Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2026”, con le relative istruzioni, che deve essere presentata nell’anno 2026 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Irap 2026”
Prot. n. 71997/2026
Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2026”, con le relative
istruzioni, che deve essere presentata nell’anno 2026 ai fini dell’imposta
regionale sulle attività produttive (Irap). Approvazione delle specifiche tecniche
per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione
“Irap 2026”
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Approvazione del modello di dichiarazione ai fini dell’imposta
regionale sulle attività produttive
1.1. È approvato il modello di dichiarazione “Irap 2026”, da presentare
nell’anno 2026 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, con le
relative istruzioni per la compilazione, allegate al presente provvedimento.
1.2. Il modello di dichiarazione “Irap 2026” è composto dal frontespizio e
dai quadri IP, IC, IE, IK, IR e IS.
1.3. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del
sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2. Modalità di indicazione degli importi
Nel modello di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di
euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a
50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
Agenzia delle entrate – Via Giorgione, 106 – 00147 Roma – tel. 0650543282 –
3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa
3.1. Il modello di dichiarazione “Irap 2026” è reso disponibile
dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere prelevato dal sito
3.2. Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti internet a
condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all’Allegato 2 e rechi
l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente
provvedimento.
3.3. Per la stampa dei quadri di cui al punto 1.2 devono essere rispettate le
caratteristiche tecniche contenute nell’Allegato 2 al presente provvedimento.
4. Trasmissione telematica dei dati relativi al modello di dichiarazione
“Irap 2026”
4.1. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli
intermediari abilitati, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, trasmettono, in via
telematica, i dati contenuti nel modello di dichiarazione “Irap 2026”, secondo le
specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
4.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione
telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, di
rilasciare al contribuente la dichiarazione su modello conforme per struttura e
sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.
4.3. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate
nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data
relativa comunicazione.
5. Modalità di invio delle dichiarazioni alle regioni e province autonome
5.1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del decreto del Ministro
dell’Economia e delle finanze 11 settembre 2008, l’invio delle dichiarazioni alle
regioni e alle province autonome, sia a quelle nelle quali il soggetto passivo ha il
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proprio domicilio fiscale, sia a quelle in cui viene ripartito il valore della
produzione netta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, avviene tramite l’Agenzia delle entrate che vi provvede in modo
contestuale alla corretta ricezione e secondo le modalità tecniche definite nel punto
5.2.
5.2. L’Agenzia trasmette le dichiarazioni Irap alle regioni e alle province
autonome utilizzando il sistema di collegamento tra Anagrafe tributaria ed Enti
locali denominato “Siatel v2.0 PuntoFisco”, secondo le modalità tecniche definite
nell’Allegato 1 al presente provvedimento.
6. Trattamento dei dati
6.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli
articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio (di seguito “Regolamento”) e 2-ter del Codice in materia
di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
– è individuata nel d.P.R. n. 322 del 1998 e nella normativa di riferimento indicata
in calce al presente provvedimento.
6.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei
dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. L’Agenzia
delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico e metodologico Sogei
S.p.A., al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe
tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità
fiscale nonché le attività di analisi correlate, designato per questo Responsabile del
trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento. Le categorie di dati
personali trattate attraverso il presente modello di dichiarazione sono descritte nel
medesimo e nell’informativa sul trattamento dei dati personali ad esso allegata.
6.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione
(articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento), l’Agenzia delle entrate
conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento
delle proprie attività istituzionali.
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6.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5,
paragrafo 1, lettera f), del Regolamento), che prevede che i dati siano trattati in
maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non
autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione del modello di
dichiarazione Irap venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte
nel presente provvedimento.
Motivazioni
Il presente provvedimento, emanato in base all’articolo 1, comma 1, del
decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 settembre 2008, approva il
modello di dichiarazione “Irap 2026”, con le relative istruzioni, da presentare
nell’anno 2026 ai fini dell’Irap.
Il presente provvedimento approva, inoltre, le specifiche tecniche da
utilizzare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti
nel modello di dichiarazione “Irap 2026”, da parte dei soggetti passivi ai fini Irap,
che provvedono direttamente all’invio nonché da parte degli altri utenti del
servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.
Con lo stesso provvedimento viene disciplinata la reperibilità del predetto
modello di dichiarazione e viene autorizzata la stampa definendo le relative
caratteristiche tecniche e grafiche.
Laddove si rendesse necessario aggiornare o correggere il modello, le
istruzioni e le specifiche tecniche, approvati con il presente provvedimento, le
conseguenti modifiche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet
dell’Agenzia delle entrate.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo
68, comma 1; articolo 71, comma 3);
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Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo
modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo
3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione
trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.
n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto”;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi”;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
recante “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi
locali”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta
regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
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Decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998,
recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei
contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di
esecuzione telematica dei pagamenti”;
Decreto del Ministero delle Finanze del 18 febbraio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1999, recante “Individuazione di altri
soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, da emanare ai
sensi dell’art. 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322”;
Decreto del Ministero delle Finanze del 12 luglio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2000, recante “Individuazione di altri
soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni”;
Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante
“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
Decreto del Ministero delle Finanze del 21 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001, recante “Individuazione di altri soggetti
incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni”;
Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001, recante “Ampliamento delle categorie
di soggetti da includere tra gli incaricati alla trasmissione telematica dei dati
contenuti nelle dichiarazioni. Art. 3, comma 3, lettera e), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1999, n. 542”;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,
avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE)
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
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personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE”;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 settembre 2008, e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre
2008, recante “Modalità e termini di presentazione della dichiarazione IRAP”
(articolo 1);
Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022”;
Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell’economia”;
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023”;
Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e
fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”;
Legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024”;
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, e successive modificazioni, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025”;
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Decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, recante “Disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39
e 40”;
Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e successive modificazioni,
recante “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”;
Legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modificazioni, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026”;
Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e successive modificazioni,
recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato
preventivo biennale”;
Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e successive modificazioni,
recante “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”;
Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di
termini normativi”;
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, e successive modificazioni, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027”;
Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2025, n. 118, recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di
attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia
di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”;
Decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, recante “Disposizioni
integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di
imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica
allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie
amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in
materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi
indiretti”;
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Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 27 febbraio 2026
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
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ALLEGATO 1
NOTA TECNICA
1. Modalità di trasmissione della dichiarazione Irap 2026
L’Agenzia trasmette le dichiarazioni Irap alle regioni e alle province
autonome in cui ha il domicilio fiscale il soggetto passivo, ovvero dove viene
ripartito il valore della produzione netta, utilizzando il sistema di collegamento tra
Anagrafe tributaria ed Enti locali denominato “Siatel v2.0 PuntoFisco”.
Il contenuto e le caratteristiche tecniche della fornitura dei dati relativi alla
dichiarazione Irap da trasmettere ai soggetti interessati sono riportati nelle relative
specifiche tecniche che verranno pubblicate, previa approvazione, sia sul portale
“Siatel v2.0 PuntoFisco” che sul sito dell’Agenzia delle entrate. Tali specifiche
saranno rese disponibili entro 60 giorni dalla data del provvedimento con il quale
l’Agenzia delle entrate approva le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati
contenuti nel modello di dichiarazione Irap.
2. Tempistica della trasmissione della dichiarazione Irap
La trasmissione di cui al punto precedente è effettuata con cadenza mensile
a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione
della dichiarazione Irap.
3. Sicurezza dei dati
3.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati in oggetto è garantita dal
sistema “Siatel v2.0 PuntoFisco”. Il trasferimento avverrà su canale protetto
rispondente ai requisiti di sicurezza.
3.2. L’accesso ai dati sarà consentito solo agli utenti delle regioni e delle
province autonome espressamente autorizzati con opportuna profilazione e verrà
monitorato con gli strumenti in possesso dell’Agenzia delle entrate.
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ALLEGATO 2
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO
1. Struttura e formato del modello
Il modello di cui al punto 1 dell’Allegato 1 deve essere predisposto su fogli
singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:
larghezza:
altezza:
cm 21,0;
cm 29,7.
È consentita la riproduzione del modello su fogli singoli, di formato A4,
mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque
garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.
Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello
approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza
dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.
Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente provvedimento
devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che
cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del
presente provvedimento.
2. Caratteristiche della carta del modello
La carta utilizzata per il modello deve essere di colore bianco con opacità
compresa tra 86 e 88 per cento ed avere un peso compreso tra 80 e 90 gr/mq.
3. Caratteristiche grafiche del modello
I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al fac-simile
annesso al presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di
un’area grafica che ha le seguenti dimensioni: altezza 65 sesti di pollice, larghezza
75 decimi di pollice. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai
bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, sinistro e destro).
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4. Colori
Per la stampa tipografica del modello e delle istruzioni deve essere
utilizzato il colore nero e per i fondini il colore pantone orange 021 U.
È consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero,
per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.
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