Provvedimento Agenzia Entrate del 27.02.2026 (72221/2026)

Approvazione del Modello 770/2026, relativo all’anno 2025, unitamente alle   istruzioni per la compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione   telematica dei dati  


Prot. n. 72221/2026

Approvazione del Modello 770/2026, relativo all’anno 2025, unitamente alle

istruzioni per la compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione

telematica dei dati

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone

1. Approvazione del modello 770/2026

1.1. È approvato il modello 770/2026 per l’anno d’imposta 2025, con le

relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi

alle ritenute operate nell’anno 2025 e i relativi versamenti, nonché le ritenute

operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni

di natura finanziaria e i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.

1.2. Il modello 770/2026 è altresì utilizzato per l’indicazione delle

compensazioni effettuate, nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati

e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento

presso terzi.

1.3. Il modello di cui al punto 1.1 è composto dal frontespizio e dai quadri

SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.

Agenzia delle entrate – Via Giorgione, 106 – 00147 Roma – tel. 0650543282 –

1.4. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del

sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Modalità di indicazione degli importi e di presentazione telematica delle

dichiarazioni

2.1. Nel modello di cui al punto 1.1 gli importi da indicare devono essere

espressi in unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

2.2. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti

d’imposta, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in

operazioni fiscalmente rilevanti e i soggetti incaricati della trasmissione telematica

di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica

22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, devono trasmettere in via

telematica i dati delle dichiarazioni redatte su modelli conformi a quelli di cui al

punto 1.1 secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo

provvedimento.

2.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione

telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, di

rilasciare al sostituto d’imposta la dichiarazione redatta su modelli conformi, per

struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento.

3. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica

dei dati

3.1. I soggetti tenuti alla trasmissione all’Agenzia delle entrate delle

certificazioni di cui al comma 6-ter dell’articolo 4 del d.P.R. n. 322 del 1998, e i

soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis

e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, devono inviare in via telematica i dati delle

certificazioni uniche redatte su modelli conformi a quelli di cui al punto 1.1,

secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato B. Eventuali aggiornamenti

e correzioni delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del

sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

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4. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

4.1. Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente in

formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dal sito internet

www.agenziaentrate.gov.it., nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche

tecniche contenute nell’allegato A al presente provvedimento.

4.2. È altresì autorizzato l’utilizzo del predetto modello prelevato da altri

siti internet a condizione che lo stesso rispetti le caratteristiche tecniche previste

dall’allegato A e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli

estremi del presente provvedimento.

4.3. È consentita la stampa monocromatica del modello di cui al punto 1.1

realizzata con il colore nero mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di

stampanti e che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello

stesso nel tempo.

5. Trattamento dei dati.

5.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli

articoli 6, paragrafo 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice

in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196 – è individuata nel d.P.R. n. 322 del 1998 e nella normativa di

riferimento indicata in calce al presente provvedimento.

5.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei

dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. L’Agenzia

delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico e metodologico Sogei

S.p.A., al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe

tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità

fiscale nonché le attività di analisi correlate, designato per questo Responsabile del

trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

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Le categorie di dati personali trattate attraverso il presente modello di

dichiarazione sono descritte nel medesimo e nell’informativa sul trattamento dei

dati personali ad esso allegata.

5.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo

5, par.1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate

conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento

delle proprie attività istituzionali.

5.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par.1,

lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in

maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non

autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione del modello 770 venga

effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente

provvedimento.

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in base all’articolo 1, comma 1, del

d.P.R. n. 322 del 1998, il quale prevede, tra l’altro, che la dichiarazione dei sostituti

d’imposta, di cui all’articolo 4 del medesimo d.P.R. n. 322 del 1998, debba essere

redatta su modelli conformi a quelli approvati nell’anno in cui devono essere

utilizzati. L’articolo 4, comma 1, del d.P.R. n. 322 del 1998 stabilisce, in

particolare, l’obbligo di presentazione della predetta dichiarazione per i soggetti

tenuti ad operare ritenute alla fonte, ai sensi delle disposizioni del titolo III del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui compensi

corrisposti sotto qualsiasi forma, nonché per gli intermediari e gli altri soggetti che

intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati

ai sensi di specifiche disposizioni normative. Inoltre, i sostituti d’imposta che

hanno operato ritenute in base a disposizioni diverse da quelle sopra menzionate,

gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente

rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni

normative – quali, tra le altre, i decreti legislativi 1° aprile 1996, n. 239, e 21

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novembre 1997, n. 461 – devono presentare in via telematica la dichiarazione dei

sostituti d’imposta relativa all’anno solare precedente entro il 31 ottobre di ciascun

anno.

Il presente provvedimento si rende necessario al fine di adeguare la

dichiarazione dei sostituti d’imposta alla normativa vigente, nonché disciplinare le

modalità di indicazione degli importi, la presentazione telematica, le caratteristiche

grafiche, la reperibilità e l’autorizzazione alla stampa dei modelli.

Contestualmente, sono definite le specifiche tecniche per la trasmissione in

via telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione 770/2026.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni

(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo

68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo

3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul

sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.

43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi”;

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Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e

successive modificazioni, concernente “Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui

redditi”;

Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni

recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’art 3,

comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,

recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di

dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di

modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive modificazioni,

recante “Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni

fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi

adempimenti da parte dei datori di lavoro”;

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni,

recante “Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi

diversi, a norma dell’articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n.

662”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive

modificazioni, recante “Regolamento recante modalità per la presentazione delle

dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività

produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

187 del 12 agosto 1998, concernente “modalità tecniche di trasmissione telematica

delle dichiarazioni e dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto da

sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”, come

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modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 26 maggio 2017,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell’11 luglio 2017, recante

“Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei

dividendi e delle plusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e

68, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché della percentuale

di cui all’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003,

n. 344“;

Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla

legge19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni, recante “Disposizioni

urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”;

Decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla

legge 2 aprile 2020, n. 21, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti per

la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”;

Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 luglio 2021, n. 106, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti

connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la

salute e i servizi territoriali”;

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modificazioni, recante

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio

pluriennale per il triennio 2024-2026”;

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, e successive modificazioni, recante

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio

pluriennale per il triennio 2025-2027”.

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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 27 febbraio 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente

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ALLEGATO A

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO

STRUTTURA E FORMATO DEL MODELLO

Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, fronte/retro, di formato

A4:

larghezza: cm. 21,0;

altezza: cm. 29,7.

È consentita la riproduzione e l’eventuale compilazione meccanografica del

modello su fogli singoli, di formato A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di

altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del

modello nel tempo.

È altresì consentita la predisposizione del modello su moduli

meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi

occupati dalle bande laterali di trascinamento.

Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello

approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza

dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.

Sul bordo laterale sinistro della prima pagina del modello devono essere

indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la

predisposizione delle immagini grafiche e gli estremi del presente provvedimento.

CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEL MODELLO

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra 86 e 88 per

cento ed avere un peso compreso tra 80 e 90 gr./mq.

CARATTERISTICHE GRAFICHE DEL MODELLO

I contenuti grafici del modello devono risultare conformi ai fac-simili

annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di

un’area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice

larghezza: 75 decimi di pollice.

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Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del

foglio (superiore, inferiore, sinistro e destro).

Colori

Per la stampa tipografica del modello e delle istruzioni deve essere

utilizzato il colore nero e per i fondini il colore verde (pantone 347 U).

È altresì consentita, per la riproduzione del modello mediante l’utilizzo di

stampanti laser o di altri tipi di stampanti, la stampa monocromatica realizzata

utilizzando il colore nero.

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