il pagamento di imposte e tasse

per i servizi ipotecari e catastali e relativi accessori, compresa l’imposta di bollo, degli

interessi e delle sanzioni amministrative, e di ogni altro corrispettivo dovuto agli

Uffici provinciali-Territorio connesso al rilascio di certificati, copie e attestazioni8.

Ne consegue, in maniera inequivocabile, la piena utilizzabilità del versamento

unificato (F24 elide) quale modalità di pagamento dei tributi dovuti per il rilascio di

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Con la Risoluzione n. 100/E del 10 dicembre 2019, poi, sono state rese istruzioni per la compilazione del

modello F24 elide e con nota prot. 1430767 del 19 dicembre 2019 sono state fornite puntuali indicazioni per

la compilazione del modello di pagamento con specifico riferimento alle richieste di certificati ipotecari e

copie.

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copia delloriginaria nota di iscrizione, ferme restando le altre modalità previste dal

citato provvedimento del 28 giugno 2017.

* * *

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite con la presente

risoluzione vengano puntualmente osservate dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici

dipendenti.

LA DIRETTRICE CENTRALE

Firmato digitalmente

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