Impatti del D.Lgs. 47/2026 sulla governance delle Società di Capitali non quotate

Il D.Lgs. n. 47/2026 ridefinisce la governance delle società di capitali non quotate, introducendo regole più chiare su assetti organizzativi, controlli e responsabilità. La riforma impone un adeguamento non solo formale, ma anche sostanziale, con impatti diretti sulla gestione e sui flussi informativi.

Quadro normativo e finalità della riforma

Il sistema della governance societaria è stato profondamente ridefinito dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, emanato in attuazione della delega contenuta nella Legge Capitali (Legge n. 21/2024).
Pubblicato il 14 aprile 2026, il decreto entra ufficialmente in vigore il 29 aprile 2026, imponendo un adeguamento sostanziale non solo agli statuti, ma alla cultura organizzativa stessa.

L’intervento normativo si articola su tre direttrici fondamentali:

  • razionalizzazione della disciplina: riorganizzazione sistematica delle norme per eliminare frammentazioni e incertezze interpretative;
  • uniformità del linguaggio: adozione di un lessico trasversale applicabile a tutti i modelli di governance. In questa prospettiva, norme chiave come l’art. 2388 c.c. (validità delle deliberazioni) e l’art. 2389 c.c. (compensi) sono state aggiornate sostituendo i riferimenti specifici con espressioni neutre quali “organo di controllo” e “organo competente”;
  • chiarimento dei flussi informativi: definizione rigorosa dei doveri di informazione per perimetrare responsabilità e poteri di vigilanza.

Un pilastro della riforma è la neutralità del sistema di governance. Con la modifica all’art. 2380 c.c., il modello “tradizionale” non è più il regime di default automatico. Lo statuto deve ora indicare espressamente il sistema prescelto tra tradizionale, dualistico o monistico, pena l’incompletezza dell’atto costitutivo.

La nuova centralità della funzione gestoria (Amministratori)

Gestione e organizzazione 

La riforma sancisce l’indissolubilità tra gestione dell’impresa e architettura organizzativa.
La gestione dell’impresa è ora formalmente definita come “gestione e organizzazione” (Art. 2380-bis c.c.). L’istituzione di adeguati assetti (ex art. 2086 c.c.) cessa di essere un adempimento formale per diventare il cuore pulsante e ineludibile della funzione gestoria.

La nomina di ciascun amministratore deve essere preceduta da una dichiarazione di assenza di cause di ineleggibilità, con esplicita estensione a interdizioni adottate in altri Stati membri dell’UE (Art. 2383 c.c.). Cruciale è la nuova precisione temporale: la cessazione dell’ufficio avviene esattamente alla data della riunione dell’organo competente convocato per l’approvazione del bilancio.

Con riguardo alla sostituzione degli amministratori, si segnala l’abrogazione dell’art. 2386 c.c., le cui funzioni sono ora assorbite e riallocate nel nuovo art. 2396-undecies c.c., coerentemente con la logica di armonizzazione tra i diversi sistemi.

Decisioni non delegabili sulla crisi d’impresa 

Ai sensi del nuovo art. 2381-bis c.c., la gestione della crisi è ricondotta alla responsabilità collegiale dell’organo amministrativo. Sono espressamente non delegabili le decisioni relative all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (ex art. 2086 c.c.), inclusa la definizione del contenuto della proposta e delle condizioni del piano.1

Il legislazione ha pertanto voluto precisare che le decisioni devono essere assunte collegialmente ma ne consegue chiaramente che l’attuazione della decisione di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza può essere oggetto di delega ad un amministratore.

La disciplina autonoma dei flussi informativi

L’architettura dei flussi informativi

Il precedente art. 2381 c.c. è stato scomposto in tre norme distinte per garantire un’architettura dei flussi chiara e azionabile:

Articolo

Oggetto

Contenuto chiave

2381

Presidente

Convocazione e coordinamento; cura affinché i consiglieri ricevano informazioni adeguate sulle materie all’ordine del giorno

2381-bis

Delegati

Disciplina del regime delle deleghe. Nota: nel sistema dualistico, il consiglio di gestione può delegare solo a propri componenti.

2381-ter

Informazione consiliare

Diritto/dovere di agire in modo informato. Obbligo dei delegati di riferire periodicamente sull’andamento della gestione.

Il principio del “ragionevole affidamento” 

L’art. 2381-ter c.c., comma 4, introduce un criterio di bilanciamento per gli amministratori non esecutivi: essi possono fare “ragionevole affidamento” sulle informazioni ricevute dai delegati e dalle funzioni aziendali. Tale principio delimita la responsabilità dei non esecutivi, parametrando il loro dovere di vigilanza alla qualità delle informazioni ricevute, senza tuttavia esonerarli da un obbligo di monitoraggio attivo basato sulla ragionevolezza.

Evoluzione e poteri dell’organo di controllo

Da vigilanza statica a vigilanza dinamica 

La riforma segna il passaggio da una vigilanza statica a una vigilanza dinamica, definibile come il passaggio “dal documento al comportamento”. L’organo di controllo non deve più solo accertare l’esistenza degli assetti, ma verificarne l’efficacia operativa nel misurare e intercettare i rischi secondo un approccio risk-based.

Ruolo di raccordo dei controlli 

Il Collegio Sindacale (o l’organo equivalente) assume il ruolo di “hub” integrato del sistema di monitoraggio, richiedendo:

  • un confronto strutturato con il revisore legale su aree a rischio e anomalie;
  • la valorizzazione sistematica dei flussi di internal audit, compliance e risk management per eliminare vuoti o sovrapposizioni di controllo;
  • il monitoraggio della capacità dei presidi di gestire i rischi concreti dell’attività d’impresa.

Denunzia dei soci (Art. 2396-ter c.c.) 

Viene data autonomia sistematica al potere di segnalazione.
Se la denuncia proviene da soci rappresentanti 1/20 del capitale sociale, l’organo di controllo ha il dovere di indagare senza ritardo, riferire all’assemblea e, ove necessario, convocarla d’urgenza.

Responsabilità, conflitti e deontologia societaria

La riforma ridefinisce i confini degli illeciti gestori e delle azioni di responsabilità.

Utilizzazione delle informazioni (Art. 2390-bis c.c.)

Viene istituita una figura autonoma di “illecito gestorio” separata dal conflitto di interessi.
È vietato l’uso a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità d’affari appresi durante l’incarico (opportunity doctrine).
Tale divieto, unitamente a quello di concorrenza, è esteso ai Direttori Generali (art. 2396-bis c.c.).

Divieto di concorrenza (Art. 2390 c.c.)

Il perimetro soggettivo del divieto è ampliato: esso si applica ora non solo agli amministratori, ma anche ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Azione sociale di responsabilità

Il potere del Collegio Sindacale di promuovere l’azione con la maggioranza dei due terzi dei componenti è stato riallocato nell’autonomo art. 2396-terdecies c.c.

E’ opportuno evidenziare che il nuovo art. 2393 c.c. sostituito dal D.Lgs. 47/2026 regolamenta in modo più dettagliato l’azione di responsabilità contro gli amministratori2, ma lascia invariato in 5 anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica il termine di decadenza entro il quale può essere esercitata tale azione.

Azioni nelle procedure concorsuali (Art. 2394-bis c.c.)

In sede concorsuale, viceversa, la modifica introdotta dal D.Lgs. 47/2026 ha un effetto dirompente per le attività degli ausiliari del giudice, in quanto all’art. 2394-bis c.c.3 è stato aggiunto un ultimo periodo, che ha introdotto un termine di decadenza di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla dichiarazione dello stato di insolvenza per l’esercizio delle azioni di responsabilità, rendendo di fatto più arduo il compito dei curatori a vantaggio della massa dei creditori.

Sintesi operativa per le società non quotate: checklist di adeguamento

Al fine di garantire la conformità al D.Lgs. 47/2026, si raccomanda alle società non quotate di procedere con i seguenti interventi prioritari:

  1. aggiornamento statutario: indicazione espressa del sistema di governance (art. 2380) e recepimento delle nuove norme sulla sostituzione degli amministratori (art. 2396-undecies);
  2. regolamentazione del Consiglio: formalizzazione di un regolamento consiliare che definisca tempi e limiti della partecipazione in caso di interessi degli amministratori (art. 2391) e dettagli le procedure per l’invio delle informazioni pre-consiliari (art. 2381);
  3. mappatura operativa dei rischi: supportare l’organo di controllo nella vigilanza dinamica attraverso una mappatura dei rischi che verifichi il comportamento effettivo della struttura aziendale;
  4. trasparenza sulle operazioni con “parti correlate”: adeguare le procedure ex art. 2391-bis, assicurando che la nota integrativa indichi analiticamente numero, importo complessivo e importo medio delle operazioni per tipologia e per parte correlata;
  5. verifica degli atti di delega: revisione delle deleghe in essere per escludere le competenze in materia di crisi d’impresa e insolvenza, garantendo la collegialità delle decisioni strategiche.


Note:

1. La norma è in perfetta continuità con quanto previsto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) che al Capo III-bis – Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società  che al comma 1 dell’art. 120-bis (Accesso) prevede: “1. L’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Le decisioni risultano da verbale redatto da notaio e sono depositate e iscritte nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società.”
2. l’articolo 2393 è sostituito dal seguente:
«Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità). – L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea, anche se la società è in liquidazione.
La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell’elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio.
L’azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.
La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l’assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
La società può rinunziare all’esercizio dell’azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell’assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell’articolo 2393-bis.»
3. che prevedeva che “In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.” è stato aggiornato da un punto di vista terminologico sostituendo le parole «fallimento» con  «liquidazione giudiziale» o «curatore del fallimento» con «curatore».

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