Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi SP 2026”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi SP 2026”
Prot. n. 72272/2026
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi SP 2026”, con le relative
istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice
ed equiparate devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui
redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica
dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi SP 2026”
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Approvazione del modello di dichiarazione delle società di persone ed
equiparate
1.1. È approvato il modello “Redditi SP 2026”, da presentare nell’anno
2026 da parte delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate, con le relative istruzioni per la compilazione, allegati al
presente provvedimento.
1.2. Il modello “Redditi SP 2026” è composto da:
1.2.1. il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al
trattamento dei dati personali, e i quadri RF, RG, RE, RA, RB, RH, RL, RD,
RJ, RT, RM, RQ, RV, RP, RN, RO, RS, RW, AC, FC, TR, OP, DI, RU, CP e
RX;
1.2.2. i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono
approvati con apposito provvedimento. Con il medesimo provvedimento sono
Agenzia delle entrate – Via Giorgione, 106 – 00147 Roma – tel. 0650543282 –
indicati i criteri con cui rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
1.3. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del
sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2. Modalità di indicazione degli importi
Nel modello di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità
di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o
superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa
3.1. Il modello di dichiarazione “Redditi SP 2026” è reso disponibile
dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere prelevato dal sito
3.2. Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti internet
a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all’Allegato 1 e rechi
l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente
provvedimento.
3.3. Per la stampa dei quadri di cui al punto 1.2.1. devono essere
rispettate le caratteristiche tecniche contenute nell’Allegato 1 al presente
provvedimento.
4. Trasmissione telematica dei dati relativi al modello di dichiarazione
“Redditi SP 2026”
4.1. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e
gli intermediari abilitati, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
trasmettono, in via telematica, i dati contenuti nel modello di dichiarazione
“Redditi SP 2026”, secondo le specifiche tecniche allegate al presente
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provvedimento.
4.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, di
rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modello conforme per
struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.
4.3. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate
nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data
relativa comunicazione.
5. Trattamento dei dati
5.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli
articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio (di seguito “Regolamento”) e 2-ter del Codice in materia
di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 – è individuata nel d.P.R. n. 322 del 1998 e nella normativa di riferimento
indicata in calce al presente provvedimento.
5.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei
dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti.
L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico e metodologico
Sogei S.p.A., al quale sono affidate la gestione del sistema informativo
dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di
affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, designato per questo
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.
Le categorie di dati personali trattate attraverso il presente modello di
dichiarazione sono descritte nel medesimo e nell’informativa sul trattamento dei
dati personali ad esso allegata.
5.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione
(articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento, l’Agenzia delle entrate
conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento
delle proprie attività istituzionali.
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5.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5,
paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, che prevede che i dati siano trattati in
maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non
autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione del modello Redditi SP
venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente
provvedimento.
Motivazioni
Il presente provvedimento, emanato in base all’articolo 1 del d.P.R. n. 322
del 1998, approva il modello di dichiarazione “Redditi SP 2026”, con le relative
istruzioni, da presentare nell’anno 2026 da parte delle società semplici, in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.
Il presente provvedimento approva, inoltre, le specifiche tecniche da
utilizzare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati
contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi SP 2026”, da parte delle società
semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che
provvedono direttamente all’invio nonché da parte degli altri utenti del servizio
telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.
Con lo stesso provvedimento viene disciplinata la reperibilità del predetto
modello di dichiarazione e viene autorizzata la stampa definendo le relative
caratteristiche tecniche e grafiche.
Laddove si rendesse necessario aggiornare o correggere il modello, le
istruzioni e le specifiche tecniche, approvati con il presente provvedimento, le
conseguenti modifiche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet
dell’Agenzia delle entrate.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo
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68, comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da
ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo
2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato
sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione
trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.
43 del 2025 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi”;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per
la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta
regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, e successive modificazioni, recante
“Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti
di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione
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telematica dei pagamenti”;
Decreto del Ministero delle Finanze del 18 febbraio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1999, recante “Individuazione di altri
soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, da emanare ai
sensi dell’art. 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322”;
Decreto del Ministero delle Finanze del 12 luglio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2000, recante “Individuazione di altri
soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni”;
Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante
“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
Decreto del Ministero delle Finanze del 21 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001, recante “Individuazione di altri
soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni”;
Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001, recante “Ampliamento delle categorie
di soggetti da includere tra gli incaricati alla trasmissione telematica dei dati
contenuti nelle dichiarazioni. Art. 3, comma 3, lettera e), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1999, n. 542”;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,
avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE)
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE”;
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
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abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022”;
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia”;
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023”;
Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;
Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e
fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”;
Legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024”;
Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2022, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di
semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato
e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;
Legge 15 luglio 2022, n. 99, e successive modificazioni, recante
“Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”;
Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore
energetico e di finanza pubblica”;
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, e successive modificazioni, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025”;
Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2023, n. 191, recante “Misure urgenti in materia economica e
fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili”;
Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e successive modificazioni,
recante “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”;
Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, e successive modificazioni,
recante “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle
persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”;
Legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modificazioni, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026”;
Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, e successive modificazioni,
recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di
adempimenti tributari”;
Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e successive modificazioni,
recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato
preventivo biennale”;
Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e successive modificazioni,
recante “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”;
Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di
termini normativi”;
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, e successive modificazioni, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio
8
pluriennale per il triennio 2025-2027”;
Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, recante “Disposizioni
integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato
preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie”;
Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2025, n. 108, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale”;
Decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, recante “Disposizioni
integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di
imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di
modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni
tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia
tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di
altri tributi indiretti”;
Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-
2028”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
Roma, 27 febbraio 2026
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
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ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
1. Struttura e formato dei modelli
I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono essere
predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti
dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.
È consentita la riproduzione dei modelli su fogli singoli, di formato A4,
mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque
garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.
I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli
approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza
dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.
La stampa del prospetto per la comunicazione dei dati relativi
all’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale di cui al punto
1.2.2. del presente provvedimento deve essere effettuata su una sola facciata dei
fogli, lasciando in bianco il relativo retro.
I dati devono essere stampati nel prospetto utilizzando il tipo di carattere
“courier”, o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per
pollice e verticale di 6 righe per pollice.
2. Caratteristiche della carta dei modelli
La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l’86 e l’88
per cento e deve avere il peso di 80 gr./mq.
3.
Caratteristiche grafiche dei modelli
I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simile
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annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di una
area grafica che ha le seguenti dimensioni:
altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del
foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).
Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al punto 1
devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che
cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del
presente provvedimento.
4.
Colori
Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere
utilizzato il colore nero e per i fondini il colore pantone 562U e 311U per i
modelli di cui al punto 1.2..
È consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore
nero, per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.
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