Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2026 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale
Prot. n. 71552 /2026
Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per
il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le
relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1,
concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2026 da parte dei soggetti che si
avvalgono dell’assistenza fiscale
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Approvazione dei modelli relativi ai redditi 2025
1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:
a) 730/2026, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte
sul reddito delle persone fisiche, che i contribuenti che si avvalgano
dell’assistenza fiscale devono presentare nell’anno 2026, per i redditi prodotti
nell’anno 2025;
b) 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due
per mille dell’IRPEF;
c) 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista
abilitato, che contengono la ricevuta dell’avvenuta consegna della
dichiarazione da parte del contribuente;
Agenzia delle entrate – Via Giorgione, 106 – 00147 Roma – tel. 0650543282 –
d) 730-3, relativo al prospetto di liquidazione riguardante l’assistenza fiscale
prestata;
e) 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna
e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta;
f) bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 (Allegato 1).
1.2. I predetti modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in
duplice copia e possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché
questo contenga tutte le informazioni previste dal modello stesso. Qualora i
medesimi modelli siano costituiti da più pagine, la sezione terza deve essere
compilata soltanto nell’ultima pagina.
1.3. Con separato provvedimento saranno definite le specifiche tecniche
relative alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei CAF, dei
professionisti abilitati e dei sostituti d’imposta del modello 730-4 e del modello
730-4 integrativo previste dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze
7 maggio 2007, n. 63, dall’articolo 16, comma 1, lettera a), e comma 4-bis, del
decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
1.4. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del
sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2. Consegna delle dichiarazioni modello 730
2.1. I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2026
devono trasmettere all’Agenzia delle entrate in via telematica, direttamente ovvero
tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, i dati contenuti nelle
dichiarazioni modello 730/2026 e nei modelli 730-4 osservando le specifiche
tecniche che saranno approvate con separato provvedimento. In caso di consegna
delle predette dichiarazioni ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica
i sostituti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all’Allegato 1 al
presente provvedimento (di seguito, “Allegato 1”), nella quale devono essere
riportati i codici fiscali dei soggetti ai quali è stata prestata l’assistenza fiscale.
2
2.2. I CAF ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica
all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2026, nei
modelli 730-4 e nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per
mille dell’IRPEF osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con
separato provvedimento.
2.3. I soggetti che prestano l’assistenza fiscale devono comunque essere in
grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni modello 730/2026 da essi
elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte
dell’Agenzia delle entrate. Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini
previsti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni.
3. Consegna delle buste contenenti le schede per la scelta della
destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modello 730-
1, da parte dei sostituti d’imposta
3.1. I sostituti d’imposta devono consegnare ad un ufficio postale o ad un
soggetto incaricato della trasmissione telematica le schede per le scelte della
destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modelli 730-1,
contenute nell’apposita busta di cui all’Allegato 2 del presente provvedimento (di
seguito, “Allegato 2”), debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura
dai contribuenti, ovvero in una normale busta di corrispondenza, debitamente
sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, avente le
caratteristiche indicate nel successivo punto 9.5.
3.2. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un soggetto
incaricato della trasmissione telematica, i sostituti d’imposta devono utilizzare la
bolla di consegna di cui all’Allegato 1, nella quale devono essere riportati i codici
fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell’otto, del
cinque e del due per mille dell’IRPEF.
3
3.3. I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al
sostituto d’imposta copia della bolla di consegna di cui all’Allegato 1, contenente
l’impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730, nei
modelli 730-4 e 730-1.
3.4. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un ufficio postale,
i sostituti d’imposta devono compilare la bolla di consegna di cui all’Allegato 1,
senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte della
destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, raggruppando le
buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato
progressivamente, deve essere apposta la dicitura “Modello 730-1” e devono
essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il
domicilio fiscale del sostituto d’imposta.
3.5. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall’articolo 12,
comma 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, sulla base del rapporto
convenzionale con l’Agenzia delle entrate, Poste Italiane S.p.A. e i soggetti
incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, trasmettono tempestivamente in via telematica
all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede ricevute dai contribuenti. I
soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998,
inviano i dati entro il 31 luglio 2026 per le schede ricevute fino al 15 luglio 2026
ed entro il 15 ottobre 2026 per le schede ricevute fino al termine di presentazione
del modello 730/2026.
3.6. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del
1998 e Poste Italiane S.p.A., al momento dell’apertura della busta contenente la
scheda con le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille
dell’IRPEF, verificano la corrispondenza tra i dati indicati su di essa (codice
fiscale, cognome e nome del contribuente) e quelli riportati sulla scheda in essa
contenuta.
4
4. Obblighi di riservatezza
4.1. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del
1998 e Poste Italiane S.p.A. osservano le disposizioni per la tutela della
riservatezza delle scelte preferenziali espresse nella scheda relativa alle scelte per
la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, secondo
quanto stabilito dall’articolo 11 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998 così come
richiamato ed integrato nell’Allegato 3 che forma parte integrante del presente
provvedimento.
4.2. Con particolare riferimento ai controlli previsti dal citato articolo 11,
l’Agenzia delle entrate effettua anche verifiche sulla rispondenza tra la preferenza
espressa attraverso la scheda di destinazione dell’otto, del cinque e del due per
mille e le informazioni trasmesse ai sensi del punto 3 del presente provvedimento.
4.3. In considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle scelte
effettuate nel modello 730-1, è fatto divieto assoluto ai soggetti incaricati di cui
all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 e a Poste Italiane S.p.A. di
comunicare e diffondere tali informazioni e di utilizzarle, singolarmente o con
modalità massive, per finalità diverse da quelle del servizio di trasmissione
telematica all’Agenzia delle entrate.
5. Esercizio delle scelte nel modello 730-1
5.1. L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille
dell’IRPEF è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’articolo 47 della legge 20
maggio 1985, n. 222, e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con
le confessioni religiose.
5.2. L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille
dell’IRPEF è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’articolo 3, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 111.
5.3. L’effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a
favore dei partiti politici è facoltativa e può essere effettuata ai sensi dell’articolo
5
12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 13.
L’elenco dei partiti politici per i quali è possibile effettuare la scelta per la
destinazione del due per mille è trasmesso all’Agenzia delle entrate dalla
“Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei
rendiconti dei partiti politici”.
6. Trattamento dei dati
6.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli
articoli 6, paragrafo 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio (di seguito “Regolamento”) e 2-ter del Codice in materia
di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
– è individuata nel d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, e nella
normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento.
6.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei
dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. Gli
intermediari assumono la qualifica di titolari del trattamento quando i dati entrano
nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. L’Agenzia delle entrate si
avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale sono affidate la
gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e
l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di
analisi correlate, per questo designato “Responsabile del trattamento dei dati” ai
sensi dell’articolo 28 del Regolamento. Le categorie di dati personali trattate
attraverso il modello di dichiarazione sono descritte nel medesimo e
nell’informativa sul trattamento dei dati personali ad esso allegata.
6.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo
5, par.1, lett. e), del Regolamento), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto
del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività
istituzionali.
6.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par.1,
6
lett. f), del Regolamento), che prevede che i dati siano trattati in maniera da
garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti,
è stato disposto che la trasmissione del modello 730 venga effettuata
esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.
7. Dichiarazione dei redditi precompilata
La dichiarazione dei redditi precompilata, di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è redatta utilizzando i modelli di cui al punto
1.1 del presente provvedimento.
8. Modalità di indicazione degli importi e caratteristiche tecniche per la
stampa dei modelli
8.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità
di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore
a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.
8.2. Per la stampa dei predetti modelli deve essere utilizzato il colore nero
e per i fondini il colore arancio (pantone 158U).
8.3. I modelli di cui al punto 1 devono presentare i seguenti requisiti:
a) stampa realizzata con i colori previsti nel punto 8.2 ovvero stampa
monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;
b) conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente
provvedimento anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e
l’intestazione dei dati richiesti.
8.4. Le dimensioni per il formato a pagina singola possono variare entro i
seguenti limiti:
a) larghezza, minima cm. 19,5 – massima cm. 21,5;
b) altezza, minima cm. 29,2 – massima cm. 31,5.
8.5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile possono
variare entro i seguenti limiti:
a) larghezza, minima cm 35 – massima cm 42;
b) altezza, minima cm 29,2 – massima cm 31,5.
7
8.6. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei punti precedenti
devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del
presente provvedimento.
8.7. I modelli di cui al punto 1 devono essere stampati su carta di peso 80
gr./mq. con opacità compresa tra 86 ed 88 per cento.
9. Autorizzazione alla stampa e reperibilità dei modelli.
9.1. È autorizzata la riproduzione dei modelli di cui al punto 1, nel rispetto
delle caratteristiche indicate nel punto 8, mediante l’utilizzo di stampanti che
garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.
9.2. Sul frontespizio dei modelli di cui ai punti precedenti devono essere
indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini
utilizzate per la riproduzione dei modelli stessi e gli estremi del presente
provvedimento.
9.3. I modelli di cui al punto 1 possono essere prelevati in formato
9.4. È altresì autorizzato l’utilizzo dei predetti modelli prelevati da altri siti
internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel
punto 8 e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli
estremi del presente provvedimento.
9.5. Per la consegna della scheda per le scelte della destinazione dell’otto,
del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modello 730-1, può essere utilizzata, in
alternativa alla busta di cui all’Allegato 2, anche una normale busta di
corrispondenza, sulla quale devono essere apposte le indicazioni: “Scelte della
destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF”, il cognome, il
nome e il codice fiscale del dichiarante. Nel caso in cui la dichiarazione sia
presentata in forma congiunta i due modelli 730-1 devono essere inseriti in due
distinte buste, sulle quali devono essere riportate le suddette indicazioni riferite,
rispettivamente, al dichiarante e al coniuge.
8
Motivazioni
Il presente provvedimento è emanato in base all’articolo 1, comma 1, del
d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, concernente le modalità e i
termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto.
Inoltre, è previsto che i modelli di dichiarazione semplificata agli effetti
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei contribuenti che si avvalgono
dell’assistenza fiscale sono approvati entro il mese di febbraio dell’anno in cui
devono essere utilizzati.
Con il presente provvedimento viene, pertanto, approvato il modello
730/2026 concernente la predetta dichiarazione semplificata dei soggetti che si
avvalgono dell’assistenza fiscale.
Con il presente provvedimento sono anche approvati il modello 730-1
concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille
dell’IRPEF, il modello 730-2 per il sostituto d’imposta ed il modello 730-2 per il
CAF e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell’avvenuta
consegna della dichiarazione da parte del contribuente, il modello 730-3,
concernente il prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata, i
modelli 730-4 e 730-4 integrativo relativi alla comunicazione del risultato
contabile al sostituto d’imposta.
Il presente provvedimento approva, altresì, la bolla da utilizzare per la
consegna dei modelli 730 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica
nonché per la consegna del modello 730-1 ad un ufficio postale o ad un soggetto
incaricato della trasmissione telematica.
Con il presente provvedimento vengono, inoltre, disciplinate la modalità di
indicazione degli importi e la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e
viene autorizzata la stampa, definendo le relative caratteristiche tecniche e
grafiche.
Gli importi devono essere espressi con arrotondamento all’unità di euro
(secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e
9
dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213), per eccesso se la frazione decimale
è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a
detto limite.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo
68, comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo
modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo
3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, coma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione
trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.
43 del 2025 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, concernente “Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi “;
Legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, recante
“Disposizioni sugli Enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del
clero cattolico in servizio nelle diocesi”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, avente ad oggetto “Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi”;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
10
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive modificazioni,
recante “Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni
fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi
adempimenti da parte dei datori di lavoro”;
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
recante “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi
locali”;
Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni,
recante “Disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale, a
norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, recante “Regolamento recante modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività
produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662” (articoli 1 e 3, comma 3);
Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
187 del 12 agosto 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità tecniche di
trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto
da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”;
Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni,
recante “Istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’articolo
48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo
1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191”;
Decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 1999, e successive modificazioni,
recante “Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di
11
assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai
professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241”;
Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante
“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni
per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 7 maggio 2007, n. 63,
e successive modificazioni, recante “Regolamento recante modifiche al D.M. 31
maggio 1999, n. 164, recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di
assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dei sostituti d’imposta e dai
professionisti, ai sensi dell’articolo 40 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241”;
Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, recante “Abolizione del finanziamento
pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e
disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro
favore”;
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e successive modificazioni,
recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”;
Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, recante”
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare”;
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, e successive modificazioni,
recante “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6
giugno 2016, n. 106”;
12
Decreto direttoriale 26 ottobre 2021, n. 561, recante “Individuazione della
data di avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS)”;
Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante “Misure urgenti per il
contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”;
Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante “Istituzione
dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega
conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”;
Legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024”;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2023, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2023, recante “Beneficio per la
riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali
regionali e comunali al personale delle forze di polizia e delle forze armate”;
Decreto interministeriale 1° agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2023, recante “Determinazione, liquidazione e
pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario
spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei
casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162”;
Decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, recante “Misure urgenti relative alle
agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77”;
Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini
normativi”;
13
Decreto legislativo del 30 dicembre 2023 n. 216, recante “Attuazione del
primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre
misure in tema di imposte sui redditi”;
Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante la “Razionalizzazione e
semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;
Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 2024, n. 67, recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni
fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure
urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative
all’amministrazione finanziaria”;
Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante “Revisione del regime
impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”;
Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di
termini normativi”;
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-
2027”;
Decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, recante “Disposizioni
integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di
imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica
allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie
amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in
materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi
indiretti”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio
2026, prot. n. 15707/2026, recante “Approvazione della Certificazione Unica “CU
2026”, relativa all’anno 2025, unitamente alle istruzioni per la compilazione,
nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le
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relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati
contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche
tecniche per la trasmissione telematica”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 27 febbraio 2026
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
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