Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato
RISOLUZIONE N. 3/E
Divisione Servizi
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Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
Roma, 29 gennaio 2026
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il
modello F24, dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi
corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato
L’articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 prevede che
gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in
attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre
2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a
un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento.
L’imposta sostitutiva in argomento si applica soltanto ai lavoratori del
settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non
superiore a 33.000 euro.
Tanto premesso, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento,
tramite modello F24, della citata imposta sostitutiva, si istituiscono i seguenti
codici tributo:
• “1075” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle
addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi
corrisposti ai lavoratori dipendenti – Sostituto di imposta – articolo 1,
comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
• “1609” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle
addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi
corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sicilia e versata fuori
regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30
dicembre 2025, n. 199”;
• “1926” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle
addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi
corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sardegna e versata
fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30
dicembre 2025, n. 199”;
• “1927” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle
addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi
corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Valle d’Aosta e versata
fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30
dicembre 2025, n. 199”;
• “1310” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle
addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi
corrisposti ai lavoratori dipendenti versata in Sicilia, Sardegna e
Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il
versamento – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30
dicembre 2025, n. 199”.
In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti
nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale “Mese di riferimento” il
mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di
riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).
IL DIRETTORE CENTRALE ad interim
Firmato digitalmente
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