Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, di cui al decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 3 settembre 2025
Prot. n. 86234/2026
Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai
contributi per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, di
cui al decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle finanze, del 3 settembre 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si intende:
a) per “Contributo elettrodomestici”: il contributo gestito dal Ministero
delle Imprese e del made in Italy di cui all’articolo 1, commi da 107 a 111
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come novellato dal decreto-legge
28 febbraio 2025, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2025, n. 60;
b) per “Utente finale”: il consumatore quale “persona fisica che agisce per
scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta”, come definito dall’articolo 1, lettera
l), del decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 3 settembre 2025 (di
seguito, “decreto”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26
settembre 2025;
c) per “Voucher”: il codice univoco alfanumerico generato dalla Piattaforma
informatica, che attesta il soddisfacimento, da parte dell’utente finale, dei
requisiti per la concessione del contributo e lo abilita all’utilizzo dello
stesso;
d) per “Piattaforma informatica”: la piattaforma informatica per la gestione
del contributo elettrodomestici, gestita da PagoPA S.p.A.;
e) per “Elenco informatico degli elettrodomestici”: l’elenco informatico
degli elettrodomestici elaborato attraverso la Piattaforma informatica dai
Produttori, di cui all’articolo 3 del decreto.
2. Dati relativi ai Voucher utilizzati dall’utente finale per l’acquisto di
elettrodomestici
2.1. Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, ai sensi dell’articolo 2,
comma 5, del decreto, trasmette in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati
relativi ai Voucher utilizzati dagli utenti finali per gli acquisti di elettrodomestici
inclusi nell’Elenco informatico degli elettrodomestici, secondo le specifiche
tecniche contenute nell’Allegato 1.
2.2. I dati di cui al sottoparagrafo 2.1 sono trasmessi con riferimento all’anno
in cui il Voucher è utilizzato.
2.3. Per ciascun Voucher di cui al sottoparagrafo 2.1, il Ministero delle
Imprese e del made in Italy comunica:
a) il codice fiscale dell’utente finale che ha utilizzato il Voucher per
l’acquisto del bene, come registrato sulla piattaforma informatica
dedicata al “contributo elettrodomestico”;
b) l’importo utilizzato.
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3. Modalità di trasmissione
La comunicazione dei dati di cui al sottoparagrafo 2.2 avviene mediante un
sistema di trasmissione dati tra terminali remoti che utilizza protocollo FTP su rete
VPN IPsec in modalità site-to-site, secondo quanto previsto dal Sistema di
Interscambio Dati (SID) basato sul colloquio application-to-application tra sistemi
informativi. Il Ministero delle Imprese e del made in Italy mette a disposizione un
FTP Server da cui l’Agenzia delle entrate prende in carico i flussi di dati di cui al
sottoparagrafo 2.2 e al quale provvede a trasmettere la ricevuta attestante l’esito
dell’elaborazione. I dati scambiati sono firmati e cifrati con appositi certificati
rilasciati dall’Agenzia delle entrate e intestati al Responsabile dello scambio.
4. Tipologie di invio
4.1.Gli invii possono essere di tipo ordinario, sostitutivo o di annullamento.
4.2. Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È
possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento.
I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono
considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati e accolti.
4.3. Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa
sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata
e acquisita con esito positivo.
4.4. Invio di annullamento: è la comunicazione con cui si richiede
l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente
trasmessa e acquisita con esito positivo. L’annullamento di una comunicazione
sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva,
senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.
5. Termini delle trasmissioni
5.1. Il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni di cui al
presente provvedimento, come previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto, è il
medesimo dell’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n.
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413, come modificato dall’articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
5.2. Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato
entro il termine di cui al sottoparagrafo 5.1, il soggetto obbligato effettua un nuovo
invio ordinario entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque
giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate.
5.3. Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi entro il termine di
cui al sottoparagrafo 5.1, il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario,
contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro il predetto
termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla
segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate.
5.4. Nei casi diversi da quelli indicati nei sottoparagrafi 5.2 e 5.3, la
correzione o la cancellazione dei dati trasmessi entro il termine di cui al
sottoparagrafo 5.1 deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi al predetto
termine.
6. Trattamento dei dati
6.1. I dati trasmessi sono utilizzati ai fini dell’elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, nonché ai fini delle attività di controllo di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
6.2. I dati trasmessi sono conservati entro i termini massimi di decadenza
previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi; allo scadere di tale
periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati, salvo non sussistano
ulteriori esigenze di conservazione connesse ad eventuali contenziosi in atto e nei
casi previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
7. Sicurezza dei dati
7.1. La sicurezza nello scambio dati è garantita dal canale di trasmissione del
sistema informativo dell’anagrafe tributaria, mediante l’adozione delle misure
riguardanti la cifratura del canale trasmissivo e dei dati.
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7.2. La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe
tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione degli
accessi e di tracciamento e monitoraggio delle operazioni. Tali dati vengono
conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento.
8. Ricevute
La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui, completata la
ricezione del file e a seguito della elaborazione del file stesso, l’Agenzia delle
entrate comunica al Ministero delle Imprese e del made in Italy l’accoglimento,
anche parziale, dei dati presenti nella comunicazione. Il file contenente l’esito della
elaborazione è messo a disposizione sul Server FTP del Ministero delle Imprese e
del made in Italy. Il tracciato dei dati del file ricevuta è descritto nell’Allegato 2.
9. Modifiche alle specifiche tecniche
Eventuali modifiche alle specifiche tecniche di cui all’Allegato 1 o 2 saranno
pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne
sarà data relativa comunicazione.
10. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della
predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4,
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il
Garante si è espresso con il provvedimento n. 109 del 26 febbraio 2026.
Motivazioni
Il decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto col
Ministro dell’Economia e delle finanze, del 3 settembre 2025, ha definito i criteri,
le modalità e i termini di concessione ed erogazione del contributo di cui
all’articolo 1, comma 107, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), in
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forma di Voucher concesso all’utente finale maggiorenne e spendibile per
l’acquisto di un solo elettrodomestico per nucleo familiare.
L’articolo 2 del decreto ha previsto che per l’acquisto di elettrodomestici ad
alta efficienza energetica, inclusi nell’elenco informatico di cui all’articolo 3,
comma 1, del decreto, sia riconosciuto un contributo in misura non superiore al 30
per cento del costo di acquisto dell’elettrodomestico e comunque per un importo
non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro per
ciascun elettrodomestico se l’utente finale ha un valore dell’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) ordinario inferiore a 25.000 euro annui.
Il medesimo articolo 2, inoltre, ha precisato che il suddetto contributo non
può essere cumulato con altre agevolazioni, nonché con altri benefici, anche di tipo
fiscale, riferiti agli stessi costi ammissibili. Il comma 5 del medesimo articolo
prevede che i dati relativi ai Voucher utilizzati dai richiedenti sono comunicati
all’Agenzia delle entrate, con riferimento all’anno in cui gli stessi sono stati
accettati dai venditori degli elettrodomestici, ai fini della elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
21 novembre 2014, n. 175, nonché ai fini dei controlli.
L’articolo 9, comma 7, del decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e
del made in Italy del 22 ottobre 2025 ha previsto che le modalità e i termini della
comunicazione dei dati sono stabiliti con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Pertanto, con il presente provvedimento, in relazione al quale è stato
consultato il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le
modalità tecniche di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai
contributi elettrodomestici utilizzati di cui al citato decreto.
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Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo
68, comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo
modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo
3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione
trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.
43 del 2025 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi”;
Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, recante
“Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e
potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione
obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso
e la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente
della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei
centri di assistenza fiscale e del conto fiscale”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta
regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
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Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,
avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE)
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE”;
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e successive modificazioni,
recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”;
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e
per esigenze indifferibili”;
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;
Decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2025, n. 60, recante “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle
imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas
naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento
delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”;
Decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle finanze, del 3 settembre 2025, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025, recante “Disposizioni in materia
di contributo per l’acquisto di grandi elettrodomestici”;
Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del made in Italy n. 90624
del 22 ottobre 2025, recante “Bonus elettrodomestici. Modalità di richiesta,
concessione ed erogazione”.
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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 11 marzo 2026
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
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