Provvedimento Agenzia Entrate del 27.02.2026 (72078/2026)

Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI PF 2026”, con le   relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno   2026, per il periodo d’imposta 2025, ai fini delle imposte sui redditi.   Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati   contenuti nel modello di dichiarazione “REDDITI PF 2026” e dei dati   riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille   dell’IRPEF  


Prot. n. 72078/2026

Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI PF 2026”, con le

relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno

2026, per il periodo d’imposta 2025, ai fini delle imposte sui redditi.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati

contenuti nel modello di dichiarazione “REDDITI PF 2026” e dei dati

riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille

dell’IRPEF

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone

1.

Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi PF 2026”

1.1. È approvato il modello “REDDITI PF 2026”, con le relative istruzioni,

allegato al presente provvedimento, da presentare da parte delle persone fisiche

nell’anno 2026, per il periodo d’imposta 2025.

1.2. Il modello di cui al punto 1.1 è costituito da:

a) – “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed

i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;

– “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture

contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il

monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte;

il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il

quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la

guida alla compilazione del modello “REDDITI PF 2026” per i soggetti non

residenti;

Agenzia delle entrate – Via Giorgione, 106 – 00147 Roma – tel. 0650543282 –

– “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture

contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR,

CP, ed infine, il quadro TR;

b) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini

dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono

approvati con apposito provvedimento. Con il medesimo provvedimento sono

indicati i criteri con cui rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma

1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive

modificazioni.

1.3. È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della

destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei

soggetti che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati

dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto

comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600.

1.4. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del

sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati delle

dichiarazioni e delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per

mille dell’IRPEF

2.1. Nel modello di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in

unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o

superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

2.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione

telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al

contribuente la dichiarazione su modello conforme per struttura e sequenza a

quello approvato con il presente provvedimento.

2

2.3. I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della

dichiarazione trasmettono la scheda di cui al punto 1.3 direttamente tramite i

servizi telematici dell’Agenzia delle entrate oppure consegnano la stessa scheda

ad un ufficio di Poste Italiane S.p.A. o ad uno dei soggetti incaricati di cui

all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni. In

caso di presentazione cartacea, per garantire la tutela della riservatezza e di

espressione delle scelte preferenziali, la scheda debitamente compilata deve essere

inserita in una normale busta di corrispondenza, sigillata e contrassegnata sui lembi

di chiusura dal contribuente, sulla quale deve essere apposta la dicitura “Scelte per

la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF”, nonché il

codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente. Il soggetto che riceve la

busta deve rilasciare al contribuente, anche se non richiesta, un’apposita ricevuta.

2.4. Il soggetto che riceve la busta contenente la scheda di cui al punto 1.3

verifica la corrispondenza dei dati anagrafici e del codice fiscale del soggetto che

presenta la busta con quelli indicati su di essa, pena l’irricevibilità della busta

stessa. La busta può essere presentata anche mediante un delegato; in tal caso alla

delega devono essere allegate una copia del documento di riconoscimento e una

copia del codice fiscale del delegante, anche per consentire la suddetta verifica di

corrispondenza da parte del soggetto che riceve la busta.

2.5. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall’articolo 12,

comma 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, Poste Italiane S.p.A.,

sulla base del rapporto convenzionale con l’Agenzia delle entrate, e i soggetti

incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 trasmettono

tempestivamente alla Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede di cui al

punto 1.3 ricevute dai contribuenti. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma

3, del d.P.R. n. 322 del 1998, inviano i dati entro i seguenti termini:

– entro il 31 luglio 2026, per le schede ricevute entro il 15 luglio 2026;

– entro il 2 novembre 2026, in quanto il 31 ottobre 2026 cade di sabato,

per le schede ricevute dal 16 luglio 2026 fino al termine di

presentazione telematica del modello “REDDITI PF 2026”.

3

2.6. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del

1998 e Poste Italiane S.p.A., al momento dell’apertura della busta contenente la

scheda con le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille

dell’IRPEF, verificano la corrispondenza tra i dati indicati su di essa (codice

fiscale, cognome e nome del contribuente) e quelli riportati sulla scheda in essa

contenuta.

2.7. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del

1998 e Poste Italiane S.p.A. trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate

i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per

mille dell’IRPEF osservando le specifiche tecniche approvate con separato

provvedimento.

2.8. I soggetti non esonerati dall’obbligo di presentazione della

dichiarazione presentano la scheda di cui al punto 1.3 unitamente al modello di

dichiarazione di cui la stessa costituisce parte integrante.

3. Obblighi di riservatezza

3.1. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del

1998 e Poste Italiane S.p.A. osservano le disposizioni per la tutela della

riservatezza delle scelte preferenziali espresse nella scheda relativa alle scelte per

la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, secondo

quanto stabilito dall’articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998 così come

richiamato ed integrato nell’Allegato 2 che forma parte integrante al presente

provvedimento.

3.2. Con particolare riferimento ai controlli previsti dal citato articolo 11,

l’Agenzia delle entrate effettua anche verifiche sulla rispondenza tra la preferenza

espressa attraverso la scheda di destinazione dell’otto, del cinque e del due per

mille e le informazioni trasmesse ai sensi del punto 2 del presente provvedimento.

3.3. In considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle scelte

effettuate, è fatto divieto assoluto ai soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma

3, del d.P.R. n. 322 del 1998 e a Poste Italiane S.p.A. di comunicare e diffondere

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tali informazioni e di utilizzarle, singolarmente o con modalità massive, per finalità

diverse da quelle del servizio di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate.

4.

Reperibilità del modello e della busta e autorizzazione alla stampa

4.1.

Il modello di dichiarazione “REDDITI PF 2026” è reso disponibile

gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere

utilizzato e stampato prelevandolo dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it., nel

rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel successivo

punto 4.3.

4.2.

Il medesimo modello può essere anche prelevato da altri siti internet

a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche indicate nel successivo punto 4.3

e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del

presente provvedimento.

4.3.

Per la stampa del predetto modello devono essere rispettate le

caratteristiche tecniche contenute:

– nell’Allegato 1 al presente provvedimento, per il modello di cui al punto

1.2, lettera a), e per la scheda di cui al punto 1.3;

– nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli

indicati nel punto 1.

4.4. Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali, la

dichiarazione va inserita in una busta avente le caratteristiche di cui all’Allegato B

al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34746 del 13 marzo

2008, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia. L’angolo posto in alto a sinistra

del frontespizio della dichiarazione deve corrispondere all’angolo in alto a sinistra

sulla facciata della busta in modo tale che attraverso la finestra della busta risultino

visibili il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del

contribuente. In caso contrario gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.

Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello “Redditi

PF 2026” devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture. Gli uffici

postali hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione

5

consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova

della presentazione della dichiarazione.

5. Trattamento dei dati

5.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli

articoli 6, paragrafo 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice

in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196 – è individuata nel d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni,

e nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento.

5.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei

dati in relazione al processo rappresentato nei precedenti punti. Gli intermediari

assumono la qualifica di titolari del trattamento quando i dati entrano nella loro

disponibilità e sotto il loro diretto controllo. L’Agenzia delle entrate si avvale,

inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A. alla quale è affidata la gestione del

sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento

degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate e le

attività per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. Sogei

S.p.A. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28

del Regolamento (UE) 2016/679. Le categorie di dati personali trattate attraverso

il modello di dichiarazione sono descritte nel medesimo e nell’informativa sul

trattamento dei dati personali ad esso allegata.

5.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo

5 par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva

i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle

proprie attività istituzionali.

5.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1,

lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in

maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non

autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione del modello “Redditi PF

6

2026” venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente

provvedimento.

6. Trasmissione telematica dei dati relativi al modello di dichiarazione

“Redditi PF 2026”

I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli

intermediari abilitati trasmettono in via telematica i dati contenuti nel modello di

dichiarazione “REDDITI PF 2026”, fascicoli 1, 2 e 3 da presentare nell’anno 2026

da parte delle persone fisiche, secondo le specifiche tecniche approvate con il

presente provvedimento.

7. Trasmissione telematica dei dati riguardanti le scelte per la

destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF

I dati riguardanti le scelte dell’otto, del cinque e del due per mille

dell’IRPEF, espresse nell’apposita scheda, approvata unitamente al modello

Redditi 2026-PF, da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della

dichiarazione, ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del d.P.R. n. 600

del 1973, sono trasmessi dagli utenti del servizio telematico secondo le specifiche

tecniche approvate con separato provvedimento.

8. Correzioni alle specifiche tecniche

Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate

nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data

relativa comunicazione.

Motivazioni

Il presente provvedimento emanato in base all’articolo 1, comma 1, del

d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, approva il modello di

dichiarazione “REDDITI PF 2026”, con le relative istruzioni, da presentare

nell’anno 2026 da parte delle persone fisiche.

7

È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della

destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità del

predetto modello, reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito

internet della Agenzia delle entrate, nonché viene autorizzata la stampa

definendone le relative caratteristiche tecniche.

Contestualmente sono definite le specifiche tecniche per la trasmissione in

via telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “REDDITI PF

2026”, da utilizzare da parte delle persone fisiche che provvedono direttamente

all’invio nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono

quali intermediari abilitati alla trasmissione.

Laddove si rendesse necessario apportare degli aggiornamenti al modello o

alle istruzioni delle correzioni alle specifiche tecniche approvate con il presente

provvedimento, le conseguenti modifiche verranno pubblicate nell’apposita

sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni

(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo

68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 5, comma

1; articolo 6);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul

sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.

43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

8

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

successive modificazioni, concernente “Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e

successive modificazioni, recante “Testo unico delle imposte sui redditi”;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,

recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di

dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di

modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive modificazioni,

recante “Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni

fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi

adempimenti da parte dei datori di lavoro”;

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante “Riordino della

disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma

dell’articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,

recante, tra l’altro, “l’istituzione di una addizionale regionale all’IRPEF”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive

modificazioni, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative

alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e

all’imposta sul valore aggiunto”;

Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, e successive modificazioni,

concernente “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e

dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di

esecuzione telematica dei pagamenti”;

Decreto del Ministro delle finanze del 18 febbraio 1999, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1999, recante “Individuazione di altri

9

soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, da emanare ai

sensi dell’art. 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica

22 luglio 1998, n. 322”;

Decreto del Ministro delle finanze del 12 luglio 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2000, recante “Individuazione di altri

soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni”;

Decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro

del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001;

Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001, recante “Ampliamento delle categorie di soggetti

da includere tra gli incaricati alla trasmissione telematica dei dati contenuti nelle

dichiarazioni. Art. 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente

della Repubblica 22 ottobre 1999, n. 542”;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,

recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni

per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13 recante “Abolizione del finanziamento pubblico

diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina

della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore”;

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e successive modificazioni,

concernente “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”;

10

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 aprile 2016, “relativo alla” protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante “riordino e riforma

delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici,

nonché di lavoro sportivo”;

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 luglio 2021, n.108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa

e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure”;

Decreto direttoriale 26 ottobre 2021, n. 561, recante “Individuazione della

data di avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS)”;

Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante “Istituzione

dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega

conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”;

Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 aprile 2022, n. 34, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi

dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili

e per il rilancio delle politiche industriali”;

Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche

energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti,

nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 agosto 2022, n. 122, recante” Misure urgenti in materia di semplificazioni

fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori

disposizioni finanziarie e sociali”;

Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante “Ulteriori misure urgenti in materia

11

di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per

la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2023, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2023,recante”Beneficio per la

riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali

regionali e comunali al personale delle forze di polizia e delle forze armate”;

Decreto legislativo del 27 dicembre 2023 n. 209, recante “Attuazione della

riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”;

Decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito senza modifiche dalla

legge 22 febbraio 2024, n. 17, recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni

fiscali” di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”;

Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 febbraio 2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini

normativi”;

Decreto legislativo del 30 dicembre 2023 n. 216, recante “Attuazione del

primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre

misure in tema di imposte sui redditi”;

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante ”Razionalizzazione e

semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;

Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante” Disposizioni in

materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”;

Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante” Disposizioni per la promozione e lo

sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo”;

Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni, dalla

legge 23 maggio 2024, n. 67, recante” Misure urgenti in materia di agevolazioni

fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure

urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative

all’amministrazione finanziaria”;

12

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2024,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, recante” Beneficio

della riduzione delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali

regionali e comunali al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ai

sensi dell’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Anno 2024”;

Decreto legislativo 5 agosto 2024, n.108, recante” Disposizioni integrative

e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione

e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”;

Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla

legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe

di termini normativi ed interventi di carattere economico”;

Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 recante “Revisione del regime

impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”;

Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla

legge 21 febbraio 2025, n. 15 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini

normativi”;

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato

per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;

Decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, recante “Disposizioni

integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di

imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica

allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie

amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in

materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi

indiretti”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 15707 del

15 gennaio 2026, recante “Approvazione della Certificazione Unica “CU 2026”,

relativa all’anno 2025, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del

frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative

13

istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti

nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per

la trasmissione telematica”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 27 febbraio 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente

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