Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi ENC 2026”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi ENC 2026”
Prot. n. 72156/2026
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi ENC 2026”, con le relative
istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i
soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2026 ai fini
delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la
trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi
ENC 2026”
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Approvazione del modello di dichiarazione degli enti non commerciali
ed equiparati
1.1. È approvato il modello “Redditi ENC 2026”, da presentare nell’anno
2026 da parte degli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei
soggetti non residenti ed equiparati, con le relative istruzioni per la compilazione,
allegati al presente provvedimento.
1.2. Il modello “Redditi ENC 2026” è composto da:
1.2.1. il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento
dei dati personali, e i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RL, RM, RN,
PN, RQ, RU, RT, RK, RO, RS, RW, RZ, FC, RX, AC, CE, TR, OP, DI e CP;
1.2.2. i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati
Agenzia delle entrate – Via Giorgione, 106 – 00147 Roma – tel. 0650543282 –
con apposito provvedimento. Con il medesimo provvedimento sono indicati i
criteri con cui rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
1.3. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del
sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2. Modalità di indicazione degli importi
Nel modello di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di
euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore
a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite. Per gli
importi da indicare nel quadro RZ, “Dichiarazione dei sostituti d’imposta
relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi”, si rendono, invece,
applicabili le regole previste per la compilazione della dichiarazione dei sostituti
d’imposta, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa
3.1. Il modello di dichiarazione “Redditi ENC 2026” è reso disponibile
dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere prelevato dal sito
3.2. Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti internet a
condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all’Allegato 1 e rechi
l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente
provvedimento.
3.3. Per la stampa dei quadri di cui al punto 1.2.1. devono essere rispettate
le caratteristiche tecniche contenute nell’Allegato 1 al presente provvedimento.
3.4. Per la consegna del modello di dichiarazione agli uffici postali deve
essere utilizzata la busta di cui all’Allegato B al provvedimento del 13 marzo 2008
di approvazione della busta per la presentazione della dichiarazione tramite gli
uffici postali, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Ai fini della
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stampa della busta devono essere osservate le caratteristiche tecniche contenute
nell’Allegato A al predetto provvedimento di approvazione.
4. Trasmissione telematica dei dati relativi al modello di dichiarazione
“Redditi ENC 2026”
4.1. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli
intermediari abilitati, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
trasmettono, in via telematica, i dati contenuti nel modello di dichiarazione
“Redditi ENC 2026”, secondo le specifiche tecniche allegate al presente
provvedimento.
4.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, di
rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modello conforme per
struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.
4.3. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate
nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data
relativa comunicazione.
5. Trattamento dei dati
5.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli
articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nel
d.P.R. n. 322 del 1998 e nella normativa di riferimento indicata in calce al presente
provvedimento.
5.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei
dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. L’Agenzia
delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico e metodologico Sogei
S.p.A., al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe
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tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità
fiscale nonché le attività di analisi correlate, designato per questo Responsabile del
trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio. Le categorie di dati personali trattate
attraverso il presente modello di dichiarazione sono descritte nel medesimo e
nell’informativa sul trattamento dei dati personali ad esso allegata.
5.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo
5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per
il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
5.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5,
paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire
un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato
disposto che la trasmissione del modello Redditi ENC venga effettuata
esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.
Motivazioni
Il presente provvedimento, emanato in base all’articolo 1 del d.P.R. n. 322
del 1998, approva il modello di dichiarazione “Redditi ENC 2026”, con le relative
istruzioni, da presentare nell’anno 2026 da parte degli enti non commerciali
residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti ed equiparati.
Il presente provvedimento approva, inoltre, le specifiche tecniche da
utilizzare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti
nel modello di dichiarazione “Redditi ENC 2026”, da parte degli enti non
commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti ed
equiparati, che provvedono direttamente all’invio nonché da parte degli altri utenti
del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla
trasmissione.
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Con lo stesso provvedimento viene disciplinata la reperibilità del predetto
modello di dichiarazione e viene autorizzata la stampa definendo le relative
caratteristiche tecniche e grafiche.
Laddove si rendesse necessario aggiornare o correggere il modello, le
istruzioni e le specifiche tecniche, approvati con il presente provvedimento, le
conseguenti modifiche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet
dell’Agenzia delle entrate.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1;
articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo
modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo
3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione
trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.
n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi”;
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Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante
“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, recante “Regolamento recante modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività
produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, e successive modificazioni, recante
“Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti
di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione
telematica dei pagamenti”;
Decreto del Ministero delle Finanze del 18 febbraio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1999, recante “Individuazione di altri
soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, da emanare ai
sensi dell’art. 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322”;
Decreto del Ministero delle Finanze del 12 luglio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2000, recante “Individuazione di altri
soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni”;
Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante
“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
Decreto del Ministero delle Finanze del 21 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001, recante “Individuazione di altri soggetti
incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni”;
Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001, recante “Ampliamento delle categorie
di soggetti da includere tra gli incaricati alla trasmissione telematica dei dati
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contenuti nelle dichiarazioni. Art. 3, comma 3, lettera e), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1999, n. 542”;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni
per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022”;
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti
per il sostegno e il rilancio dell’economia”;
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023”;
Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti
connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute
e i servizi territoriali”;
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Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, recante “Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili”;
Legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024”;
Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2022, n. 122, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti
in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria
dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;
Legge 15 luglio 2022, n. 99, e successive modificazioni, recante “Istituzione
del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”;
Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, e successive modificazioni, recante “Misure
urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”;
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, e successive modificazioni, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025”;
Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 ottobre 2023, n. 136, e successive modificazioni, recante “Disposizioni
urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e
investimenti strategici”;
Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2023, n. 191, e successive modificazioni, recante “Misure
urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del
lavoro e per esigenze indifferibili”;
Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e successive modificazioni,
recante “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”;
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Legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modificazioni, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026”;
Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, e successive modificazioni, recante
“Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti
tributari”;
Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e successive modificazioni,
recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato
preventivo biennale”;
Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante “Revisione del regime
impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”;
Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di
termini normativi”;
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, e successive modificazioni, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027”;
Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, recante “Disposizioni integrative
e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale,
giustizia tributaria e sanzioni tributarie”;
Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito dalla legge 30 luglio 2025,
n. 108, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale”;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze dell’8 agosto 2025,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2025, recante “Riduzione
dell’aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti”;
Decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, recante “Disposizioni in
materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto”;
Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.
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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 27 febbraio 2026
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
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ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
STRUTTURA E FORMATO DEI MODELLI
I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono essere
predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti
dimensioni:
larghezza:
altezza:
cm 21,0;
cm 29,7.
È consentita la riproduzione dei modelli su fogli singoli, di formato A4,
mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque
garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.
I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli
approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza
dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.
La stampa del prospetto per la comunicazione dei dati relativi
all’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale di cui al punto 1.2.2.
del presente provvedimento deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli,
lasciando in bianco il relativo retro.
I dati devono essere stampati nel prospetto utilizzando il tipo di carattere
“courier”, o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per
pollice e verticale di 6 righe per pollice.
CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI MODELLI
La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l’86 e l’88 per
cento e deve avere il peso di 80 gr./mq.
CARATTERISTICHE GRAFICHE DEI MODELLI
I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai facsimili annessi
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al presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di una area
grafica che ha le seguenti dimensioni:
altezza:
65 sesti di pollice;
larghezza:
75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del
foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).
Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al punto 1
devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che
cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del
presente provvedimento.
COLORI
Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato
il colore nero e per i fondini il colore pantone 562U e 311U per i modelli di cui al
punto 1.2..
È consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero,
per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.
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