Provvedimento Agenzia Entrate del 27.02.2026 (72281/2026)

Approvazione del modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale   2026”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2026 ai fini della   dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese   controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica   base imponibile per il gruppo di imprese non residenti. Approvazione delle   specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello   di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2026”  


Prot. n. 72281/2026

Approvazione del modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale

2026”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2026 ai fini della

dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese

controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica

base imponibile per il gruppo di imprese non residenti. Approvazione delle

specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello

di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2026”

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone

1. Approvazione del modello di dichiarazione dei soggetti ammessi alla

tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti

ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese

non residenti

1.1. È approvato il modello “Consolidato nazionale e mondiale 2026”, da

presentare nell’anno 2026 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla

tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi

alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non

residenti, con le relative istruzioni per la compilazione, allegati al presente

provvedimento.

Agenzia delle entrate – Via Giorgione, 106 – 00147 Roma – tel. 0650543282 –

1.2. Il modello “Consolidato nazionale e mondiale 2026” è composto dal

frontespizio e dai quadri NF, NX, NI, NR, NE, NC, MF, MX, MR, ME, MC, CC,

CN, CK e CS.

1.3. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del

sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Modalità di indicazione degli importi

Nel modello di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di

euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a

50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

3.1. Il modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2026”

è reso disponibile dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere

3.2. Il medesimo modello può essere anche prelevato da altri siti internet

a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all’Allegato 1 e rechi

l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente

provvedimento.

3.3. Per la stampa dei quadri di cui al punto 1.2. devono essere rispettate

le caratteristiche tecniche contenute nell’Allegato 1 al presente provvedimento.

4. Trasmissione telematica dei dati relativi al modello di dichiarazione

“Consolidato nazionale e mondiale 2026”

4.1. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli

intermediari abilitati, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,

trasmettono, in via telematica, i dati contenuti nel modello di dichiarazione

“Consolidato nazionale e mondiale 2026” secondo le specifiche tecniche allegate

al presente provvedimento.

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4.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione

telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, di

rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modello conforme per

struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.

4.3. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate

nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data

relativa comunicazione.

5. Trattamento dei dati

5.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli

articoli 6, paragrafo, 3 lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

Europeo e del Consiglio e 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati

personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nel

d.P.R. n. 322 del 1998 e nella normativa di riferimento indicata in calce al presente

provvedimento.

5.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei

dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. L’Agenzia

delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico e metodologico Sogei

S.p.A. al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe

tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità

fiscale nonché le attività di analisi correlate, designato per questo Responsabile del

trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento Europeo e del Consiglio. Le categorie di dati personali trattate

attraverso il presente modello di dichiarazione sono descritte nel medesimo e

nell’informativa sul trattamento dei dati personali ad esso allegata.

5.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo

5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo

e del Consiglio), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per

il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

5.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5,

3

paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e

del Consiglio), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire

un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato

disposto che la trasmissione del modello CNM venga effettuata esclusivamente

mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.

Motivazioni

Il presente provvedimento, emanato in base all’articolo 1 del d.P.R. n. 322

del 1998, approva il modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale

2026”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2026 ai fini della

dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate

residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base

imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

Il presente provvedimento approva, inoltre, le specifiche tecniche da

utilizzare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti

nel modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2026”, da

presentare ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo

di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione

dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, che provvedono

direttamente all’invio nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che

intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.

Con lo stesso provvedimento viene disciplinata la reperibilità del predetto

modello di dichiarazione e viene autorizzata la stampa definendo le relative

caratteristiche tecniche e grafiche.

Laddove si rendesse necessario aggiornare o correggere il modello, le

istruzioni e le specifiche tecniche, approvati con il presente provvedimento, le

conseguenti modifiche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet

dell’Agenzia delle entrate.

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Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni

(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo

68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo

3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul

sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.

n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui

redditi”;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di

dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di

modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive

modificazioni, recante “Regolamento recante modalità per la presentazione delle

dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività

produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

5

Decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, recante “Modalità tecniche di

trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto

da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”;

Decreto del Ministero delle Finanze del 18 febbraio 1999, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1999, recante “Individuazione di altri

soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, da emanare ai

sensi dell’art. 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica

22 luglio 1998, n. 322”;

Decreto del Ministero delle Finanze del 12 luglio 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2000, recante “Individuazione di altri

soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni”;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

Decreto del Ministero delle Finanze del 21 dicembre 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001, recante “Individuazione di altri soggetti

incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni”;

Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 2001, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001, recante “Ampliamento delle categorie

di soggetti da includere tra gli incaricati alla trasmissione telematica dei dati

contenuti nelle dichiarazioni. Art. 3, comma 3, lettera e), del decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal decreto

del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1999, n. 542”;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° marzo 2018,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018, recante “Revisione del

regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del

testo unico delle imposte sui redditi”;

Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, recante

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio

pluriennale per il triennio 2017-2019”;

6

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, recante

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio

pluriennale per il triennio 2020-2022”;

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti in

materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, recante

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio

pluriennale per il triennio 2022-2024”;

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, e successive modificazioni, recante

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio

pluriennale per il triennio 2023-2025”;

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modificazioni, recante

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio

pluriennale per il triennio 2024-2026”;

Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e successive modificazioni,

recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato

preventivo biennale”;

Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, e successive modificazioni,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”;

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, e successive modificazioni, recante

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio

pluriennale per il triennio 2025-2027”;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze dell’8 agosto 2025,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2025, recante “Riduzione

dell’aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti”.

7

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 27 febbraio 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente

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ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA

STRUTTURA E FORMATO DEL MODELLO

Il modello di cui al punto 1 del presente provvedimento deve essere

predisposto su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti

dimensioni:

larghezza: cm 21,0;

altezza: cm 29,7.

È altresì consentita la riproduzione dei modelli su fogli singoli, di formato

A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque

garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello

approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza

dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.

CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEL MODELLO

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l’86 e l’88

per cento e deve avere il peso di 80 gr./mq.

CARATTERISTICHE GRAFICHE DEL MODELLO

I contenuti grafici del modello devono risultare conformi ai fac-simile

annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di una

area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;

larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del

foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

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Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e del modello devono essere

indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la

predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente

provvedimento.

COLORI

Per la stampa tipografica del modello e delle istruzioni deve essere

utilizzato il colore nero e per i fondini il colore pantone 542 U.

È consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero,

per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.

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