Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica
Prot. n. 56564/2026
Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del contributo, sotto
forma di credito d’imposta, di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 30
dicembre 2025, n. 199, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di
trasmissione telematica
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Approvazione del modello di comunicazione
1.1. Il presente provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 1, comma 449,
secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, “legge”), il
modello di comunicazione (di seguito, “Comunicazione”), con le relative
istruzioni, per la fruizione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al
14,6189 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la
comunicazione integrativa di cui all’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, “Comunicazione integrativa”).
1.2. La Comunicazione è inviata dalle imprese che, ai fini della fruizione
del credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, per
l’anno 2025 (di seguito, “credito ZES unica 2025”), hanno validamente presentato
dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la Comunicazione integrativa, a
condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o
più investimenti oggetto della predetta Comunicazione integrativa, del credito
Agenzia delle entrate – Via Giorgione, 106 – 00147 Roma – tel. 0650543282 –
d’imposta di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
1.3. Nel caso in cui il beneficiario, successivamente all’invio della
Comunicazione integrativa, abbia ottenuto, con riferimento ai medesimi
investimenti, altre agevolazioni che comportino la riduzione del credito ZES unica
2025 spettante, nella Comunicazione deve essere indicato l’importo del credito
d’imposta risultante dalla Comunicazione integrativa, rideterminato in
diminuzione.
1.4. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del
sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data comunicazione.
2. Reperibilità della Comunicazione
La Comunicazione è disponibile gratuitamente sul sito internet
3. Modalità per l’invio della Comunicazione
3.1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 449, primo periodo, della legge, la
Comunicazione è inviata dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, esclusivamente
con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un
soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3,
commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322. La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando
esclusivamente il software disponibile gratuitamente sul sito internet
3.2. A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro
cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con
l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione
del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate.
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3.3. Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di
scadenza del termine di cui al paragrafo 3.1 e nei quattro giorni precedenti ma
scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari
successivi a tale termine. La ritrasmissione nei cinque giorni successivi non è
consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l’intero file trasmesso (ad esempio, in
caso di “Codice di autenticazione non riconosciuto”, “Codice fiscale del fornitore
incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “File non elaborabile”).
3.4. Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1, è
possibile:
a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella
precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa
sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) annullare la Comunicazione precedentemente inviata. Tale scelta
comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni precedentemente trasmesse
relative al credito d’imposta aggiuntivo per investimenti nella ZES unica, con
conseguente decadenza dall’agevolazione.
3.5. La Comunicazione inviata successivamente ai termini di presentazione
di cui al paragrafo 3.1 è scartata in fase di accoglienza. Oltre i termini di
presentazione di cui al paragrafo 3.1 possono essere accolte eventuali
comunicazioni rettificative dei dati del quadro C, nei casi di comunicazioni
sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, solo se pervenute entro
sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta.
3.6. La Comunicazione è scartata qualora:
a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio
della Comunicazione;
b) il richiedente non abbia validamente presentato dal 18 novembre 2025 al
2 dicembre 2025 la Comunicazione integrativa.
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4. Utilizzo del credito d’imposta
4.1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 448, della legge è
utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4.2. Il credito d’imposta è utilizzabile a partire dal 26 maggio 2026 e sino
al 31 dicembre 2026 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta,
successiva a quella di presa in carico della Comunicazione, con la quale viene
comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta di cui
al paragrafo 4.1.
4.3. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 4.2, qualora l’ammontare
complessivo del credito derivante dalla somma del credito d’imposta aggiuntivo,
di cui all’articolo 1, comma 448, della legge, e del credito d’imposta per gli
investimenti nella ZES Unica 2024 e 2025, di cui all’articolo 16 del citato d.l. n.
124 del 2023, effettivamente spettante allo stesso beneficiario, sia superiore a euro
150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, se non viene resa alcuna delle
dichiarazioni di cui alla lettera h) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio
della Comunicazione, il beneficiario deve compilare il Quadro C del predetto
modello. L’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del
credito di imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
4.4. In ogni caso, il credito d’imposta di cui sopra non può essere utilizzato
prima del rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il
riconoscimento all’utilizzo del credito ZES unica 2025.
4.5. Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta:
a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici
resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di
versamento;
b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti
superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, o
il credito sia utilizzato in compensazione successivamente al 31 dicembre 2026, il
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relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha
trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate.
c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la
compilazione del modello F24.
5. Controlli antimafia
5.1. Nella Comunicazione è presente il Quadro C – Elenco soggetti
sottoposti alla verifica antimafia, che deve essere compilato esclusivamente nel
caso evidenziato nel paragrafo 4.3, secondo periodo.
5.2. Se una Comunicazione sottoposta al controllo antimafia risulta
incompleta, la Comunicazione corretta deve essere inviata entro sessanta giorni dal
rilascio dell’apposita ricevuta. Per le Comunicazioni sottoposte al controllo
antimafia, per le quali il credito è stato riconosciuto sotto condizione risolutiva ai
sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
qualora la Prefettura segnali l’impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta
variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché, a seguito di indagini, sono
stati individuati familiari conviventi non indicati nella Comunicazione, l’Agenzia
delle entrate trasmette al beneficiario un avviso contenente tale informazione
mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente
nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-
PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
5.3. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso di cui al paragrafo
5.2, secondo periodo, il beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio
dell’informazione antimafia, una Comunicazione contenente i dati aggiornati nel
quadro
C,
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it. Fino all’invio della Comunicazione corretta è
sospesa la fruizione del credito non ancora utilizzato. Decorso il termine di cui al
primo periodo del presente paragrafo senza che il beneficiario abbia provveduto
all’invio della Comunicazione corretta, l’Agenzia delle entrate procede, con atto
5
motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al
recupero di quanto indebitamente utilizzato.
5.4. Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la
competenza per gli adempimenti relativi ai controlli antimafia.
6. Trattamento dei dati
6.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli
articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni- è individuata nell’articolo 1, commi da
448 a 452, della legge, il quale prevede che alle imprese che, ai fini della fruizione
del credito d’imposta di cui all’articolo 16 del citato d.l. n. 124 del 2023, hanno
validamente presentato all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2
dicembre 2025 la Comunicazione integrativa spetta, nell’anno 2026, un contributo
aggiuntivo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 14,6189 per cento
dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la predetta Comunicazione
integrativa, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con
riferimento a uno o più dei medesimi investimenti, del credito d’imposta di cui
all’articolo 38 del d.l. n. 19 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56. Il medesimo articolo, al comma 449, secondo periodo, prevede
che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti gli
elementi informativi da indicare nella Comunicazione per il riconoscimento del
credito d’imposta di cui al predetto comma 448 e le relative modalità di
trasmissione telematica.
6.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei
dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento.
L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al
quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria,
l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché
6
le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del
trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
6.3. I dati oggetto di trattamento, indicati nella Comunicazione approvata
con il presente provvedimento, sono:
– i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e
dell’eventuale soggetto terzo che effettua la Comunicazione (es. rappresentante
legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia;
– i dati anagrafici (codice fiscale) dell’eventuale soggetto avente causa
che presenta la Comunicazione in luogo del soggetto dante causa a seguito di
operazioni straordinarie intervenute successivamente alla presentazione della
Comunicazione integrativa;
– gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla
presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).
I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo
rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della
Comunicazione, per le verifiche successive e per l’eventuale recupero degli
importi non spettanti.
6.4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione
(articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate
conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento
delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.
6.5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1,
lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in
maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non
autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della Comunicazione
venga effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate,
direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato
della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3,
del d.P.R. n. 322 del 1998.
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6.6. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed
organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e
necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati
personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
6.7. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei
diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate ed è parte integrante della Comunicazione.
6.8. Sul trattamento dei dati personali relativo alla Comunicazione è stata
eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del
Regolamento (UE) 2016/679.
Motivazioni
Ai sensi dell’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge n. 207 del
2024, ai fini della fruizione del credito ZES unica 2025, gli operatori economici
hanno trasmesso all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre
2025, una Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il
termine del 15 novembre 2025 degli investimenti realizzati nella ZES unica.
Sulla base del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni integrative
validamente presentate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 570046 del 12
dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge n. 207 del 2024, è
stata determinata la percentuale del credito d’imposta ZES unica effettivamente
fruibile per l’anno 2025, nella misura del 60,3811 per cento.
L’articolo 1, comma 448, della legge ha introdotto un contributo aggiuntivo,
sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che hanno validamente
presentato all’Agenzia delle entrate la predetta Comunicazione integrativa. Il
contributo aggiuntivo è pari al 14,6189 per cento dell’ammontare del credito
d’imposta richiesto con la Comunicazione integrativa e spetta, nell’anno 2026, a
condizione che l’impresa non abbia ottenuto il riconoscimento, con riferimento a
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uno o più dei medesimi investimenti, del credito d’imposta di cui all’articolo 38
del citato d.l. n. 19 del 2024.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge, con il
presente
provvedimento
è
approvato
l’allegato
modello
denominato
“Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli
investimenti nella ZES unica”, nella quale le imprese beneficiarie dichiarano, ai
sensi del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito di imposta di cui
al citato articolo 38 e sono definite le modalità di trasmissione telematica. Il
modello di Comunicazione e le relative istruzioni costituiscono parte integrante del
presente provvedimento.
Le imprese beneficiarie decadono dal credito d’imposta riconosciuto ai
sensi del citato comma 448 qualora, con riferimento al credito ZES unica 2025 sia
accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la
Comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 1, comma 449, primo periodo,
della legge contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.
In base all’articolo 1, comma 452, della legge, per tutto quanto non
espressamente previsto dai commi da 448 a 451 del medesimo articolo, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto-
legge e del decreto del Ministro degli affari europei, il Sud, le politiche di coesione
e il PNRR 17 maggio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo
68, comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo
9
modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo
3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione
trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.
43 del 2025 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni” (articolo 17);
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante
“Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative
alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta
sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre
1996, n. 662” (articolo 3, commi 2-bis e 3);
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali, disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n. 136”;
10
Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
(articolo 1, comma 52);
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato (articolo 14);
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
(articolo 5, paragrafo 1, lettera f); articolo 6, paragrafo 3, lettera b); articolo 28;
articolo 32; articolo 35);
Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di
politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione” (articolo 16);
Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (articolo 38);
Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR del 17 maggio 2024, recante “Modalità di accesso al credito d’imposta
per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di
fruizione del beneficio e dei relativi controlli”;
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”
(articolo 1, comma 486);
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 25972 del
31 gennaio 2025, recante “Approvazione dei modelli di comunicazione di cui
all’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l’utilizzo del
contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona
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economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità
di trasmissione telematica”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 570046 del
12 dicembre 2025, recante “Determinazione della percentuale del credito
d’imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il
Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre
2023, n. 124, ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024,
n. 207”;
Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”
(articolo 1, commi da 448 a 452).
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 16 febbraio 2026
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
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