Credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 – Piano Transizione 5.0 L’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, nell’istituire il Piano Transizione 5.0, riconosce un credito d’imposta, alle condizioni e per gli investimenti ivi indicati.
RISOLUZIONE N. 1/E
Divisione Servizi
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Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
Roma, 12 gennaio 2026
OGGETTO: Credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 38 del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 – Piano Transizione 5.0
L’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di sostenere il processo di
transizione digitale ed energetica delle imprese, nell’istituire il Piano Transizione
5.0, riconosce un credito d’imposta, alle condizioni e per gli investimenti ivi
indicati.
Il comma 13 del citato articolo 38 del d.l. n. 19 del 2024 dispone che “il
credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque
giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate,
dell’elenco di cui all’ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre
2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti
dall’Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento.
L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è
utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo”.
Con la presente risoluzione si forniscono indicazioni ai fini della fruizione
del credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025.
Il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è suddiviso in cinque
quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel
cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle
entrate.
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L’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo
“7072” istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 e, quale anno di
riferimento, l’anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del
credito derivante dalla ripartizione, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto
fiscale.
In fase di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia delle entrate effettua
controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti
utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota
disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è
comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita
ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
A seguito della suddivisione in cinque quote, il plafond relativo agli anni
2024 e 2025 è ridotto dell’importo ripartito e il credito residuo è pari a zero.
IL DIRETTORE CENTRALE ad interim
Firmato digitalmente