Approvazione di n. 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2025, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027 e per la relativa accettazione e di un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo
/2026
Prot. n. 71684
Approvazione di n. 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il
periodo di imposta 2025, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i
periodi d’imposta 2026 e 2027 e per la relativa accettazione e di un sistema di
importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della
semplificazione del relativo adempimento dichiarativo
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di
imposta 2025 e della relativa evoluzione
1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni i modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di
affidabilità fiscale (di seguito “ISA”) di cui al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che sono parte
integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi. Le istruzioni sono costituite
da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun
modello e da parti relative ai quadri A, F e H, queste ultime comuni ai modelli che
ne prevedono espressamente il richiamo nelle relative istruzioni specifiche.
1.2. Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo
d’imposta 2025 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche
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del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività
professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli ISA indicati nella
Tabella 1 allegata alla Parte Generale delle istruzioni e che sono tenuti
all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dalla loro applicazione,
sono comunque tenuti alla presentazione dei relativi modelli, in quanto:
−
esercitano due o più attività di impresa non rientranti nel medesimo ISA,
qualora l’importo complessivo dei ricavi dichiarati, relativi alle attività non
rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività
prevalente, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
− svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo
IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
1.3. Al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei
relativi ISA, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2025, hanno dichiarato
redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti
attività economiche:
a) Attività di ingegneria, codice attività 71.12.10;
b) Attività legali e giuridiche, codice attività 69.10.10;
c) Attività di commercialisti, codice attività 69.20.01;
d) Attività di esperti contabili, codice attività 69.20.03;
e) Attività di consulenti del lavoro, codice attività 69.20.04;
f) Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici, codice
attività 71.11.01;
g) Attività di architettura n.c.a., codice attività 71.11.09;
h) Servizi veterinari, codice attività 75.00.00,
devono compilare uno dei seguenti modelli approvati con il presente
provvedimento:
− EK02U – Attività degli studi di ingegneria, per l’attività di cui alla lettera
a);
− EK04U – Attività degli studi legali, per l’attività di cui alla lettera b).
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− EK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti
commerciali e consulenti del lavoro, per le attività di cui alle lettere da c) a
e);
− EK18U – Attività degli studi di architettura, per le attività di cui alle lettere
f) e g);
− EK22U – Servizi veterinari, per l’attività di cui alla lettera h).
1.4. Al fine di semplificare la compilazione dei modelli di cui al punto 1.1,
i contribuenti che utilizzano l’applicativo RedditiOnLine, possono effettuare sulla
base della corrispondenza dei dati individuata negli Allegati 2 e 3, l’importazione
nel software per l’applicazione degli ISA, dei dati indicati nei modelli di
dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2025, avvalendosi dell’apposita
funzionalità informatica.
1.5. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del
sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2. Approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi
d’imposta 2026 e 2027 e per la relativa accettazione
2.1. È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’elaborazione della proposta di
concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.
13 (di seguito “CPB”) per i periodi d’imposta 2026 e 2027 e per la relativa
accettazione della proposta stessa.
2.2. Tale modello è presentato esclusivamente dai contribuenti che nel
periodo d’imposta 2025 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività
economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività
professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli ISA, tenuti
all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo d’imposta e che intendono
aderire alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
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2.3. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del
sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
3. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa
3.1. I modelli di cui ai punti 1.1 e 2.1 sono resi disponibili gratuitamente
dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati
3.2. I medesimi modelli possono essere, altresì, prelevati da altri siti internet
a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste
dall’Allegato 1 e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché
gli estremi del presente provvedimento.
3.3. É autorizzata la stampa dei modelli di cui ai punti 1.1 e 2.1, nel rispetto
delle caratteristiche tecniche di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento.
4. Modalità per la trasmissione dei dati
4.1. I modelli di cui al punto 1.1 devono essere trasmessi per via telematica
unitamente alla dichiarazione dei redditi.
4.2. La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate deve essere effettuata
direttamente, attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, ovvero
avvalendosi degli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 secondo le specifiche tecniche
che saranno indicate con successivo provvedimento.
4.3. I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3,
commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, comunicano al contribuente,
dopo aver ultimato correttamente l’invio, i dati relativi all’applicazione degli ISA,
compresi quelli relativi al calcolo del punteggio di affidabilità, e/o i dati relativi al
calcolo della proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027, utilizzando gli
appositi modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conforme per
struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente provvedimento.
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5. Asseverazione
5.1. I soggetti che effettuano l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma
1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono verificare che gli
elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti
ai fini dell’applicazione degli ISA, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture
contabili e da altra documentazione idonea.
5.2. L’asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l’intera documentazione
contabile o gran parte di essa;
b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l’esercizio dell’attività.
6. Trattamento dei dati
6.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli
articoli 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito
“Regolamento”) e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 9–bis
del decreto-legge n. 50 del 2017 e nel Titolo II del decreto legislativo n. 13 del
2024.
Tali norme hanno rispettivamente istituito e disciplinato gli ISA e il CPB
per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni di minori dimensioni.
Gli istituti citati hanno la finalità di favorire l’emersione spontanea delle
basi imponibili, di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei
contribuenti e di rafforzare la collaborazione tra questi e l’Amministrazione
finanziaria.
Il comma 1 del citato articolo 9-bis prevede, altresì, che gli ISA siano
elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più
periodi d’imposta.
L’articolo 9–bis ai commi 3, 4 e 5 prevede, inoltre, rispettivamente che:
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− i dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della
costruzione e dell’applicazione degli ISA siano acquisiti dalle dichiarazioni
fiscali previste dall’ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili
presso l’anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l’Istituto nazionale della
previdenza sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della
guardia di finanza, nonché da altre fonti;
− i contribuenti cui si applicano gli ISA dichiarano, anche al fine di consentire
un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali
rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla
relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con decreto del
Ministro dell’Economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di
determinazione del reddito utilizzato;
− l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli
intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l’utilizzo delle
reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi
informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati, nonché
gli
elementi
e
le
informazioni
derivanti
dall’elaborazione
e
dall’applicazione degli ISA.
Il comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del 2024 prevede che
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono individuati le
modalità e i dati da comunicare telematicamente all’Amministrazione finanziaria
per l’elaborazione della proposta di CPB.
Il comma 1 dell’articolo 9 della medesima disposizione prevede che la
proposta di CPB è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati
dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva,
sulla base di una metodologia che valorizza le informazioni già nella disponibilità
dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri
dichiarativi. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche
attività economiche tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle
redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro
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applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di
tutela dei dati personali.
6.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei
dati in relazione all’intero processo delle attività di elaborazione ed applicazione
degli ISA e di elaborazione della proposta di CPB. L’Agenzia delle entrate si
avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei SPA, al quale è affidata la gestione
del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento
degli ISA nonché le attività di analisi correlate e le attività per l’elaborazione della
proposta di CPB. Sogei SPA è designata Responsabile del trattamento dei dati ai
sensi dell’articolo 28 del Regolamento.
6.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo
5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento), l’Agenzia delle entrate conserva i dati
oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie
attività istituzionali.
6.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5,
paragrafo 1, lettera f) del Regolamento), che prevede che i dati siano trattati in
maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non
autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della dichiarazione venga
effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel punto 3 del presente
provvedimento.
6.5. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative
richieste dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del
trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge
e al Regolamento.
6.6. Sul trattamento dei dati personali indicati nel presente provvedimento
è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi
dell’articolo 35 del Regolamento.
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Motivazioni
L’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
prevede che i modelli delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP
siano approvati entro il mese di febbraio con provvedimento amministrativo.
Il comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, ha previsto
che i contribuenti cui si applicano gli ISA dichiarano, anche al fine di consentire
un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti
per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa
documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro
dell’Economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione
del reddito utilizzato.
I modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
ISA per il periodo di imposta 2025, con le relative istruzioni, costituiscono parte
integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello REDDITI
relativo al medesimo periodo d’imposta.
Inoltre, il decreto legislativo n. 13 del 2024, sulla base della delega di cui
all’articolo 17, comma 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111, come modificato, da
ultimo, dal decreto legislativo del 12 giugno 2025, n. 81, ha previsto che, al fine di
razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, i
contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro
autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, residenti e che svolgono
attività nel territorio dello Stato, possono accedere al CPB e che la proposta di CPB
è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal
contribuente.
Tanto premesso, con il presente provvedimento sono approvati:
− i modelli con cui i contribuenti comunicano all’Agenzia delle entrate, in
sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli ISA per il periodo di imposta 2025 e della loro successiva evoluzione;
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− il modello con cui i contribuenti che applicano gli ISA, comunicano i dati
rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di CPB per i periodi
d’imposta 2026 e 2027 e la relativa accettazione.
Il presente provvedimento prevede altresì che, al solo fine di acquisire le
informazioni utili alla elaborazione dei relativi ISA da applicare anche alle società
tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
ovvero alle società tra avvocati di cui all’articolo 4–bis della legge 31 dicembre
2012, n. 247, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2025, hanno dichiarato
redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti
attività economiche:
a) Attività di ingegneria, codice attività 71.12.10;
b) Attività legali e giuridiche, codice attività 69.10.10;
c) Attività di commercialisti, codice attività 69.20.01;
d) Attività di esperti contabili, codice attività 69.20.03;
e) Attività di consulenti del lavoro, codice attività 69.20.04;
f) Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici, codice
attività 71.11.01;
g) Attività di architettura n.c.a., codice attività 71.11.09;
h) Servizi veterinari, codice attività 75.00.00,
devono compilare il modello ISA afferente alla specifica attività economica.
Inoltre, al punto 5 è richiamato l’istituto dell’asseverazione, applicabile agli
ISA per effetto di quanto previsto al comma 18 dell’articolo 9–bis del decreto-legge
n. 50 del 2017.
Viene altresì approvato, nell’ottica di riduzione degli adempimenti relativi
alla presentazione dei dati necessari all’applicazione degli ISA, un elenco di
corrispondenze tra i dati contabili presenti nel modello REDDITI relativo al p.i.
2025 e gli omologhi dati richiesti nei modelli ISA relativi al p.i. 2025.
Tali informazioni possono essere esportate dall’applicativo RedditiOnLine
all’interno del software degli ISA con un sistema informatico di precompilazione.
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Inoltre, sono indicate le modalità attraverso le quali i contribuenti
trasmettono i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA e di adesione al CPB
per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
Considerato, infine, che, con riferimento agli ISA e alla proposta di CPB,
nelle disposizioni contenute nel presente provvedimento, a seguito della
valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali,
è presente un basso rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, non si è
reso necessario, a norma dell’articolo 36, comma 1, del Regolamento, consultare
l’autorità di controllo.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 64, articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68,
comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo
modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo
3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione
trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.
43 del 2025 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto”.
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Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi”;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta
regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998,
recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei
contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di
esecuzione telematica dei pagamenti”;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,
avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE)
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE”;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 febbraio 2008, e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo
2008, recante “Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei
componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore”;
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Legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2012)” (articolo 10);
Legge 31 dicembre 2012, n. 247, e successive modificazioni, recante
“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” (articolo 4-bis);
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo”;
Legge 9 agosto 2023, n. 111, e successive modificazioni, recante “Delega
al Governo per la riforma fiscale”;
Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, e successive modificazioni, recante
“Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti
tributari”;
Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e successive modificazioni,
recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato
preventivo biennale”;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 18 marzo 2024,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2024, recante “Approvazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei
comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali
e di approvazione delle territorialità specifiche. Periodo d’imposta 2023”;
Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante “Disposizioni integrative
e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione
e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”
(articolo 4);
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Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di
termini normativi”;
Classificazione delle attività economiche ATECO 2025 pubblicata sul sito
istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica, resa nota nella Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 27 dicembre 2024;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 31 marzo 2025,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2025, recante “Approvazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei
comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle
attività professionali e di approvazione delle territorialità generale, della
territorialità del commercio e di tre territorialità specifiche – periodo d’imposta
2024”;
Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, recante “Disposizioni integrative
e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale,
giustizia tributaria e sanzioni tributarie”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 27 febbraio 2026
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente