Provvedimento Agenzia Entrate del 11.03.2026 (86234/2026)

Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai   contributi per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, di   cui al decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il   Ministro dell’Economia e delle finanze, del 3 settembre 2025  


Prot. n. 86234/2026

Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai

contributi per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, di

cui al decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il

Ministro dell’Economia e delle finanze, del 3 settembre 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone

1. Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si intende:

a) per “Contributo elettrodomestici”: il contributo gestito dal Ministero

delle Imprese e del made in Italy di cui all’articolo 1, commi da 107 a 111

della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come novellato dal decreto-legge

28 febbraio 2025, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile

2025, n. 60;

b) per Utente finale”: il consumatore quale “persona fisica che agisce per

scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o

professionale eventualmente svolta”, come definito dall’articolo 1, lettera

l), del decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto

con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 3 settembre 2025 (di

seguito, “decreto”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26

settembre 2025;

c) per Voucher”: il codice univoco alfanumerico generato dalla Piattaforma

informatica, che attesta il soddisfacimento, da parte dell’utente finale, dei

requisiti per la concessione del contributo e lo abilita all’utilizzo dello

stesso;

d) per Piattaforma informatica”: la piattaforma informatica per la gestione

del contributo elettrodomestici, gestita da PagoPA S.p.A.;

e) per “Elenco informatico degli elettrodomestici”: l’elenco informatico

degli elettrodomestici elaborato attraverso la Piattaforma informatica dai

Produttori, di cui all’articolo 3 del decreto.

2. Dati relativi ai Voucher utilizzati dall’utente finale per l’acquisto di

elettrodomestici

2.1. Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, ai sensi dell’articolo 2,

comma 5, del decreto, trasmette in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati

relativi ai Voucher utilizzati dagli utenti finali per gli acquisti di elettrodomestici

inclusi nell’Elenco informatico degli elettrodomestici, secondo le specifiche

tecniche contenute nell’Allegato 1.

2.2. I dati di cui al sottoparagrafo 2.1 sono trasmessi con riferimento all’anno

in cui il Voucher è utilizzato.

2.3. Per ciascun Voucher di cui al sottoparagrafo 2.1, il Ministero delle

Imprese e del made in Italy comunica:

a) il codice fiscale dell’utente finale che ha utilizzato il Voucher per

l’acquisto del bene, come registrato sulla piattaforma informatica

dedicata al “contributo elettrodomestico”;

b) l’importo utilizzato.

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3. Modalità di trasmissione

La comunicazione dei dati di cui al sottoparagrafo 2.2 avviene mediante un

sistema di trasmissione dati tra terminali remoti che utilizza protocollo FTP su rete

VPN IPsec in modalità site-to-site, secondo quanto previsto dal Sistema di

Interscambio Dati (SID) basato sul colloquio application-to-application tra sistemi

informativi. Il Ministero delle Imprese e del made in Italy mette a disposizione un

FTP Server da cui l’Agenzia delle entrate prende in carico i flussi di dati di cui al

sottoparagrafo 2.2 e al quale provvede a trasmettere la ricevuta attestante l’esito

dell’elaborazione. I dati scambiati sono firmati e cifrati con appositi certificati

rilasciati dall’Agenzia delle entrate e intestati al Responsabile dello scambio.

4. Tipologie di invio

4.1.Gli invii possono essere di tipo ordinario, sostitutivo o di annullamento.

4.2. Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È

possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento.

I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono

considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati e accolti.

4.3. Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa

sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata

e acquisita con esito positivo.

4.4. Invio di annullamento: è la comunicazione con cui si richiede

l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente

trasmessa e acquisita con esito positivo. L’annullamento di una comunicazione

sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva,

senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.

5. Termini delle trasmissioni

5.1. Il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni di cui al

presente provvedimento, come previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto, è il

medesimo dell’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n.

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413, come modificato dall’articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre

2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

5.2. Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato

entro il termine di cui al sottoparagrafo 5.1, il soggetto obbligato effettua un nuovo

invio ordinario entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque

giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate.

5.3. Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi entro il termine di

cui al sottoparagrafo 5.1, il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario,

contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro il predetto

termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla

segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate.

5.4. Nei casi diversi da quelli indicati nei sottoparagrafi 5.2 e 5.3, la

correzione o la cancellazione dei dati trasmessi entro il termine di cui al

sottoparagrafo 5.1 deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi al predetto

termine.

6. Trattamento dei dati

6.1. I dati trasmessi sono utilizzati ai fini dell’elaborazione della

dichiarazione dei redditi precompilata, nonché ai fini delle attività di controllo di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6.2. I dati trasmessi sono conservati entro i termini massimi di decadenza

previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi; allo scadere di tale

periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati, salvo non sussistano

ulteriori esigenze di conservazione connesse ad eventuali contenziosi in atto e nei

casi previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

7. Sicurezza dei dati

7.1. La sicurezza nello scambio dati è garantita dal canale di trasmissione del

sistema informativo dell’anagrafe tributaria, mediante l’adozione delle misure

riguardanti la cifratura del canale trasmissivo e dei dati.

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7.2. La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe

tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione degli

accessi e di tracciamento e monitoraggio delle operazioni. Tali dati vengono

conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento.

8. Ricevute

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui, completata la

ricezione del file e a seguito della elaborazione del file stesso, l’Agenzia delle

entrate comunica al Ministero delle Imprese e del made in Italy l’accoglimento,

anche parziale, dei dati presenti nella comunicazione. Il file contenente l’esito della

elaborazione è messo a disposizione sul Server FTP del Ministero delle Imprese e

del made in Italy. Il tracciato dei dati del file ricevuta è descritto nell’Allegato 2.

9. Modifiche alle specifiche tecniche

Eventuali modifiche alle specifiche tecniche di cui all’Allegato 1 o 2 saranno

pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne

sarà data relativa comunicazione.

10. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della

predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4,

del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il

Garante si è espresso con il provvedimento n. 109 del 26 febbraio 2026.

Motivazioni

Il decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto col

Ministro dell’Economia e delle finanze, del 3 settembre 2025, ha definito i criteri,

le modalità e i termini di concessione ed erogazione del contributo di cui

all’articolo 1, comma 107, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), in

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forma di Voucher concesso all’utente finale maggiorenne e spendibile per

l’acquisto di un solo elettrodomestico per nucleo familiare.

L’articolo 2 del decreto ha previsto che per l’acquisto di elettrodomestici ad

alta efficienza energetica, inclusi nell’elenco informatico di cui all’articolo 3,

comma 1, del decreto, sia riconosciuto un contributo in misura non superiore al 30

per cento del costo di acquisto dell’elettrodomestico e comunque per un importo

non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro per

ciascun elettrodomestico se l’utente finale ha un valore dell’indicatore della

situazione economica equivalente (ISEE) ordinario inferiore a 25.000 euro annui.

Il medesimo articolo 2, inoltre, ha precisato che il suddetto contributo non

può essere cumulato con altre agevolazioni, nonché con altri benefici, anche di tipo

fiscale, riferiti agli stessi costi ammissibili. Il comma 5 del medesimo articolo

prevede che i dati relativi ai Voucher utilizzati dai richiedenti sono comunicati

all’Agenzia delle entrate, con riferimento all’anno in cui gli stessi sono stati

accettati dai venditori degli elettrodomestici, ai fini della elaborazione della

dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo

21 novembre 2014, n. 175, nonché ai fini dei controlli.

L’articolo 9, comma 7, del decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e

del made in Italy del 22 ottobre 2025 ha previsto che le modalità e i termini della

comunicazione dei dati sono stabiliti con provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Pertanto, con il presente provvedimento, in relazione al quale è stato

consultato il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le

modalità tecniche di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai

contributi elettrodomestici utilizzati di cui al citato decreto.

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Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo

68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo

3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul

sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.

43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi”;

Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, recante

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e

potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione

obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso

e la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente

della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei

centri di assistenza fiscale e del conto fiscale”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive

modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la

presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta

regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi

dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

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Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,

avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante

disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE)

n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE”;

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e successive modificazioni,

recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla

legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e

per esigenze indifferibili”;

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato

per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;

Decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con modificazioni dalla

legge 24 aprile 2025, n. 60, recante “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle

imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas

naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento

delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”;

Decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il

Ministro dell’Economia e delle finanze, del 3 settembre 2025, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025, recante “Disposizioni in materia

di contributo per l’acquisto di grandi elettrodomestici”;

Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del made in Italy n. 90624

del 22 ottobre 2025, recante “Bonus elettrodomestici. Modalità di richiesta,

concessione ed erogazione”.

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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 11 marzo 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente

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