Provvedimento Agenzia Entrate del 18.03.2026 (93628/2026)

Indicazione, nelle fatture elettroniche del codice identificativo dei prodotti per i   quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali di cui all’articolo 6-bis   del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, e trasmissione dei relativi dati, in   attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge   15 maggio 2024, n. 63, introdotte dall’articolo 33, comma 1, della legge 2   dicembre 2025, n. 182  


Prot. n. 93628/2026

Indicazione, nelle fatture elettroniche del codice identificativo dei prodotti per i

quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali di cui all’articolo 6-bis

del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, e trasmissione dei relativi dati, in

attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge

15 maggio 2024, n. 63, introdotte dall’articolo 33, comma 1, della legge 2

dicembre 2025, n. 182

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone

1. Modalità di indicazione nelle fatture elettroniche del codice

identificativo di ciascun prodotto per il quale è attiva una delle Commissioni

uniche nazionali

1.1.Per l’emissione delle fatture elettroniche di cui all’articolo 3, comma 7-

bis, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, aventi ad oggetto prodotti per i quali

è attiva una delle Commissioni uniche nazionali di cui all’articolo 6-bis del

decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, è utilizzato esclusivamente il tracciato xml

della fattura ordinaria allegato al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, come modificato dal Provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 105669 del 8 marzo 2024 (di seguito,

Provvedimento”). Per ciascun prodotto oggetto di transazione per il quale è attiva

una delle Commissioni uniche nazionali, nella fattura deve essere compilato un

blocco 2.2.1.16 come di seguito specificato:

nel campo 2.2.1.16.1 deve essere riportata la dicitura

“CUN”;

nel campo 2.2.1.16.2 deve essere riportato il

codice identificativo del prodotto (di seguito, “codice CUN”) di cui all’elenco dei

codici CUN pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell’agricoltura, della

sovranità alimentare e delle foreste.

2. Trasmissione dei dati

2.1. I dati delle fatture di cui al paragrafo 1 sono trasmessi alla segreteria

tecnica di ciascuna Commissione unica nazionale per il tramite di B.M.T.I.

S.c.p.A. – Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. – che, ai sensi dell’articolo 6,

comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31

marzo 2017, n. 72 (di seguito, “d.m.”), assicura le funzioni di segreteria delle

commissioni uniche nazionali.

2.2. Costituiscono oggetto di trasmissione alle Commissioni uniche

nazionali i dati riportati nei campi del tracciato xml della fattura ordinaria, allegato

al Provvedimento, di seguito indicati:

il codice CUN del prodotto, riportato nel campo 2.2.1.16.2

;

l’unità di misura, riportato nel campo 2.2.1.6 ;

la quantità, riportata nel campo 2.2.1.5 ;

il prezzo totale, riportato nel campo 2.2.1.11 .

2.3. I dati di cui al paragrafo 2.2 sono aggregati per codice CUN e per

l’unità di misura e sono resi disponibili in un flusso dati che verrà trasmesso in

forma anonima, con frequenza settimanale, mediante la Piattaforma Digitale

Nazionale Dati, di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82.

2

3. Trattamento dei dati

3.1. Iltrattamentoènecessarioperl’esecuzionediuncompitodiinteressepubblicoo

connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento

dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento

(UE) 2016/679 (di seguito, “Regolamento”). La base giuridica del trattamento dei

dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento e

2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 3, comma 7-bis, del

d.l. n. 63 del 2024, introdotto dall’articolo 33 della legge 2 dicembre 2025, n.182.

La suddetta norma prevede che, al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni

commerciali di filiera le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva

una delle Commissioni uniche nazionali di cui all’articolo 6-bis del d.l. n. 51 del

2015, riportano un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di

transazione. I dati relativi alle transazioni di cui al precedente periodo sono

trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla segreteria tecnica di

ciascuna Commissione unica nazionale al fine della predisposizione dei report

informativi di cui all’articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al d.m.

3.2.L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei

dati.

3.3.I dati sono memorizzati nei sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria

e sono trattati, secondo il principio di necessità, conformemente a quanto previsto

dal Regolamento.

3.4.L’Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A.,

al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria,

designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28

del Regolamento.

3.5.Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo

5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento), l’Agenzia delle entrate conserva i dati

oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle finalità di

cui al punto 3.1.

3

Motivazioni

L’articolo 33 della l. n. 182 del 2025 ha introdotto all’articolo 3 del d.l. n.

63 del 2024, il comma 7-bis che prevede l’obbligo di riportare nelle fatture

elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni uniche

nazionali, di cui all’articolo 6-bis del d.l. n. 51 del 2015, un codice identificativo

per ciascun prodotto oggetto di transazione. I dati relativi alle transazioni di cui al

precedente periodo sono trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla

segreteria tecnica di ciascuna Commissione unica nazionale al fine della

predisposizione dei report informativi di cui all’articolo 6, comma 2, del

regolamento di cui al d.m.

Il citato articolo demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia

delle entrate l’individuazione delle modalità di attuazione del nuovo obbligo.

Il presente provvedimento, nel dare attuazione alla norma, definisce i campi

del tracciato xml della fattura ordinaria che devono essere compilati al fine di

individuare le fatture relative ai prodotti per i quali è attiva una Commissione unica

nazionale, nonché le relative modalità di compilazione.

Il provvedimento individua, altresì, i dati delle predette fatture che devono

essere trasmessi alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione unica nazionale

per il tramite di B.M.T.I. S.c.p.A. Tale trasmissione sarà effettuata con frequenza

settimanale mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all’articolo 50-

ter del d.lgs. n. 82 del 2005.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo

68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

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modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo

3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul

sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.

43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e

successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore

aggiunto”;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

Legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, recante

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,

avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante

disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE)

n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE”;

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante

Codice dell’amministrazione digitale”;

Legge 11 marzo 2014, n. 23, e successive modificazioni, avente ad oggetto

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo,

trasparente e orientato alla crescita”;

Decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla

legge 2 luglio 2015, n. 91, recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei

5

settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di

carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali”;

Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante “Trasmissione telematica

delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso

distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della

legge 11 marzo 2014, n. 23”;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 marzo

2017, n. 72, avente ad oggetto “Regolamento recante disposizioni concernenti

l’istituzione e le sedi delle Commissioni Uniche Nazionali (C.U.N.) per le filiere

maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in attuazione

dell’articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito,

con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24

novembre 2022, come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia

delle entrate n. 105669 del 8 marzo 2024, recante “Regole tecniche per l’emissione

e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di

servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le

relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la

trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni

di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui

all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”;

Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla

legge 12 luglio 2024, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole,

della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico

nazionale”;

6

Legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante “Disposizioni per la

semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività

economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”;

Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di

termini normativi”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 18 marzo 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente

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