Provvedimento Agenzia Entrate del 16.02.2026 (56564/2026)

Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del contributo, sotto   forma di credito d’imposta, di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 30   dicembre 2025, n. 199, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di   trasmissione telematica  


Prot. n. 56564/2026

Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del contributo, sotto

forma di credito d’imposta, di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 30

dicembre 2025, n. 199, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di

trasmissione telematica

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone

1. Approvazione del modello di comunicazione

1.1. Il presente provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 1, comma 449,

secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, “legge”), il

modello di comunicazione (di seguito, “Comunicazione”), con le relative

istruzioni, per la fruizione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al

14,6189 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la

comunicazione integrativa di cui all’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della

legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, “Comunicazione integrativa”).

1.2. La Comunicazione è inviata dalle imprese che, ai fini della fruizione

del credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.

124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, per

l’anno 2025 (di seguito, “credito ZES unica 2025”), hanno validamente presentato

dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la Comunicazione integrativa, a

condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o

più investimenti oggetto della predetta Comunicazione integrativa, del credito

Agenzia delle entrate – Via Giorgione, 106 – 00147 Roma – tel. 0650543282 –

d’imposta di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

1.3. Nel caso in cui il beneficiario, successivamente all’invio della

Comunicazione integrativa, abbia ottenuto, con riferimento ai medesimi

investimenti, altre agevolazioni che comportino la riduzione del credito ZES unica

2025 spettante, nella Comunicazione deve essere indicato l’importo del credito

d’imposta risultante dalla Comunicazione integrativa, rideterminato in

diminuzione.

1.4. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del

sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data comunicazione.

2. Reperibilità della Comunicazione

La Comunicazione è disponibile gratuitamente sul sito internet

3. Modalità per l’invio della Comunicazione

3.1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 449, primo periodo, della legge, la

Comunicazione è inviata dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, esclusivamente

con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un

soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3,

commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.

322. La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando

esclusivamente il software disponibile gratuitamente sul sito internet

3.2. A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro

cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con

l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione

del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito

internet dell’Agenzia delle entrate.

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3.3. Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di

scadenza del termine di cui al paragrafo 3.1 e nei quattro giorni precedenti ma

scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari

successivi a tale termine. La ritrasmissione nei cinque giorni successivi non è

consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l’intero file trasmesso (ad esempio, in

caso di “Codice di autenticazione non riconosciuto”, “Codice fiscale del fornitore

incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “File non elaborabile”).

3.4. Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1, è

possibile:

a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella

precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa

sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

b) annullare la Comunicazione precedentemente inviata. Tale scelta

comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni precedentemente trasmesse

relative al credito d’imposta aggiuntivo per investimenti nella ZES unica, con

conseguente decadenza dall’agevolazione.

3.5. La Comunicazione inviata successivamente ai termini di presentazione

di cui al paragrafo 3.1 è scartata in fase di accoglienza. Oltre i termini di

presentazione di cui al paragrafo 3.1 possono essere accolte eventuali

comunicazioni rettificative dei dati del quadro C, nei casi di comunicazioni

sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, solo se pervenute entro

sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta.

3.6. La Comunicazione è scartata qualora:

a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio

della Comunicazione;

b) il richiedente non abbia validamente presentato dal 18 novembre 2025 al

2 dicembre 2025 la Comunicazione integrativa.

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4. Utilizzo del credito d’imposta

4.1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 448, della legge è

utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4.2. Il credito d’imposta è utilizzabile a partire dal 26 maggio 2026 e sino

al 31 dicembre 2026 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta,

successiva a quella di presa in carico della Comunicazione, con la quale viene

comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta di cui

al paragrafo 4.1.

4.3. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 4.2, qualora l’ammontare

complessivo del credito derivante dalla somma del credito d’imposta aggiuntivo,

di cui all’articolo 1, comma 448, della legge, e del credito d’imposta per gli

investimenti nella ZES Unica 2024 e 2025, di cui all’articolo 16 del citato d.l. n.

124 del 2023, effettivamente spettante allo stesso beneficiario, sia superiore a euro

150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, se non viene resa alcuna delle

dichiarazioni di cui alla lettera h) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio

della Comunicazione, il beneficiario deve compilare il Quadro C del predetto

modello. L’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del

credito di imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

4.4. In ogni caso, il credito d’imposta di cui sopra non può essere utilizzato

prima del rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il

riconoscimento all’utilizzo del credito ZES unica 2025.

4.5. Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta:

a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici

resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di

versamento;

b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti

superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, o

il credito sia utilizzato in compensazione successivamente al 31 dicembre 2026, il

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relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha

trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi

telematici dell’Agenzia delle entrate.

c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la

compilazione del modello F24.

5. Controlli antimafia

5.1. Nella Comunicazione è presente il Quadro C – Elenco soggetti

sottoposti alla verifica antimafia, che deve essere compilato esclusivamente nel

caso evidenziato nel paragrafo 4.3, secondo periodo.

5.2. Se una Comunicazione sottoposta al controllo antimafia risulta

incompleta, la Comunicazione corretta deve essere inviata entro sessanta giorni dal

rilascio dell’apposita ricevuta. Per le Comunicazioni sottoposte al controllo

antimafia, per le quali il credito è stato riconosciuto sotto condizione risolutiva ai

sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,

qualora la Prefettura segnali l’impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta

variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché, a seguito di indagini, sono

stati individuati familiari conviventi non indicati nella Comunicazione, l’Agenzia

delle entrate trasmette al beneficiario un avviso contenente tale informazione

mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente

nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-

PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

5.3. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso di cui al paragrafo

5.2, secondo periodo, il beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio

dell’informazione antimafia, una Comunicazione contenente i dati aggiornati nel

quadro

C,

all’indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it. Fino all’invio della Comunicazione corretta è

sospesa la fruizione del credito non ancora utilizzato. Decorso il termine di cui al

primo periodo del presente paragrafo senza che il beneficiario abbia provveduto

all’invio della Comunicazione corretta, l’Agenzia delle entrate procede, con atto

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motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al

recupero di quanto indebitamente utilizzato.

5.4. Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la

competenza per gli adempimenti relativi ai controlli antimafia.

6. Trattamento dei dati

6.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli

articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196 e successive modificazioni- è individuata nell’articolo 1, commi da

448 a 452, della legge, il quale prevede che alle imprese che, ai fini della fruizione

del credito d’imposta di cui all’articolo 16 del citato d.l. n. 124 del 2023, hanno

validamente presentato all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2

dicembre 2025 la Comunicazione integrativa spetta, nell’anno 2026, un contributo

aggiuntivo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 14,6189 per cento

dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la predetta Comunicazione

integrativa, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con

riferimento a uno o più dei medesimi investimenti, del credito d’imposta di cui

all’articolo 38 del d.l. n. 19 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

aprile 2024, n. 56. Il medesimo articolo, al comma 449, secondo periodo, prevede

che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti gli

elementi informativi da indicare nella Comunicazione per il riconoscimento del

credito d’imposta di cui al predetto comma 448 e le relative modalità di

trasmissione telematica.

6.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei

dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento.

L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al

quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria,

l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché

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le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del

trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

6.3. I dati oggetto di trattamento, indicati nella Comunicazione approvata

con il presente provvedimento, sono:

– i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e

dell’eventuale soggetto terzo che effettua la Comunicazione (es. rappresentante

legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia;

– i dati anagrafici (codice fiscale) dell’eventuale soggetto avente causa

che presenta la Comunicazione in luogo del soggetto dante causa a seguito di

operazioni straordinarie intervenute successivamente alla presentazione della

Comunicazione integrativa;

gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla

presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).

I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo

rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della

Comunicazione, per le verifiche successive e per l’eventuale recupero degli

importi non spettanti.

6.4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione

(articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate

conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento

delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.

6.5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1,

lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in

maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non

autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della Comunicazione

venga effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate,

direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato

della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3,

del d.P.R. n. 322 del 1998.

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6.6. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed

organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e

necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati

personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

6.7. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei

diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle

entrate ed è parte integrante della Comunicazione.

6.8. Sul trattamento dei dati personali relativo alla Comunicazione è stata

eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del

Regolamento (UE) 2016/679.

Motivazioni

Ai sensi dell’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge n. 207 del

2024, ai fini della fruizione del credito ZES unica 2025, gli operatori economici

hanno trasmesso all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre

2025, una Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il

termine del 15 novembre 2025 degli investimenti realizzati nella ZES unica.

Sulla base del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni integrative

validamente presentate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, con

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 570046 del 12

dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge n. 207 del 2024, è

stata determinata la percentuale del credito d’imposta ZES unica effettivamente

fruibile per l’anno 2025, nella misura del 60,3811 per cento.

L’articolo 1, comma 448, della legge ha introdotto un contributo aggiuntivo,

sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che hanno validamente

presentato all’Agenzia delle entrate la predetta Comunicazione integrativa. Il

contributo aggiuntivo è pari al 14,6189 per cento dell’ammontare del credito

d’imposta richiesto con la Comunicazione integrativa e spetta, nell’anno 2026, a

condizione che l’impresa non abbia ottenuto il riconoscimento, con riferimento a

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uno o più dei medesimi investimenti, del credito d’imposta di cui all’articolo 38

del citato d.l. n. 19 del 2024.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge, con il

presente

provvedimento

è

approvato

l’allegato

modello

denominato

Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli

investimenti nella ZES unica”, nella quale le imprese beneficiarie dichiarano, ai

sensi del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito di imposta di cui

al citato articolo 38 e sono definite le modalità di trasmissione telematica. Il

modello di Comunicazione e le relative istruzioni costituiscono parte integrante del

presente provvedimento.

Le imprese beneficiarie decadono dal credito d’imposta riconosciuto ai

sensi del citato comma 448 qualora, con riferimento al credito ZES unica 2025 sia

accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la

Comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 1, comma 449, primo periodo,

della legge contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

In base all’articolo 1, comma 452, della legge, per tutto quanto non

espressamente previsto dai commi da 448 a 451 del medesimo articolo, si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto-

legge e del decreto del Ministro degli affari europei, il Sud, le politiche di coesione

e il PNRR 17 maggio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo

68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

9

modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo

3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul

sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.

43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione

degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e

dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di

gestione delle dichiarazioni” (articolo 17);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante

Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative

alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta

sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre

1996, n. 662” (articolo 3, commi 2-bis e 3);

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa”;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di

protezione dei dati personali, disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento

nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,

n. 136”;

10

Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

(articolo 1, comma 52);

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione

degli articoli 107 e 108 del trattato (articolo 14);

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

(articolo 5, paragrafo 1, lettera f); articolo 6, paragrafo 3, lettera b); articolo 28;

articolo 32; articolo 35);

Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di

politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del

Paese, nonché in materia di immigrazione” (articolo 16);

Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione

del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (articolo 38);

Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e

il PNRR del 17 maggio 2024, recante “Modalità di accesso al credito d’imposta

per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di

fruizione del beneficio e dei relativi controlli”;

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato

per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

(articolo 1, comma 486);

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 25972 del

31 gennaio 2025, recante “Approvazione dei modelli di comunicazione di cui

all’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l’utilizzo del

contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona

11

economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del

decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge

13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità

di trasmissione telematica”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 570046 del

12 dicembre 2025, recante “Determinazione della percentuale del credito

d’imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il

Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre

2023, n. 124, ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024,

n. 207”;

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato

per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”

(articolo 1, commi da 448 a 452).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 16 febbraio 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente

12

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