Provvedimento Agenzia Entrate del 27.02.2026 (71997/2026)

Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2026”, con le relative   istruzioni, che deve essere presentata nell’anno 2026 ai fini dell’imposta   regionale sulle attività produttive (Irap). Approvazione delle specifiche tecniche   per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione   “Irap 2026”  


Prot. n. 71997/2026

Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2026”, con le relative

istruzioni, che deve essere presentata nell’anno 2026 ai fini dell’imposta

regionale sulle attività produttive (Irap). Approvazione delle specifiche tecniche

per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione

“Irap 2026”

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone

1. Approvazione del modello di dichiarazione ai fini dell’imposta

regionale sulle attività produttive

1.1. È approvato il modello di dichiarazione “Irap 2026”, da presentare

nell’anno 2026 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, con le

relative istruzioni per la compilazione, allegate al presente provvedimento.

1.2. Il modello di dichiarazione “Irap 2026” è composto dal frontespizio e

dai quadri IP, IC, IE, IK, IR e IS.

1.3. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del

sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Modalità di indicazione degli importi

Nel modello di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di

euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a

50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

Agenzia delle entrate – Via Giorgione, 106 – 00147 Roma – tel. 0650543282 –

3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

3.1. Il modello di dichiarazione “Irap 2026” è reso disponibile

dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere prelevato dal sito

3.2. Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti internet a

condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all’Allegato 2 e rechi

l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente

provvedimento.

3.3. Per la stampa dei quadri di cui al punto 1.2 devono essere rispettate le

caratteristiche tecniche contenute nell’Allegato 2 al presente provvedimento.

4. Trasmissione telematica dei dati relativi al modello di dichiarazione

“Irap 2026”

4.1. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli

intermediari abilitati, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, trasmettono, in via

telematica, i dati contenuti nel modello di dichiarazione “Irap 2026”, secondo le

specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

4.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione

telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, di

rilasciare al contribuente la dichiarazione su modello conforme per struttura e

sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.

4.3. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate

nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data

relativa comunicazione.

5. Modalità di invio delle dichiarazioni alle regioni e province autonome

5.1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del decreto del Ministro

dell’Economia e delle finanze 11 settembre 2008, l’invio delle dichiarazioni alle

regioni e alle province autonome, sia a quelle nelle quali il soggetto passivo ha il

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proprio domicilio fiscale, sia a quelle in cui viene ripartito il valore della

produzione netta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446, avviene tramite l’Agenzia delle entrate che vi provvede in modo

contestuale alla corretta ricezione e secondo le modalità tecniche definite nel punto

5.2.

5.2. L’Agenzia trasmette le dichiarazioni Irap alle regioni e alle province

autonome utilizzando il sistema di collegamento tra Anagrafe tributaria ed Enti

locali denominato “Siatel v2.0 PuntoFisco”, secondo le modalità tecniche definite

nell’Allegato 1 al presente provvedimento.

6. Trattamento dei dati

6.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli

articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

Europeo e del Consiglio (di seguito “Regolamento”) e 2-ter del Codice in materia

di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

– è individuata nel d.P.R. n. 322 del 1998 e nella normativa di riferimento indicata

in calce al presente provvedimento.

6.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei

dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. L’Agenzia

delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico e metodologico Sogei

S.p.A., al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe

tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità

fiscale nonché le attività di analisi correlate, designato per questo Responsabile del

trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento. Le categorie di dati

personali trattate attraverso il presente modello di dichiarazione sono descritte nel

medesimo e nell’informativa sul trattamento dei dati personali ad esso allegata.

6.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione

(articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento), l’Agenzia delle entrate

conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento

delle proprie attività istituzionali.

3

6.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5,

paragrafo 1, lettera f), del Regolamento), che prevede che i dati siano trattati in

maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non

autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione del modello di

dichiarazione Irap venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte

nel presente provvedimento.

Motivazioni

Il presente provvedimento, emanato in base all’articolo 1, comma 1, del

decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 settembre 2008, approva il

modello di dichiarazione “Irap 2026”, con le relative istruzioni, da presentare

nell’anno 2026 ai fini dell’Irap.

Il presente provvedimento approva, inoltre, le specifiche tecniche da

utilizzare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti

nel modello di dichiarazione “Irap 2026”, da parte dei soggetti passivi ai fini Irap,

che provvedono direttamente all’invio nonché da parte degli altri utenti del

servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.

Con lo stesso provvedimento viene disciplinata la reperibilità del predetto

modello di dichiarazione e viene autorizzata la stampa definendo le relative

caratteristiche tecniche e grafiche.

Laddove si rendesse necessario aggiornare o correggere il modello, le

istruzioni e le specifiche tecniche, approvati con il presente provvedimento, le

conseguenti modifiche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet

dell’Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni

(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo

68, comma 1; articolo 71, comma 3);

4

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo

3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul

sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.

n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e

successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore

aggiunto”;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di accertamento delle

imposte sui redditi”;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,

recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di

dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di

modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,

recante “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli

scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una

addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi

locali”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive

modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la

presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta

regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi

dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

5

Decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, e successive

modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998,

recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei

contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di

esecuzione telematica dei pagamenti”;

Decreto del Ministero delle Finanze del 18 febbraio 1999, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1999, recante “Individuazione di altri

soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, da emanare ai

sensi dell’art. 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica

22 luglio 1998, n. 322”;

Decreto del Ministero delle Finanze del 12 luglio 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2000, recante “Individuazione di altri

soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni”;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

Decreto del Ministero delle Finanze del 21 dicembre 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001, recante “Individuazione di altri soggetti

incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni”;

Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 2001, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001, recante “Ampliamento delle categorie

di soggetti da includere tra gli incaricati alla trasmissione telematica dei dati

contenuti nelle dichiarazioni. Art. 3, comma 3, lettera e), del decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal decreto

del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1999, n. 542”;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,

avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante

disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE)

n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

6

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE”;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 settembre 2008, e

successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre

2008, recante “Modalità e termini di presentazione della dichiarazione IRAP

(articolo 1);

Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, recante

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio

pluriennale per il triennio 2020-2022”;

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla

legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio

dell’economia”;

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni, recante

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio

pluriennale per il triennio 2021-2023”;

Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e

fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”;

Legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, recante

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio

pluriennale per il triennio 2022-2024”;

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, e successive modificazioni, recante

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio

pluriennale per il triennio 2023-2025”;

7

Decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, recante “Disposizioni

integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39

e 40”;

Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e successive modificazioni,

recante “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”;

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modificazioni, recante

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio

pluriennale per il triennio 2024-2026”;

Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e successive modificazioni,

recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato

preventivo biennale”;

Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e successive modificazioni,

recante “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”;

Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di

termini normativi”;

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, e successive modificazioni, recante

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio

pluriennale per il triennio 2025-2027”;

Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla

legge 8 agosto 2025, n. 118, recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di

attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia

di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”;

Decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, recante “Disposizioni

integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di

imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica

allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie

amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in

materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi

indiretti”;

8

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato

per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 27 febbraio 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente

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ALLEGATO 1

NOTA TECNICA

1. Modalità di trasmissione della dichiarazione Irap 2026

L’Agenzia trasmette le dichiarazioni Irap alle regioni e alle province

autonome in cui ha il domicilio fiscale il soggetto passivo, ovvero dove viene

ripartito il valore della produzione netta, utilizzando il sistema di collegamento tra

Anagrafe tributaria ed Enti locali denominato “Siatel v2.0 PuntoFisco”.

Il contenuto e le caratteristiche tecniche della fornitura dei dati relativi alla

dichiarazione Irap da trasmettere ai soggetti interessati sono riportati nelle relative

specifiche tecniche che verranno pubblicate, previa approvazione, sia sul portale

“Siatel v2.0 PuntoFisco” che sul sito dell’Agenzia delle entrate. Tali specifiche

saranno rese disponibili entro 60 giorni dalla data del provvedimento con il quale

l’Agenzia delle entrate approva le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati

contenuti nel modello di dichiarazione Irap.

2. Tempistica della trasmissione della dichiarazione Irap

La trasmissione di cui al punto precedente è effettuata con cadenza mensile

a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione

della dichiarazione Irap.

3. Sicurezza dei dati

3.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati in oggetto è garantita dal

sistema “Siatel v2.0 PuntoFisco”. Il trasferimento avverrà su canale protetto

rispondente ai requisiti di sicurezza.

3.2. L’accesso ai dati sarà consentito solo agli utenti delle regioni e delle

province autonome espressamente autorizzati con opportuna profilazione e verrà

monitorato con gli strumenti in possesso dell’Agenzia delle entrate.

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ALLEGATO 2

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO

1. Struttura e formato del modello

Il modello di cui al punto 1 dell’Allegato 1 deve essere predisposto su fogli

singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:

larghezza:

altezza:

cm 21,0;

cm 29,7.

È consentita la riproduzione del modello su fogli singoli, di formato A4,

mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque

garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello

approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza

dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.

Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente provvedimento

devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che

cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del

presente provvedimento.

2. Caratteristiche della carta del modello

La carta utilizzata per il modello deve essere di colore bianco con opacità

compresa tra 86 e 88 per cento ed avere un peso compreso tra 80 e 90 gr/mq.

3. Caratteristiche grafiche del modello

I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al fac-simile

annesso al presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di

un’area grafica che ha le seguenti dimensioni: altezza 65 sesti di pollice, larghezza

75 decimi di pollice. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai

bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, sinistro e destro).

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4. Colori

Per la stampa tipografica del modello e delle istruzioni deve essere

utilizzato il colore nero e per i fondini il colore pantone orange 021 U.

È consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero,

per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.

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