Circolare INPS n.7 del 30.01.2026

Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU). Presentazione delle domande per l’anno 2026 e aggiornamento annuale 2026 degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)


INDICE

1. Validità in continuità delle domande di AUU in stato “accolta” presentate negli anni precedenti al 2026

2. Aggiornamento annuale degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie dell’ISEE

3. Applicazione all’AUU dell’ISEE per specifiche prestazione familiari e per l’inclusione

1. Validità in continuità delle domande di AUU in stato “accolta” presentate negli anni precedenti al 2026

Con la circolare n. 132 del 15 dicembre 2022 è stato comunicato che l’AUU, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni, è erogato d’ufficio, in continuità, per chi ha già beneficiato della misura, nel caso in cui negli archivi dell’Istituto risulti presente la relativa domanda in stato “accolta”, senza necessità di presentarne una nuova.

Infatti, in applicazione del principio di semplificazione e di erogazione d’ufficio della prestazione, di cui all’articolo 12, comma 3, del citato decreto legislativo n. 230/2021, e tenuto conto del parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le domande già presentate valgono anche per gli anni successivi a quello della presentazione, fatto salvo l’onere di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda, come l’inserimento di una nuova scheda nel caso di nascita di un nuovo figlio o l’aggiornamento della scheda dei figli al raggiungimento della maggiore età per continuare a percepire l’AUU per i figli maggiorenni.

Tanto rappresentato, con la presente circolare si comunica che per l’anno 2026, al fine di continuare a beneficare dell’AUU, non è necessario presentare una nuova domanda, salvo che la domanda precedentemente trasmessa all’Istituto non sia decaduta, revocata, rinunciata o respinta.

Si precisa, inoltre, che a partire dal mese di marzo 2026, in assenza dell’ISEE, l’importo dell’AUU viene calcolato con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sia presentata entro il 30 giugno 2026, gli importi eventualmente già erogati per l’anno 2026 sono adeguati a decorrere dal mese di marzo 2026, con la corresponsione dei relativi arretrati. Si ricorda, inoltre, che l’ISEE può essere ottenuto in tempi rapidi con la presentazione in modalità precompilata della DSU, tramite l’apposito servizio online (disponibile sul “Portale unico ISEE,” che riunisce le varie modalità di acquisizione dell’ISEE), che ne agevola e semplifica la compilazione, attraverso la condivisione delle informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS. Inoltre, è possibile presentare la DSU Mini precompilata direttamente tramite l’APP “INPS Mobile” e dalla home page accedere al menu “Servizi” > “ISEE” e selezionare la funzione “Acquisisci dichiarazione”.

Si precisa, infine, che per percepire un importo dell’AUU superiore al valore minimo è necessario che la DSU per l’anno 2026 sia correttamente attestata.

2. Aggiornamento annuale degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie dell’ISEE

L’articolo 4, comma 11, del decreto legislativo n. 230/2021 prevede che i valori dell’AUU, individuati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto legislativo, e le relative soglie ISEE, siano adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita, ossia alla media della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

In attuazione della citata normativa, considerato che nell’anno 2025 la variazione percentuale, calcolata dall’ISTAT, è stata pari a +1,4%, a decorrere dal 1° gennaio 2026 i valori degli importi e delle maggiorazioni spettanti per l’AUU e delle relative soglie ISEE sono rideterminati nei valori indicati nella tabella allegata alla presente circolare (Allegato n. 1).

Il calcolo dell’importo mensile dell’AUU, in relazione alle soglie ISEE, si effettua neutralizzando l’indicatore dell’ISEE dall’eventuale importo dell’AUU percepito da tutti i componenti del nucleo, rapportato al parametro della scala di equivalenza, ai sensi dell’articolo 2-sexies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.

Si evidenzia che, oltre ai valori degli importi e delle maggiorazioni adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita (maggiorazioni per figli con disabilità, maggiorazione figli ulteriori al secondo, maggiorazione figli per madre di età inferiore a 21 anni, bonus secondo percettore di reddito) riportate nel citato Allegato n. 1, in presenza di determinati requisiti sussistono le seguenti maggiorazioni:

a) nuclei familiari con figli di età inferiore a un anno:

per ciascun figlio di età inferiore a un anno l’importo dell’AUU calcolato sulla base delle soglie ISEE 2026 è incrementato nella misura del 50% fino al compimento del primo anno di vita del bambino;

b) nuclei familiari con almeno tre figli e ISEE, neutralizzato ai fini AUU, pari o inferiore alla fascia massima ISEE (46.582,71 euro per l’anno 2026):

per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, l’importo dell’AUU calcolato sulla base delle soglie ISEE 2026 è incrementato nella misura del 50%;

c) nuclei familiari con almeno quattro figli a carico:

maggiorazione forfettaria pari a 150 euro.

Gli importi e le maggiorazioni dell’AUU della mensilità di febbraio 2026 saranno erogati con i valori della tabella dell’Allegato n. 1 alla presente circolare. Gli adeguamenti dell’AUU relativi alla mensilità di gennaio 2026 saranno corrisposti a partire dalla mensilità di marzo 2026.

3. Applicazione all’AUU dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione

L’articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione da utilizzare per specifiche prestazioni, tra cui l’AUU (cfr. il messaggio n. 102 del 12 gennaio 2026). Si evidenzia che il citato ISEE è utilizzato per calcolare l’importo dell’AUU a decorrere dalla mensilità di marzo 2026, in quanto le mensilità di gennaio e di febbraio 2026 sono calcolate con riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2025 (cfr. il paragrafo 6.3 della circolare n. 23 del 9 febbraio 2022).

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

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