Risoluzione Agenzia Entrate n. 1/E del 12.01.2026

Credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 38 del   decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 – Piano Transizione 5.0   L’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con   modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di sostenere il processo di   transizione digitale ed energetica delle imprese, nell’istituire il Piano Transizione   5.0, riconosce un credito d’imposta, alle condizioni e per gli investimenti ivi   indicati.


RISOLUZIONE N. 1/E

Divisione Servizi

______________

Direzione Centrale Servizi

Istituzionali e di Riscossione

Roma, 12 gennaio 2026

OGGETTO: Credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 38 del

decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 – Piano Transizione 5.0

L’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con

modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di sostenere il processo di

transizione digitale ed energetica delle imprese, nell’istituire il Piano Transizione

5.0, riconosce un credito d’imposta, alle condizioni e per gli investimenti ivi

indicati.

Il comma 13 del citato articolo 38 del d.l. n. 19 del 2024 dispone che il

credito dimposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi

dellarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque

giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate,

dellelenco di cui allultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre

2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti

dallAgenzia delle entrate, a pena di rifiuto delloperazione di versamento.

Lammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è

utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Con la presente risoluzione si forniscono indicazioni ai fini della fruizione

del credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025.

Il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è suddiviso in cinque

quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel

cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle

entrate.

2

L’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo

7072istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 e, quale anno di

riferimento, l’anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del

credito derivante dalla ripartizione, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto

fiscale.

In fase di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia delle entrate effettua

controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti

utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota

disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è

comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita

ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della suddivisione in cinque quote, il plafond relativo agli anni

2024 e 2025 è ridotto dell’importo ripartito e il credito residuo è pari a zero.

IL DIRETTORE CENTRALE ad interim

Firmato digitalmente

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