Provvedimento Agenzia Entrate del 13.02.2026 (54460/2026)

Determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi   da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune   di Campione d’Italia e ai redditi di lavoro autonomo di professionisti con studi nel   Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso   comune e/o in Svizzera, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del Testo unico   delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22   dicembre 1986, n. 917, nonché ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese   individuali, dalle società di persone e dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73   del Testo unico delle imposte sui redditi, iscritti alla Camera di commercio,   industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa o   un’unità locale nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel   Comune di Campione d’Italia, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 188-bis   del Testo unico delle imposte sui redditi  


Prot. n. 54460/2026

Determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi

da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune

di Campione d’Italia e ai redditi di lavoro autonomo di professionisti con studi nel

Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso

comune e/o in Svizzera, ai sensi dell’articolo 188bis, comma 1, del Testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, nonché ai redditi dimpresa realizzati dalle imprese

individuali, dalle società di persone e dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73

del Testo unico delle imposte sui redditi, iscritti alla Camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa o

un’unità locale nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel

Comune di Campione d’Italia, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 188-bis

del Testo unico delle imposte sui redditi

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento, su conforme parere della Banca dItalia,

Dispone

Per il periodo di imposta 2025, la riduzione forfetaria del cambio da applicare,

ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di

seguito, “TUIR) e in base al comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,

n. 147, ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri

anagrafici del Comune di Campione d’Italia e ai redditi di lavoro autonomo di

professionisti con studi nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri

nel territorio dello stesso comune e/o in Svizzera, nonché ai redditi d’impresa

realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e dalle società e dagli enti

di cui all’articolo 73 del TUIR, iscritti alla Camera di commercio, industria,

artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa o un’unità locale

nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di

Campione d’Italia, è pari al 31,64 per cento.

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in base al comma 632 dellarticolo 1 della

legge n. 147 del 2013, il quale prevede che la riduzione forfetaria del cambio di cui

allarticolo 188-bis, commi 1 e 2, del TUIR sia stabilita con provvedimento del

Direttore dellAgenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca

dItalia, entro il 15 febbraio di ciascun anno.

In particolare, il citato comma 632 dispone che la riduzione forfetaria, definita

nella misura del trenta per cento dai commi 1 e 2 dell’articolo 188-bis del TUIR, sia

maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale

registrato tra le due valute, franco svizzero ed euro. Tale riduzione forfetaria non può,

comunque, essere inferiore al trenta per cento.

Le medie annuali dei cambi del franco svizzero in euro, comunicati dalla Banca

d’Italia, sono pari per il 2024 a 0,9526 e per il 2025 a 0,937. La media annuale del

cambio del franco svizzero in euro per il 2025 ha registrato una riduzione di 0,0156

rispetto alla media annuale del 2024, che corrisponde a uno scostamento percentuale

medio annuale registrato tra le valute pari a -1,64 per cento. La riduzione del numero

medio annuale di franchi svizzeri necessari per acquistare un euro, concretizzando un

aumento del reddito in euro derivante dalla rivalutazione del franco svizzero,

comporta una maggiorazione percentuale della riduzione forfetaria.

Con il presente provvedimento, su parere conforme della Banca d’Italia

pervenuto con nota n. 201280 del 30 gennaio 2026, viene determinata nel 31,64 per

2

cento la riduzione forfetaria del cambio di cui all’articolo 188bis, commi 1 e 2, del

TUIR.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dellAgenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo

57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1;

articolo 71, comma 3);

Statuto dellAgenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato

con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4;

articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dellAgenzia delle entrate, pubblicato sul sito

internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”,

come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025

(articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Disposizioni in materia di statuto dei

diritti del contribuente;

Legge 7 aprile 2003, n. 80, recante “Delega al Governo per la riforma del

sistema fiscale statale” (articolo 1);

Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, recante “Riforma

dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’articolo 4 della legge 7 aprile

2003, n. 80”;

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla

3

legge 24 novembre 2006, n. 286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria

e finanziaria;

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)(articolo 1,

commi 631, 632 e 633);

Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e

finanziaria;

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato

per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (Legge

di bilancio 2020);

Decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza

epidemiologica da COVID-19.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dellAgenzia

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dellarticolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 13 febbraio 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente

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