Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2026, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati
Prot. n. 72296/2026
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2026, nelle comunicazioni di cui ai
modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte
della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per
l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti
abilitati
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2026 da parte
dei CAF e dei professionisti abilitati
1.1. I CAF ed i professionisti abilitati trasmettono in via telematica i dati
contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2026 e nella scheda relativa alla scelta
dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, secondo le specifiche tecniche
contenute nell’Allegato A del presente provvedimento.
1.2. I CAF ed i professionisti abilitati trasmettono i dati relativi ai modelli
730-4 e 730-4 integrativo unitamente a quelli della dichiarazione, secondo le
specifiche tecniche di cui all’Allegato A del presente provvedimento. I dati relativi
al suddetto modello 730-4 saranno resi disponibili dall’Agenzia delle entrate ai
Agenzia delle entrate – Via Giorgione, 106 – 00147 Roma – tel. 0650543282 –
sostituti d’imposta, in conformità alle indicazioni fornite nelle specifiche tecniche
di cui all’Allegato A.
1.3. I CAF ed i professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, la
scheda per la scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF,
trasmettono in via telematica i relativi dati secondo le specifiche tecniche di cui
all’Allegato B del presente provvedimento.
2. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2026 da parte
dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale
2.1. I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale con riferimento
all’anno d’imposta 2025 trasmettono in via telematica, direttamente o tramite un
intermediario abilitato, i dati relativi ai modelli 730-4 unitamente a quelli della
dichiarazione, osservando le specifiche tecniche di cui all’Allegato A del presente
provvedimento.
2.2. I sostituti d’imposta, anche in caso di assistenza fiscale prestata in
forma diretta, effettuano le operazioni di conguaglio sulla base dei modelli 730-4
resi disponibili dall’Agenzia delle entrate al sostituto d’imposta stesso.
3. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2026 da parte
degli intermediari abilitati
3.1. Gli intermediari abilitati trasmettono in via telematica i dati contenuti
nei modelli di dichiarazione 730 e 730-4 consegnati dai sostituti d’imposta che
hanno prestato assistenza fiscale, secondo le specifiche tecniche contenute
nell’Allegato A del presente provvedimento.
3.2. Gli intermediari abilitati trasmettono in via telematica i dati contenuti
nelle schede relative alla scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF,
ricevute dai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei
redditi, secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato B del presente
provvedimento.
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3.3. Le modalità di invio dei dati contenuti nelle schede relative alla scelta
dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modello 730-1, ricevute dai
sostituti d’imposta saranno disciplinate mediante separato provvedimento ai sensi
dell’articolo 37, comma 2-bis, lettera c-bis), del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
4. Trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli 730-4 ai sostituti
d’imposta da parte dell’Agenzia delle entrate in caso di presentazione diretta
della dichiarazione 730 precompilata
4.1. L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4-bis, del
decreto 31 maggio 1999, n. 164, rende disponibili i risultati contabili della
dichiarazione 730 precompilata ai sostituti d’imposta che hanno comunicato la
sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati stessi.
4.2. Qualora non sia possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato
contabile della dichiarazione 730 precompilata, l’Agenzia delle entrate provvede
a darne comunicazione al contribuente mediante un avviso nell’area riservata del
sito internet dell’Agenzia delle entrate nonché mediante la trasmissione di un
messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail fornito dal contribuente, al fine
di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730
precompilata.
4.3. Qualora, invece, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile
della dichiarazione 730 precompilata non sia tenuto all’effettuazione delle
operazioni di conguaglio, il sostituto stesso comunica in via telematica
all’Agenzia delle entrate, tramite un’apposita funzionalità disponibile sul sito dei
servizi telematici dell’Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è
tenuto ad effettuare il conguaglio. Di conseguenza l’Agenzia delle entrate
provvede a darne comunicazione al contribuente con le modalità di cui al punto
4.2.
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5. Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza
fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati
Per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da
parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati devono essere
seguite le istruzioni contenute nell’Allegato C al presente provvedimento.
6. Conservazione in formato elettronico delle annotazioni riportate sul
modello 730-3/2026 cartaceo consegnato al contribuente
I sostituti d’imposta, i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza
fiscale con riferimento all’anno d’imposta 2025 possono conservare in formato
elettronico le annotazioni riportate sul modello 730-3/2026 cartaceo, consegnato
al contribuente che si è avvalso dell’assistenza fiscale, osservando le specifiche
tecniche di cui all’Allegato A del presente provvedimento.
7. Correzioni e integrazioni alle specifiche tecniche
Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate
nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data
relativa comunicazione.
Motivazioni
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stati
approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F.
e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative
istruzioni, nonché la bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1, concernenti la
dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, da presentare nell’anno 2026 da parte dei soggetti che si avvalgono
dell’assistenza fiscale.
Tale provvedimento prevede, tra l’altro, che i CAF, i professionisti abilitati
ed i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2026 devono
trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle
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dichiarazioni modello 730/2026 da loro elaborati, osservando le specifiche
tecniche approvate con successivo provvedimento.
I CAF ed i professionisti abilitati trasmettono direttamente in via telematica
i dati contenuti nella scheda relativa alla scelta dell’otto, del cinque e del due per
mille dell’IRPEF. I sostituti d’imposta consegnano invece le buste contenenti le
schede per la scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF ad un
ufficio postale o ad un intermediario abilitato, per le cui modalità di consegna si fa
rinvio a quanto disposto dal citato provvedimento di approvazione del modello
730/2026.
Pertanto, al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, con il presente
provvedimento sono definiti:
– nell’Allegato A, le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in
via telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei modelli di
dichiarazione 730/2026, da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF, dei
professionisti abilitati e degli intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico,
nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-
4/2026 e 730-4/2026 integrativo, da osservare da parte dei CAF, dei professionisti
abilitati e dei sostituti d’imposta;
– nell’Allegato B, le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi
alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF da parte dei CAF e
dei professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, la scheda dai sostituti
d’imposta;
– nell’Allegato C, le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti
d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati degli adempimenti previsti per
l’assistenza fiscale prestata.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo
5
68, comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo
modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo
3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, coma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione
trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.
43 del 2025 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi “;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
concernente “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, concernente “Regolamento recante modalità per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle
attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
187 del 12 agosto 1998, concernente “Modalità tecniche di trasmissione
telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre
a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”, come modificato
dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
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Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive
modificazioni, recante “Norme per l’assistenza fiscale resa dai centri di assistenza
fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai
professionisti”;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni
per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di “Approvazione
dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il
professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni,
nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la
dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, da presentare nell’anno 2026 da parte dei soggetti che si avvalgono
dell’assistenza fiscale”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 27 febbraio 2026
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
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