Approvazione del Modello 770/2026, relativo all’anno 2025, unitamente alle istruzioni per la compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
Prot. n. 72221/2026
Approvazione del Modello 770/2026, relativo all’anno 2025, unitamente alle
istruzioni per la compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei dati
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Approvazione del modello 770/2026
1.1. È approvato il modello 770/2026 per l’anno d’imposta 2025, con le
relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi
alle ritenute operate nell’anno 2025 e i relativi versamenti, nonché le ritenute
operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni
di natura finanziaria e i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
1.2. Il modello 770/2026 è altresì utilizzato per l’indicazione delle
compensazioni effettuate, nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati
e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento
presso terzi.
1.3. Il modello di cui al punto 1.1 è composto dal frontespizio e dai quadri
SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.
Agenzia delle entrate – Via Giorgione, 106 – 00147 Roma – tel. 0650543282 –
1.4. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del
sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2. Modalità di indicazione degli importi e di presentazione telematica delle
dichiarazioni
2.1. Nel modello di cui al punto 1.1 gli importi da indicare devono essere
espressi in unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.
2.2. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti
d’imposta, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in
operazioni fiscalmente rilevanti e i soggetti incaricati della trasmissione telematica
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, devono trasmettere in via
telematica i dati delle dichiarazioni redatte su modelli conformi a quelli di cui al
punto 1.1 secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo
provvedimento.
2.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, di
rilasciare al sostituto d’imposta la dichiarazione redatta su modelli conformi, per
struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento.
3. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica
dei dati
3.1. I soggetti tenuti alla trasmissione all’Agenzia delle entrate delle
certificazioni di cui al comma 6-ter dell’articolo 4 del d.P.R. n. 322 del 1998, e i
soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis
e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, devono inviare in via telematica i dati delle
certificazioni uniche redatte su modelli conformi a quelli di cui al punto 1.1,
secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato B. Eventuali aggiornamenti
e correzioni delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del
sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2
4. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa
4.1. Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente in
formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dal sito internet
tecniche contenute nell’allegato A al presente provvedimento.
4.2. È altresì autorizzato l’utilizzo del predetto modello prelevato da altri
siti internet a condizione che lo stesso rispetti le caratteristiche tecniche previste
dall’allegato A e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli
estremi del presente provvedimento.
4.3. È consentita la stampa monocromatica del modello di cui al punto 1.1
realizzata con il colore nero mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di
stampanti e che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello
stesso nel tempo.
5. Trattamento dei dati.
5.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli
articoli 6, paragrafo 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice
in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 – è individuata nel d.P.R. n. 322 del 1998 e nella normativa di
riferimento indicata in calce al presente provvedimento.
5.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei
dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. L’Agenzia
delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico e metodologico Sogei
S.p.A., al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe
tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità
fiscale nonché le attività di analisi correlate, designato per questo Responsabile del
trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
3
Le categorie di dati personali trattate attraverso il presente modello di
dichiarazione sono descritte nel medesimo e nell’informativa sul trattamento dei
dati personali ad esso allegata.
5.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo
5, par.1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate
conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento
delle proprie attività istituzionali.
5.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par.1,
lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in
maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non
autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione del modello 770 venga
effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente
provvedimento.
Motivazioni
Il presente provvedimento è emanato in base all’articolo 1, comma 1, del
d.P.R. n. 322 del 1998, il quale prevede, tra l’altro, che la dichiarazione dei sostituti
d’imposta, di cui all’articolo 4 del medesimo d.P.R. n. 322 del 1998, debba essere
redatta su modelli conformi a quelli approvati nell’anno in cui devono essere
utilizzati. L’articolo 4, comma 1, del d.P.R. n. 322 del 1998 stabilisce, in
particolare, l’obbligo di presentazione della predetta dichiarazione per i soggetti
tenuti ad operare ritenute alla fonte, ai sensi delle disposizioni del titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui compensi
corrisposti sotto qualsiasi forma, nonché per gli intermediari e gli altri soggetti che
intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati
ai sensi di specifiche disposizioni normative. Inoltre, i sostituti d’imposta che
hanno operato ritenute in base a disposizioni diverse da quelle sopra menzionate,
gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente
rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni
normative – quali, tra le altre, i decreti legislativi 1° aprile 1996, n. 239, e 21
4
novembre 1997, n. 461 – devono presentare in via telematica la dichiarazione dei
sostituti d’imposta relativa all’anno solare precedente entro il 31 ottobre di ciascun
anno.
Il presente provvedimento si rende necessario al fine di adeguare la
dichiarazione dei sostituti d’imposta alla normativa vigente, nonché disciplinare le
modalità di indicazione degli importi, la presentazione telematica, le caratteristiche
grafiche, la reperibilità e l’autorizzazione alla stampa dei modelli.
Contestualmente, sono definite le specifiche tecniche per la trasmissione in
via telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione 770/2026.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo
68, comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo
modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo
3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione
trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.
43 del 2025 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi”;
5
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, concernente “Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi”;
Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’art 3,
comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive modificazioni,
recante “Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni
fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi
adempimenti da parte dei datori di lavoro”;
Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni,
recante “Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi
diversi, a norma dell’articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n.
662”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, recante “Regolamento recante modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività
produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
187 del 12 agosto 1998, concernente “modalità tecniche di trasmissione telematica
delle dichiarazioni e dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto da
sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”, come
6
modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante
“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 26 maggio 2017,
“Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei
dividendi e delle plusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e
68, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché della percentuale
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003,
n. 344“;
Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni, recante “Disposizioni
urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”;
Decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2020, n. 21, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti per
la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”;
Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti
connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la
salute e i servizi territoriali”;
Legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modificazioni, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026”;
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, e successive modificazioni, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027”.
7
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 27 febbraio 2026
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
8
ALLEGATO A
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO
STRUTTURA E FORMATO DEL MODELLO
Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, fronte/retro, di formato
A4:
larghezza: cm. 21,0;
altezza: cm. 29,7.
È consentita la riproduzione e l’eventuale compilazione meccanografica del
modello su fogli singoli, di formato A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di
altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del
modello nel tempo.
È altresì consentita la predisposizione del modello su moduli
meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi
occupati dalle bande laterali di trascinamento.
Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello
approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza
dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.
Sul bordo laterale sinistro della prima pagina del modello devono essere
indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la
predisposizione delle immagini grafiche e gli estremi del presente provvedimento.
CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEL MODELLO
La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra 86 e 88 per
cento ed avere un peso compreso tra 80 e 90 gr./mq.
CARATTERISTICHE GRAFICHE DEL MODELLO
I contenuti grafici del modello devono risultare conformi ai fac-simili
annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di
un’area grafica che ha le seguenti dimensioni:
altezza: 65 sesti di pollice
larghezza: 75 decimi di pollice.
9
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del
foglio (superiore, inferiore, sinistro e destro).
Colori
Per la stampa tipografica del modello e delle istruzioni deve essere
utilizzato il colore nero e per i fondini il colore verde (pantone 347 U).
È altresì consentita, per la riproduzione del modello mediante l’utilizzo di
stampanti laser o di altri tipi di stampanti, la stampa monocromatica realizzata
utilizzando il colore nero.
10