Circolare INPS n.5 del 28.01.2026

Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2026


In base all’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT.

Pertanto, ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2026, sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare n. 24 del 28 gennaio 2025 in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2025, pari a +1,4%.

Tanto rappresentato, con la presente circolare si forniscono le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (Allegato n. 1), la tabella I/2026 relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell’1,4% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (Allegato n. 2) e la tabella II/2026 relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo dell’1,4% (Allegato n. 3).

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

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