Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi, nonché per indennità di turno corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato
RISOLUZIONE N. 2/E
Divisione Servizi
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Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
Roma, 29 gennaio 2026
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il
modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e
indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni
festivi, nonché per indennità di turno corrisposte ai lavoratori
dipendenti del settore privato
L’articolo 1, commi 10 e 11, della legge 30 dicembre 2025, n. 199
prevede, per il periodo d’imposta 2026, che le somme corrisposte ai lavoratori
dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro
notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale,
nonché di indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni,
sono assoggettate, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a
un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento, alle condizioni ivi indicate.
Tanto premesso, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento,
tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i
seguenti codici tributo:
• “1076” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle
addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per
lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni – Sostituto di imposta –
articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
• “1610” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle
addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per
lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata
fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge
30 dicembre 2025, n. 199”;
• “1929” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle
addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per
lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e
versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e
11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
• “1933” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle
addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per
lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d’Aosta e
versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e
11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
• “1311” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle
addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per
lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia,
Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è
effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10
e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti
nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale “Mese di riferimento” il
mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di
riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).
IL DIRETTORE CENTRALE ad interim
Firmato digitalmente
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