Provvedimento Agenzia Entrate del 27.02.2026 (72296/2026)

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati   contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2026, nelle comunicazioni di cui ai   modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte   della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.   Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per   l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti   abilitati  


Prot. n. 72296/2026

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati

contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2026, nelle comunicazioni di cui ai

modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte

della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per

l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti

abilitati

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone

1. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2026 da parte

dei CAF e dei professionisti abilitati

1.1. I CAF ed i professionisti abilitati trasmettono in via telematica i dati

contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2026 e nella scheda relativa alla scelta

dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, secondo le specifiche tecniche

contenute nell’Allegato A del presente provvedimento.

1.2. I CAF ed i professionisti abilitati trasmettono i dati relativi ai modelli

730-4 e 730-4 integrativo unitamente a quelli della dichiarazione, secondo le

specifiche tecniche di cui all’Allegato A del presente provvedimento. I dati relativi

al suddetto modello 730-4 saranno resi disponibili dall’Agenzia delle entrate ai

Agenzia delle entrate – Via Giorgione, 106 – 00147 Roma – tel. 0650543282 –

sostituti d’imposta, in conformità alle indicazioni fornite nelle specifiche tecniche

di cui all’Allegato A.

1.3. I CAF ed i professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, la

scheda per la scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF,

trasmettono in via telematica i relativi dati secondo le specifiche tecniche di cui

all’Allegato B del presente provvedimento.

2. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2026 da parte

dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale

2.1. I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale con riferimento

all’anno d’imposta 2025 trasmettono in via telematica, direttamente o tramite un

intermediario abilitato, i dati relativi ai modelli 730-4 unitamente a quelli della

dichiarazione, osservando le specifiche tecniche di cui all’Allegato A del presente

provvedimento.

2.2. I sostituti d’imposta, anche in caso di assistenza fiscale prestata in

forma diretta, effettuano le operazioni di conguaglio sulla base dei modelli 730-4

resi disponibili dall’Agenzia delle entrate al sostituto d’imposta stesso.

3. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2026 da parte

degli intermediari abilitati

3.1. Gli intermediari abilitati trasmettono in via telematica i dati contenuti

nei modelli di dichiarazione 730 e 730-4 consegnati dai sostituti d’imposta che

hanno prestato assistenza fiscale, secondo le specifiche tecniche contenute

nell’Allegato A del presente provvedimento.

3.2. Gli intermediari abilitati trasmettono in via telematica i dati contenuti

nelle schede relative alla scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF,

ricevute dai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei

redditi, secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato B del presente

provvedimento.

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3.3. Le modalità di invio dei dati contenuti nelle schede relative alla scelta

dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modello 730-1, ricevute dai

sostituti d’imposta saranno disciplinate mediante separato provvedimento ai sensi

dell’articolo 37, comma 2-bis, lettera c-bis), del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241.

4. Trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli 730-4 ai sostituti

d’imposta da parte dell’Agenzia delle entrate in caso di presentazione diretta

della dichiarazione 730 precompilata

4.1. L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4-bis, del

decreto 31 maggio 1999, n. 164, rende disponibili i risultati contabili della

dichiarazione 730 precompilata ai sostituti d’imposta che hanno comunicato la

sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati stessi.

4.2. Qualora non sia possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato

contabile della dichiarazione 730 precompilata, l’Agenzia delle entrate provvede

a darne comunicazione al contribuente mediante un avviso nell’area riservata del

sito internet dell’Agenzia delle entrate nonché mediante la trasmissione di un

messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail fornito dal contribuente, al fine

di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730

precompilata.

4.3. Qualora, invece, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile

della dichiarazione 730 precompilata non sia tenuto all’effettuazione delle

operazioni di conguaglio, il sostituto stesso comunica in via telematica

all’Agenzia delle entrate, tramite un’apposita funzionalità disponibile sul sito dei

servizi telematici dell’Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è

tenuto ad effettuare il conguaglio. Di conseguenza l’Agenzia delle entrate

provvede a darne comunicazione al contribuente con le modalità di cui al punto

4.2.

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5. Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza

fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati

Per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da

parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati devono essere

seguite le istruzioni contenute nell’Allegato C al presente provvedimento.

6. Conservazione in formato elettronico delle annotazioni riportate sul

modello 730-3/2026 cartaceo consegnato al contribuente

I sostituti d’imposta, i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza

fiscale con riferimento all’anno d’imposta 2025 possono conservare in formato

elettronico le annotazioni riportate sul modello 730-3/2026 cartaceo, consegnato

al contribuente che si è avvalso dell’assistenza fiscale, osservando le specifiche

tecniche di cui all’Allegato A del presente provvedimento.

7. Correzioni e integrazioni alle specifiche tecniche

Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate

nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data

relativa comunicazione.

Motivazioni

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stati

approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F.

e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative

istruzioni, nonché la bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1, concernenti la

dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone

fisiche, da presentare nell’anno 2026 da parte dei soggetti che si avvalgono

dell’assistenza fiscale.

Tale provvedimento prevede, tra l’altro, che i CAF, i professionisti abilitati

ed i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2026 devono

trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle

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dichiarazioni modello 730/2026 da loro elaborati, osservando le specifiche

tecniche approvate con successivo provvedimento.

I CAF ed i professionisti abilitati trasmettono direttamente in via telematica

i dati contenuti nella scheda relativa alla scelta dell’otto, del cinque e del due per

mille dell’IRPEF. I sostituti d’imposta consegnano invece le buste contenenti le

schede per la scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF ad un

ufficio postale o ad un intermediario abilitato, per le cui modalità di consegna si fa

rinvio a quanto disposto dal citato provvedimento di approvazione del modello

730/2026.

Pertanto, al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, con il presente

provvedimento sono definiti:

– nell’Allegato A, le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in

via telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei modelli di

dichiarazione 730/2026, da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF, dei

professionisti abilitati e degli intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico,

nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-

4/2026 e 730-4/2026 integrativo, da osservare da parte dei CAF, dei professionisti

abilitati e dei sostituti d’imposta;

– nell’Allegato B, le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi

alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF da parte dei CAF e

dei professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, la scheda dai sostituti

d’imposta;

– nell’Allegato C, le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti

d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati degli adempimenti previsti per

l’assistenza fiscale prestata.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo

5

68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo

3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, coma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul

sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.

43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi “;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,

concernente “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede

di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di

modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive

modificazioni, concernente “Regolamento recante modalità per la presentazione

delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle

attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3,

comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

187 del 12 agosto 1998, concernente “Modalità tecniche di trasmissione

telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre

a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”, come modificato

dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31

dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;

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Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive

modificazioni, recante “Norme per l’assistenza fiscale resa dai centri di assistenza

fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai

professionisti”;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,

recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni

per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di “Approvazione

dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il

professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni,

nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la

dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone

fisiche, da presentare nell’anno 2026 da parte dei soggetti che si avvalgono

dell’assistenza fiscale”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 27 febbraio 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente

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