Assegno di maternità concesso dai Comuni. Rivalutazione per l’anno 2026 dell’importo mensile massimo dell’assegno e del valore della soglia dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere al beneficio economico
INDICE
- 1. Premessa
- 2. Assegno di maternità e valore della soglia dell’ISEE per l’anno 2026
1. Premessa
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2026 ha comunicato l’aggiornamento, in base alla variazione nella media 2025, dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato al netto delle esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, del valore, se spettante in misura intera, dell’assegno di maternità di cui all’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2026 e della soglia dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per il medesimo anno per accedere al beneficio.
2. Assegno di maternità e valore della soglia dell’ISEE per l’anno 2026
L’importo dell’assegno mensile di maternità, se spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, verificatisi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, è pari a 413,10 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 2.065,50 euro.
Il valore dell’ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, verificatisi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, deve essere non superiore a 20.668,26 euro.
| Il Direttore Generale | ||
| Valeria Vittimberga |