Provvedimento Agenzia Entrate del 27.02.2026 (71684/2026)

Approvazione di n. 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini   dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il   periodo di imposta 2025, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai   fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i   periodi d’imposta 2026 e 2027 e per la relativa accettazione e di un sistema di   importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della   semplificazione del relativo adempimento dichiarativo  


/2026

Prot. n. 71684

Approvazione di n. 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini

dellapplicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il

periodo di imposta 2025, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai

fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i

periodi d’imposta 2026 e 2027 e per la relativa accettazione e di un sistema di

importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della

semplificazione del relativo adempimento dichiarativo

IL DIRETTORE DELLAGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone

1. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini

dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di

imposta 2025 e della relativa evoluzione

1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni i modelli per la

comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di

affidabilità fiscale (di seguito “ISA”) di cui al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che sono parte

integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi. Le istruzioni sono costituite

da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun

modello e da parti relative ai quadri A, F e H, queste ultime comuni ai modelli che

ne prevedono espressamente il richiamo nelle relative istruzioni specifiche.

1.2. Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo

d’imposta 2025 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche

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del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività

professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli ISA indicati nella

Tabella 1 allegata alla Parte Generale delle istruzioni e che sono tenuti

all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dalla loro applicazione,

sono comunque tenuti alla presentazione dei relativi modelli, in quanto:

esercitano due o più attività di impresa non rientranti nel medesimo ISA,

qualora l’importo complessivo dei ricavi dichiarati, relativi alle attività non

rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività

prevalente, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;

svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo

IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633.

1.3. Al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei

relativi ISA, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2025, hanno dichiarato

redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti

attività economiche:

a) Attività di ingegneria, codice attività 71.12.10;

b) Attività legali e giuridiche, codice attività 69.10.10;

c) Attività di commercialisti, codice attività 69.20.01;

d) Attività di esperti contabili, codice attività 69.20.03;

e) Attività di consulenti del lavoro, codice attività 69.20.04;

f) Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici, codice

attività 71.11.01;

g) Attività di architettura n.c.a., codice attività 71.11.09;

h) Servizi veterinari, codice attività 75.00.00,

devono compilare uno dei seguenti modelli approvati con il presente

provvedimento:

EK02U – Attività degli studi di ingegneria, per l’attività di cui alla lettera

a);

EK04U – Attività degli studi legali, per l’attività di cui alla lettera b).

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EK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti

commerciali e consulenti del lavoro, per le attività di cui alle lettere da c) a

e);

EK18U – Attività degli studi di architettura, per le attività di cui alle lettere

f) e g);

EK22U – Servizi veterinari, per l’attività di cui alla lettera h).

1.4. Al fine di semplificare la compilazione dei modelli di cui al punto 1.1,

i contribuenti che utilizzano l’applicativo RedditiOnLine, possono effettuare sulla

base della corrispondenza dei dati individuata negli Allegati 2 e 3, l’importazione

nel software per l’applicazione degli ISA, dei dati indicati nei modelli di

dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2025, avvalendosi dellapposita

funzionalità informatica.

1.5. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del

sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini

della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi

d’imposta 2026 e 2027 e per la relativa accettazione

2.1. È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la

comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’elaborazione della proposta di

concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.

13 (di seguito CPB) per i periodi d’imposta 2026 e 2027 e per la relativa

accettazione della proposta stessa.

2.2. Tale modello è presentato esclusivamente dai contribuenti che nel

periodo d’imposta 2025 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività

economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività

professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli ISA, tenuti

all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo d’imposta e che intendono

aderire alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027.

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2.3. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del

sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

3. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

3.1. I modelli di cui ai punti 1.1 e 2.1 sono resi disponibili gratuitamente

dallAgenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati

prelevandoli dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
3.2. I medesimi modelli possono essere, altresì, prelevati da altri siti internet

a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste

dall’Allegato 1 e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché

gli estremi del presente provvedimento.

3.3. É autorizzata la stampa dei modelli di cui ai punti 1.1 e 2.1, nel rispetto

delle caratteristiche tecniche di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento.

4. Modalità per la trasmissione dei dati

4.1. I modelli di cui al punto 1.1 devono essere trasmessi per via telematica

unitamente alla dichiarazione dei redditi.

4.2. La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate deve essere effettuata

direttamente, attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, ovvero

avvalendosi degli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 secondo le specifiche tecniche

che saranno indicate con successivo provvedimento.

4.3. I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3,

commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, comunicano al contribuente,

dopo aver ultimato correttamente l’invio, i dati relativi all’applicazione degli ISA,

compresi quelli relativi al calcolo del punteggio di affidabilità, e/o i dati relativi al

calcolo della proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027, utilizzando gli

appositi modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conforme per

struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente provvedimento.

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5. Asseverazione

5.1. I soggetti che effettuano lasseverazione di cui allarticolo 35, comma

1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono verificare che gli

elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti

ai fini dellapplicazione degli ISA, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture

contabili e da altra documentazione idonea.

5.2. Lasseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l’intera documentazione

contabile o gran parte di essa;

b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;

c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l’esercizio dell’attività.

6. Trattamento dei dati

6.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali prevista dagli

articoli 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito

Regolamento”) e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di

cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 9bis

del decreto-legge n. 50 del 2017 e nel Titolo II del decreto legislativo n. 13 del

2024.

Tali norme hanno rispettivamente istituito e disciplinato gli ISA e il CPB

per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni di minori dimensioni.

Gli istituti citati hanno la finalità di favorire lemersione spontanea delle

basi imponibili, di stimolare lassolvimento degli obblighi tributari da parte dei

contribuenti e di rafforzare la collaborazione tra questi e lAmministrazione

finanziaria.

Il comma 1 del citato articolo 9-bis prevede, altresì, che gli ISA siano

elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più

periodi dimposta.

L’articolo 9bis ai commi 3, 4 e 5 prevede, inoltre, rispettivamente che:

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i dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della

costruzione e dell’applicazione degli ISA siano acquisiti dalle dichiarazioni

fiscali previste dallordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili

presso lanagrafe tributaria, le agenzie fiscali, lIstituto nazionale della

previdenza sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della

guardia di finanza, nonché da altre fonti;

i contribuenti cui si applicano gli ISA dichiarano, anche al fine di consentire

unomogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali

rilevanti per lapplicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla

relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con decreto del

Ministro dell’Economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di

determinazione del reddito utilizzato;

l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli

intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante lutilizzo delle

reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi

informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati, nonché

gli

elementi

e

le

informazioni

derivanti

dallelaborazione

e

dallapplicazione degli ISA.

Il comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del 2024 prevede che

con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono individuati le

modalità e i dati da comunicare telematicamente all’Amministrazione finanziaria

per l’elaborazione della proposta di CPB.

Il comma 1 dell’articolo 9 della medesima disposizione prevede che la

proposta di CPB è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati

dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva,

sulla base di una metodologia che valorizza le informazioni già nella disponibilità

dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri

dichiarativi. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche

attività economiche tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle

redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro

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applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di

tutela dei dati personali.

6.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei

dati in relazione all’intero processo delle attività di elaborazione ed applicazione

degli ISA e di elaborazione della proposta di CPB. L’Agenzia delle entrate si

avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei SPA, al quale è affidata la gestione

del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento

degli ISA nonché le attività di analisi correlate e le attività per l’elaborazione della

proposta di CPB. Sogei SPA è designata Responsabile del trattamento dei dati ai

sensi dell’articolo 28 del Regolamento.

6.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo

5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento), l’Agenzia delle entrate conserva i dati

oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie

attività istituzionali.

6.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5,

paragrafo 1, lettera f) del Regolamento), che prevede che i dati siano trattati in

maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non

autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della dichiarazione venga

effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel punto 3 del presente

provvedimento.

6.5. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative

richieste dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del

trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge

e al Regolamento.

6.6. Sul trattamento dei dati personali indicati nel presente provvedimento

è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi

dell’articolo 35 del Regolamento.

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Motivazioni

L’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,

prevede che i modelli delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP

siano approvati entro il mese di febbraio con provvedimento amministrativo.

Il comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, ha previsto

che i contribuenti cui si applicano gli ISA dichiarano, anche al fine di consentire

unomogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti

per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa

documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro

dellEconomia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione

del reddito utilizzato.

I modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli

ISA per il periodo di imposta 2025, con le relative istruzioni, costituiscono parte

integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello REDDITI

relativo al medesimo periodo d’imposta.

Inoltre, il decreto legislativo n. 13 del 2024, sulla base della delega di cui

all’articolo 17, comma 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111, come modificato, da

ultimo, dal decreto legislativo del 12 giugno 2025, n. 81, ha previsto che, al fine di

razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, i

contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro

autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, residenti e che svolgono

attività nel territorio dello Stato, possono accedere al CPB e che la proposta di CPB

è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal

contribuente.

Tanto premesso, con il presente provvedimento sono approvati:

i modelli con cui i contribuenti comunicano all’Agenzia delle entrate, in

sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione

degli ISA per il periodo di imposta 2025 e della loro successiva evoluzione;

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il modello con cui i contribuenti che applicano gli ISA, comunicano i dati

rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di CPB per i periodi

d’imposta 2026 e 2027 e la relativa accettazione.

Il presente provvedimento prevede altresì che, al solo fine di acquisire le

informazioni utili alla elaborazione dei relativi ISA da applicare anche alle società

tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183,

ovvero alle società tra avvocati di cui all’articolo 4bis della legge 31 dicembre

2012, n. 247, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2025, hanno dichiarato

redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti

attività economiche:

a) Attività di ingegneria, codice attività 71.12.10;

b) Attività legali e giuridiche, codice attività 69.10.10;

c) Attività di commercialisti, codice attività 69.20.01;

d) Attività di esperti contabili, codice attività 69.20.03;

e) Attività di consulenti del lavoro, codice attività 69.20.04;

f) Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici, codice

attività 71.11.01;

g) Attività di architettura n.c.a., codice attività 71.11.09;

h) Servizi veterinari, codice attività 75.00.00,

devono compilare il modello ISA afferente alla specifica attività economica.

Inoltre, al punto 5 è richiamato l’istituto dell’asseverazione, applicabile agli

ISA per effetto di quanto previsto al comma 18 dell’articolo 9bis del decreto-legge

n. 50 del 2017.

Viene altresì approvato, nell’ottica di riduzione degli adempimenti relativi

alla presentazione dei dati necessari all’applicazione degli ISA, un elenco di

corrispondenze tra i dati contabili presenti nel modello REDDITI relativo al p.i.

2025 e gli omologhi dati richiesti nei modelli ISA relativi al p.i. 2025.

Tali informazioni possono essere esportate dall’applicativo RedditiOnLine

all’interno del software degli ISA con un sistema informatico di precompilazione.

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Inoltre, sono indicate le modalità attraverso le quali i contribuenti

trasmettono i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA e di adesione al CPB

per i periodi d’imposta 2026 e 2027.

Considerato, infine, che, con riferimento agli ISA e alla proposta di CPB,

nelle disposizioni contenute nel presente provvedimento, a seguito della

valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali,

è presente un basso rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, non si è

reso necessario, a norma dellarticolo 36, comma 1, del Regolamento, consultare

l’autorità di controllo.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

(articolo 57; articolo 62; articolo 64, articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68,

comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo

3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul

sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.

43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e

successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore

aggiunto”.

11

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

successive modificazioni, recante Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,

recante Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di

dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di

modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive

modificazioni, avente ad oggetto Regolamento recante modalità per la

presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta

regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi

dellarticolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998, e successive

modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998,

recante Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei

contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di

esecuzione telematica dei pagamenti;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,

avente ad oggetto Codice in materia di protezione dei dati personali, recante

disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE)

n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 febbraio 2008, e

successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo

2008, recante Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei

componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore;

12

Legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, recante

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(Legge di stabilità 2012)(articolo 10);

Legge 31 dicembre 2012, n. 247, e successive modificazioni, recante

Nuova disciplina dellordinamento della professione forense(articolo 4-bis);

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 giugno 2017, n. 96, recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria,

iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da

eventi sismici e misure per lo sviluppo;

Legge 9 agosto 2023, n. 111, e successive modificazioni, recante Delega

al Governo per la riforma fiscale;

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, e successive modificazioni, recante

Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti

tributari;

Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e successive modificazioni,

recante Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato

preventivo biennale”;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 18 marzo 2024,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2024, recante Approvazione

degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei

comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali

e di approvazione delle territorialità specifiche. Periodo d’imposta 2023;

Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante Disposizioni integrative

e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione

e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

(articolo 4);

13

Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante Disposizioni urgenti in materia di

termini normativi”;

Classificazione delle attività economiche ATECO 2025 pubblicata sul sito

istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica, resa nota nella Gazzetta Ufficiale

n. 302 del 27 dicembre 2024;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 31 marzo 2025,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2025, recante “Approvazione

degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei

comparti dellagricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle

attività professionali e di approvazione delle territorialità generale, della

territorialità del commercio e di tre territorialità specifiche – periodo dimposta

2024”;

Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, recante “Disposizioni integrative

e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale,

giustizia tributaria e sanzioni tributarie”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 27 febbraio 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente

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